Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15234/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocatodomiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoNICOLA PALOMBI, presso l’indirizzo di posta elettronica certifica èdomiciliata per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 818/2025depositata il 02/05/2025;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudiziodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,chiedendone la condanna alla ripetizione della somma di euro6.921,82, versata a titolo di addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica per il periodo tra maggio 2010 e dicembre 2011,in quanto indebitamente corrisposta poiché fondata su normativainterna in contrasto con la direttiva 2008/118/CE dell’Unione Europea.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,chiedendo il rigetto della pretesa attorea e, in via subordinata, lariduzione del quantum richiesto.Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2273/2021, respingeva ladomanda e compensava le spese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo ilrigetto del gravame e, in subordine, la riduzione del quantum richiesto.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 818/2025,confermata la sentenza gravata, rigettava l’appello e condannaval’appellante alle spese di lite.2.

Avverso tale pronuncia S.A.F. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha proposto ricorso per cassazione.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori non hanno presentato memorie.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nella sentenza impugnata la corte territoriale fiorentina haconfermato il rigetto della domanda di ripetizione di indebito propostaNumero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/2026dalla S.A.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. argomentando sull’impossibilità didisapplicare la norma interna in una controversia tra soggetti privati(rapporto “orizzontale”).

La Corte ha rilevato che le direttive europee,anche se dotate di efficacia diretta (self-executing), non possonoimporre obblighi ai singoli né essere invocate dai privati perdisapplicare norme nazionali contrastanti in liti intercorrentiesclusivamente tra loro.

Tale effetto è invece ammesso solo nei rapporti“verticali” tra il cittadino e lo Stato (o enti pubblici).

In sintesi, la cortedi merito ha concluso che, nel rapporto civilistico tra privato e fornitore,non sussisteva un’ipotesi di indebito oggettivo, poiché il pagamento eragiustificato da una norma statale che il giudice civile non aveva il poteredi disapplicare in quella specifica sede processuale.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola in ricorso duemotivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedell’art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, e dell’art. 2033 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., alla luce dellasopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della normaimpositiva ad opera della Corte Costituzionale con sentenza n. 43/2025 , nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la domanda diripetizione dell’indebito sul presupposto dell’impossibilità didisapplicare l’art. 6 del D.L. n. 511/1988 nei rapporti tra privati a causadella mancanza di efficacia diretta orizzontale delle direttive europee.Osserva che la corte territoriale non ha considerato la sopravvenutadeclaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva,avvenuta con la pronuncia n. 43 del 2025 della Corte costituzionale,che ne ha determinato la caducazione ex tunc, con conseguente naturaindebita dei pagamenti effettuati.

Invoca a sostegno delle proprieragioni Cass. nn. 13740 e 13742 del 2025;Numero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/2026- con il secondo motivo, articolato in via subordinata, denuncia Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto dell’UnioneEuropea di effettività e di equivalenza, nonché degli artt. 11 e 117,comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Erroneainterpretazione in ordine ai poteri di cognizione incidentale del giudiceordinario e alle conseguenze della impossibilità giuridica di agire neiconfronti del fornitore , nella parte in cui la corte territoriale ha adessa negato tutela, violando i principi fondamentali del dirittodell’Unione Europea, basandosi sul principio di assenza di efficaciaorizzontale delle direttive UE.3.

Il primo motivo di ricorso è fondato per caducazione dellanorma impositiva (e, quindi, per una ragione giuridica parzialmentediversa da quella originariamente dedotta a fondamento delladomanda), in applicazione del principio di diritto già affermato daquesta Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili (nel caso di ricorsidi utenti avverso sentenze di appello sfavorevoli, si vedano Cass. nn.5480, 5962, 7492, 7493 e 8469 del 2026; nel caso di ricorsi difornitrici, invece, Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642,17645, 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841,29055 del 2025).La questione di diritto trova infatti composizione alla luce delladirimente circostanza sopravvenuta per cui la Corte costituzionale, conla sentenza n. 43/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 511/1988.Tale declaratoria ha espunto dall’ordinamento, con effetti ex tunc,la norma che costituiva il presupposto legale dell’addizionaleprovinciale alle accise, determinando la caducazione della causagiustificatrice del pagamento effettuato dall’utente al fornitore a titolodi rivalsa, rendendo quindi il pagamento privo di titoloindipendentemente dalla natura del rapporto (orizzontale o verticale).Numero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tale accoglimento “ora per allora” è possibile in questa sedepoiché la parte ricorrente ha comunque ritualmente dedotto, qualefondamento del carattere indebito del pagamento, l’illegittimità dellanorma impositiva (sebbene inizialmente focalizzandosi sul contrastocon il diritto eurounitario), permettendo così al Collegio di rilevare lasopravvenuta rimozione della stessa dall’ordinamento a seguito delvaglio della Consulta.Non possono trovare ingresso le eccezioni di [OSCURATO:SOCIETA]. volte a paralizzare la pretesa restitutoria.

