CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 15123/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 395/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente – E contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - intimati – Avverso il decreto n. 193/2024 emesso dalla corte d’appello Salerno il 15/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 395/2025 Numero sezionale 667/2025 Numero di raccolta generale 15123/2025 Data pubblicazione 06/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 28/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 395/2025 Numero sezionale 667/2025 Numero di raccolta generale 15123/2025 Data pubblicazione 06/06/2025