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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:42
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0266_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 gennaio 2021 – ZU/SEAE (Causa C‑266/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Congedo di malattia – Mancata presentazione al controllo medico – Parere del servizio medico – Modifiche nel sistema informatico di gestione del personale – Atti non impugnabili – Decisione relativa alla qualificazione dell’assenza in seguito alla mancata presentazione – Imputazione dell’assenza alla durata del congedo annuale – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 4, 14‑16)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169] (v. punti 4, 18)

3. Funzionari – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Produzione di un certificato medico – Presunzione di regolarità dell’assenza – Visita medica di controllo – Mancata presentazione del funzionario – Conseguenze (Statuto dei funzionari, art. 59, § 1, comma 3) (v. punti 6‑8)

4. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Parere del servizio medico relativo al congedo di malattia di un funzionario – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 59, § 1, comma 3, 90 e 91) (v. punti 9‑12) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) ZU sopporta le proprie spese.

62020CO0266_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 gennaio 2021 – ZU/SEAE (Causa C‑266/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Congedo di malattia – Mancata presentazione al controllo medico – Parere del servizio medico – Modifiche nel sistema informatico di gestione del personale – Atti non impugnabili – Decisione relativa alla qualificazione dell’assenza in seguito alla mancata presentazione – Imputazione dell’assenza alla durata del congedo annuale – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 4, 14‑16) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169] (v. punti 4, 18) 3. Funzionari – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Produzione di un certificato medico – Presunzione di regolarità dell’assenza – Visita medica di controllo – Mancata presentazione del funzionario – Conseguenze (Statuto dei funzionari, art. 59, § 1, comma 3) (v. punti 6‑8) 4. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Parere del servizio medico relativo al congedo di malattia di un funzionario – Esclusione (Statuto dei funzionari, artt. 59, § 1, comma 3, 90 e 91) (v. punti 9‑12) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) ZU sopporta le proprie spese.