Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:42
Testo integrale del provvedimento
62020CO0266_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 gennaio 2021 – ZU/SEAE
(Causa C‑266/20 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Funzionari – Congedo di malattia – Mancata presentazione al controllo medico – Parere del servizio medico – Modifiche nel sistema informatico di gestione del personale – Atti non impugnabili – Decisione relativa alla qualificazione dell’assenza in seguito alla mancata presentazione – Imputazione dell’assenza alla durata del congedo annuale – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 4, 14‑16)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169]
(v. punti 4, 18)
3.
Funzionari – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Produzione di un certificato medico – Presunzione di regolarità dell’assenza – Visita medica di controllo – Mancata presentazione del funzionario – Conseguenze
(Statuto dei funzionari, art. 59, § 1, comma 3)
(v. punti 6‑8)
4.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Parere del servizio medico relativo al congedo di malattia di un funzionario – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 59, § 1, comma 3, 90 e 91)
(v. punti 9‑12)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2)
ZU sopporta le proprie spese.