Invero:- quanto alla dedotta inesistenza di un “rapporto esaurito”, lacontroricorrente sostiene che il rapporto sia “esaurito” a causa dellacessazione degli effetti del contratto di fornitura.

Tuttavia, secondo ilconsolidato orientamento costituzionale e di legittimità, un rapportonon può dirsi esaurito qualora sia pendente una controversia giudizialesul punto, non essendo ancora intervenuto il passaggio in giudicatodella decisione né il decorso dei termini di prescrizione o decadenza.La pendenza del presente giudizio di legittimità impedisce, dunque, diconsiderare consolidata la situazione giuridica tra le parti;- quanto poi alla dedotta irrilevanza del “titolo contrattuale”:parimenti infondato è l’assunto secondo cui il pagamento sarebbegiustificato da un titolo contrattuale autonomo rispetto alla leggedichiarata incostituzionale.

L’addizionale in esame non è unacomponente libera del prezzo, ma un tributo obbligatorio che ilfornitore ha l’obbligo di traslare sull’utente a titolo di rivalsa; venutameno con effetto retroattivo la norma tributaria a monte, crollainevitabilmente anche la legittimità della rivalsa a valle, configurandoun’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. direttamenteazionabile dal consumatore finale nei confronti del fornitore.4.

L’accoglimento del primo motivo, assorbente di ogni altraquestione relativa alla disapplicazione della norma o alla responsabilitàNumero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/2026dello Stato, comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso,formulato in via condizionata e subordinata.5.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa Sezione e comunque indiversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame delladomanda di ripetizione alla luce della sopravvenuta dichiarazione diincostituzionalità dell’art. 6 d.l. n. 511/1988.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della società ricorrente,dell’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002n. 115.

