CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11128/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE diCASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in [OSCURATO:PERSONA], viaVittorio Veneto 133.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Savona, piazza Marconi, 1.Numero registro generale 11128/2023Numero sezionale 3887/2025Numero di raccolta generale 8163/2026Data pubblicazione 01/04/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 244/2023depositata il 08/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti erano fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] srl, e, pertale posizione di garanzia, hanno ricevuto la notifica di un decretoingiuntivo da parte del creditore della società, inizialmenteidentificato nella [OSCURATO:PERSONA] e Garfagnana CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA], che poi ha ceduto tale credito allaCrio [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] srl.I ricorrenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo,che è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza poiconfermata dalla Corte di Appello di Genova.Propongono ricorso per cassazione con tre motivi di ricorso.Ne chiede il rigetto la società creditrice, che si è costituita concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENelle more, con atto del 15.9.2025, i ricorrenti hanno rinunciato alricorso.2 di 3Numero registro generale 11128/2023Numero sezionale 3887/2025Numero di raccolta generale 8163/2026Con successivo atto del 16.9.2025, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempoData pubblicazione 01/04/2026succeduta, ha accettato la rinuncia.Il procedimento va dunque dichiarato estinto.Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO3 di 3