CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20646/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modica, C.le [OSCURATO:PERSONA], n. 14, domicilio eletto di posta elettronica ; -controricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – giudizio di ottemperanza –adempimento 21– 20646 - 20 20 – 1 2 /0 4 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l a Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 693 2 / 13 /20 19 , pronunciata il 15 luglio 2019e depositata 27 novembre 2019, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rimborso del 90% delle imposte Irpef ed Ilor versate negli anni 1990-1992, senza esito. Donde impugnava il silenzio rifiuto avanti il giudice di prossimità trovando apprezzamento in entrambi i gradi di merito, per cui l’[OSCURATO:PERSONA] pagava quota parte del dovuto, nei limiti di legge. La parte contribuente esperiva azione di ottemperanza per la soddisfazione del rimanente, ottenendo ordine di ristoro anche oltre il limite della capienza del fondo appositamente fissato dall’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16 octiesd.l. n. 91/2017, convertito con l. n. 123/2017. Insorge il patrono erariale spiegando ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, nonché memoria in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO In controricorso (pag. 2, IV e V capoverso), laparte contribuente ha dichiarato essere stata data integrale esecuzione alle sentenze a lei favorevoli,ricevendo integralmente il rimborso, nonché le spese di lite,donde nulla ha più a pretendere . La questione è stata trattata funditus da questa Corte con sentenza n. 18683/2022 , cui qui si intende dare continuità, richiamandone i profili che maggiormente interessano. In limine litis merita osservare che l’importo della presente controversa (€.quindicimila/00) rientra ampiamente entro la soglia del regime de minimis, ritenuto dalle istituzioni euro unitarie come margine entro cui non vi alterazione delle concorrenza, onde non si 21– 20646 - 20 20 – 1 2 /0 4 /2023 MMF pone questione di aiuto di Stato, il cui recupero sarebbe imposto anche oltre il limite del giudicato. E questo perché -in linea di principio- l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile (cfr. Cass. V, n. 2208/2019, n. 23379/2022). In estrema sintesi, va ribadito che la disciplina di agevolazione di cui all’art. 9, comma 17, l n. 289/2002 ha inteso non solo sanare la posizione di chi non era riuscito a versare le imposte all’indomani del sisma del 1990, bensì aiutare l’intera popolazione, affrancando dall’imposizione fiscale per il triennio 1990-1992 e, quindi, rimborsando anche coloro che erano riusciti ad adempiere agli oneri tributari, versando quanto esposto in dichiarazione (od operando le relativetrattenute, da versare come sostituto di imposta). Trattasi quindi di diritto soggettivo, sottoposto a particolare regime decadenziale ed in questo senso depone la citata disposizione di interpretazione autentica. Infine, la più volte citata novellazione del 2017 non ha inteso incidere sul diritto, risarcendo alcuni entro il limite di stanziamento e pregiudicando gli altri, ma ha inteso regolarne l’esecuzione, 21– 20646 - 20 20 – 1 2 /0 4 /2023 MMF costituendo all’uopo un particolare fondo a cui attingere, prevedendone il finanziamento di anno in anno, compatibilmente con la legge di bilancio, contemperando le esigenze di copertura finanziaria della legge di spesa (art. 81 Cost.) con la parità di trattamento e la solidarietà fra tutti coloro che sono stati colpiti da una calamità naturale (artt. 2 e 3 Cost). Il qui riassunto orientamento giurisprudenziale si presenta conforme ai superiori principi costituzionali ed euro unitari, non vedendosi -allo stato-ragioni per un suo ripensamento. Precisato che la parte contribuente ha dichiarato essere stata data integrale esecuzione alle sentenze a lei favorevoli, donde nulla ha più a pretendere, ne consegue che -escluso il recupero delle somme erogate, sia perché relativi a redditi non d’impresa e, comunque, perché rientranti nei limiti del regime de minimis-non vi è interesse all’accoglimento della domanda (art. 100 c.p.c.), donde l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso erariale , che però è irrilevante non potendosi ritenere un’ipotesi di acquiescenza, come diffusamente argomentato con pronuncia di questa Corte n. 18683/2022 (segnatamente, in motivazione, fine paragrafo 2) cui si rinvia volendo qui darne piena continuità. Tanto premesso, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente negato l’applicabilità dell'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ; mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, che è diretta a disciplinare, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l’entrata in vigore della ridetta normativa). Il giudice dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle 21– 20646 - 20 20 – 1 2 /0 4 /2023 MMF modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato. Tuttavia, lo stesso controricorrente ha dedotto di aver comunque già ricevuto dall’Amministrazione il pagamento integrale dell’importo oggetto della sentenza da ottemperare e tale risultato deve presumersi conseguente ad una legittima azione amministrativa, che abbia assicurato il reperimento dei fondi necessari, ricorrendo allo stanziamento in senso proprio, o al conto sospeso o comunque ad altro strumento contabile (cfr. Cass. V, n. 18683/2022). Non è quindi necessario, in accoglimento del ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice a quo affinché adotti, specificando le modalità di attuazione, i provvedimenti indispensabili all’ottemperanza in luogo dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha comunque già provveduto. Il ricorso va allora rigettato, essendo necessario e sufficiente correggere, nei termini dei principi sinora esposti, la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.duemilatrecento/0