P.Q.MLa Corte:- accoglie il primo motivo di ricorso e, per l’effetto, assorbito ilsecondo motivo:- cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocatodomiciliata per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoNICOLA PALOMBI, presso l’indirizzo di posta elettronica certifica èdomiciliata per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 818/2025depositata il 02/05/2025;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudiziodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,chiedendone la condanna alla ripetizione della somma di euro6.921,82, versata a titolo di addizionale provinciale all’accisasull’energia elettrica per il periodo tra maggio 2010 e dicembre 2011,in quanto indebitamente corrisposta poiché fondata su normativainterna in contrasto con la direttiva 2008/118/CE dell’Unione Europea.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,chiedendo il rigetto della pretesa attorea e, in via subordinata, lariduzione del quantum richiesto.Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2273/2021, respingeva ladomanda e compensava le spese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo ilrigetto del gravame e, in subordine, la riduzione del quantum richiesto.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 818/2025,confermata la sentenza gravata, rigettava l’appello e condannaval’appellante alle spese di lite.2. Avverso tale pronuncia S.A.F. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha proposto ricorso per cassazione.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori non hanno presentato memorie.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la corte territoriale fiorentina haconfermato il rigetto della domanda di ripetizione di indebito propostaNumero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/2026dalla S.A.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. argomentando sull’impossibilità didisapplicare la norma interna in una controversia tra soggetti privati(rapporto “orizzontale”). La Corte ha rilevato che le direttive europee,anche se dotate di efficacia diretta (self-executing), non possonoimporre obblighi ai singoli né essere invocate dai privati perdisapplicare norme nazionali contrastanti in liti intercorrentiesclusivamente tra loro. Tale effetto è invece ammesso solo nei rapporti“verticali” tra il cittadino e lo Stato (o enti pubblici). In sintesi, la cortedi merito ha concluso che, nel rapporto civilistico tra privato e fornitore,non sussisteva un’ipotesi di indebito oggettivo, poiché il pagamento eragiustificato da una norma statale che il giudice civile non aveva il poteredi disapplicare in quella specifica sede processuale.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola in ricorso duemotivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedell’art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, e dell’art. 2033 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., alla luce dellasopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della normaimpositiva ad opera della Corte Costituzionale con sentenza n. 43/2025 , nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la domanda diripetizione dell’indebito sul presupposto dell’impossibilità didisapplicare l’art. 6 del D.L. n. 511/1988 nei rapporti tra privati a causadella mancanza di efficacia diretta orizzontale delle direttive europee.Osserva che la corte territoriale non ha considerato la sopravvenutadeclaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva,avvenuta con la pronuncia n. 43 del 2025 della Corte costituzionale,che ne ha determinato la caducazione ex tunc, con conseguente naturaindebita dei pagamenti effettuati. Invoca a sostegno delle proprieragioni Cass. nn. 13740 e 13742 del 2025;Numero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/2026- con il secondo motivo, articolato in via subordinata, denuncia Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto dell’UnioneEuropea di effettività e di equivalenza, nonché degli artt. 11 e 117,comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Erroneainterpretazione in ordine ai poteri di cognizione incidentale del giudiceordinario e alle conseguenze della impossibilità giuridica di agire neiconfronti del fornitore , nella parte in cui la corte territoriale ha adessa negato tutela, violando i principi fondamentali del dirittodell’Unione Europea, basandosi sul principio di assenza di efficaciaorizzontale delle direttive UE.3. Il primo motivo di ricorso è fondato per caducazione dellanorma impositiva (e, quindi, per una ragione giuridica parzialmentediversa da quella originariamente dedotta a fondamento delladomanda), in applicazione del principio di diritto già affermato daquesta Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili (nel caso di ricorsidi utenti avverso sentenze di appello sfavorevoli, si vedano Cass. nn.5480, 5962, 7492, 7493 e 8469 del 2026; nel caso di ricorsi difornitrici, invece, Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642,17645, 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841,29055 del 2025).La questione di diritto trova infatti composizione alla luce delladirimente circostanza sopravvenuta per cui la Corte costituzionale, conla sentenza n. 43/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledell’art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 511/1988.Tale declaratoria ha espunto dall’ordinamento, con effetti ex tunc,la norma che costituiva il presupposto legale dell’addizionaleprovinciale alle accise, determinando la caducazione della causagiustificatrice del pagamento effettuato dall’utente al fornitore a titolodi rivalsa, rendendo quindi il pagamento privo di titoloindipendentemente dalla natura del rapporto (orizzontale o verticale).Numero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/2026Tale accoglimento “ora per allora” è possibile in questa sedepoiché la parte ricorrente ha comunque ritualmente dedotto, qualefondamento del carattere indebito del pagamento, l’illegittimità dellanorma impositiva (sebbene inizialmente focalizzandosi sul contrastocon il diritto eurounitario), permettendo così al Collegio di rilevare lasopravvenuta rimozione della stessa dall’ordinamento a seguito delvaglio della Consulta.Non possono trovare ingresso le eccezioni di [OSCURATO:SOCIETA]. volte a paralizzare la pretesa restitutoria. Invero:- quanto alla dedotta inesistenza di un “rapporto esaurito”, lacontroricorrente sostiene che il rapporto sia “esaurito” a causa dellacessazione degli effetti del contratto di fornitura. Tuttavia, secondo ilconsolidato orientamento costituzionale e di legittimità, un rapportonon può dirsi esaurito qualora sia pendente una controversia giudizialesul punto, non essendo ancora intervenuto il passaggio in giudicatodella decisione né il decorso dei termini di prescrizione o decadenza.La pendenza del presente giudizio di legittimità impedisce, dunque, diconsiderare consolidata la situazione giuridica tra le parti;- quanto poi alla dedotta irrilevanza del “titolo contrattuale”:parimenti infondato è l’assunto secondo cui il pagamento sarebbegiustificato da un titolo contrattuale autonomo rispetto alla leggedichiarata incostituzionale. L’addizionale in esame non è unacomponente libera del prezzo, ma un tributo obbligatorio che ilfornitore ha l’obbligo di traslare sull’utente a titolo di rivalsa; venutameno con effetto retroattivo la norma tributaria a monte, crollainevitabilmente anche la legittimità della rivalsa a valle, configurandoun’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. direttamenteazionabile dal consumatore finale nei confronti del fornitore.4. L’accoglimento del primo motivo, assorbente di ogni altraquestione relativa alla disapplicazione della norma o alla responsabilitàNumero registro generale 15714/2025Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 15234/2026Data pubblicazione 20/05/2026dello Stato, comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso,formulato in via condizionata e subordinata.5. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa Sezione e comunque indiversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame delladomanda di ripetizione alla luce della sopravvenuta dichiarazione diincostituzionalità dell’art. 6 d.l. n. 511/1988.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della società ricorrente,dell’importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002n. 115. P.Q.MLa Corte:- accoglie il primo motivo di ricorso e, per l’effetto, assorbito ilsecondo motivo:- cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris