CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 09601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, diretta a contestare il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche manca di un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata che sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( viene coerentemente rimarcata la presenza di precedenti specifici ascrivibili al ricorrente e l'assenza di validi elementi di segno positivo utili a supportare una conclusione di segno opposto) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore I residente Benedetto P