CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 1984
Cassazione n. 37472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché note difensive nell'interesse del Cini. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 settembre 2020 la Corte d'appello di Firenze: a) ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato a Ila pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile di lesioni gravissime, aggravate ai sensi dell'art. 585, secondo comma, n. 2, cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA]; b) in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile, ha ritenuto insussistente la circostanza attenuante della provocazione. 2. Nell'interesse del Cini è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, anche in relazione al criterio di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., con riguardo all'affermazione di responsabilità, rilevando che la Corte territoriale, recependo le conclusioni del giudice di primo grado, aveva omesso di considerare tutti gli elementi probatori emersi in dibattimento e di confrontarsi con le censure sviluppate nell'atto di impugnazione e nei motivi aggiunti. Con una prima articolazione, si critica la ritenuta inattendibilità del teste Lazzarini, sottolineando: a) che la sua comparsa dopo cinque anni dai fatti era profilo logicamente irrilevante rispetto alla valutazione del narrato; b) che illogicamente si era ritenuto di trarre - dall'affermazione del teste di essersi allontanato quando il Romagnoli aveva iniziato ad imprecare - la conclusione che l'intera deposizione fosse falsa; c) che la dichiarazione di non avere visto il sangue era spiegabile con le circostanze di ora e di luogo, oltre che con le imprecazioni del Romagnoli; d) che il fatto che nessun testimone avesse riferito della presenza del Lazzarini, oltre a discendere dal fatto che nessuna richiesta in tal senso era stata formulata, non era determinante, dal momento che ai fatti erano presenti anche molti altri soggetti che non sono stati identificati. Con una seconda articolazione, si censura il fatto che la Corte territoriale, propendendo per la ricostruzione dei fatti avallata dal Romagnoli e dai testi Lazzeri, Ronca e Myslim, aveva trascurato di valutare l'atterdibilità di questi ultimi, aveva qualificato come irrilevanti le incongruenze delle loro dichiarazioni, senza spiegarne le ragioni, aveva omesso di considerare le affermazioni, rivelatesi non vere o contraddittorie, della persona offesa e, infine, non aveva argomentatamente valutato il narrato degli altri testimoni. Con una terza articolazione, il ricorrente, preso atto che la Corte territoriale ha concluso per l'utilizzabilità della consulenza tecnica del dott. [OSCURATO:PERSONA], osserva che l'obiettivo dell'accertamento non era quello di quantificare i danni sofferti, talché razionalmente il tecnico - che, peraltro, non ne aveva neanche la possibilità - aveva omesso di visitare il Romagnoli: il consulente aveva, piuttosto, espresso considerazioni in merito alla compatibilità delle diverse ricostruzioni con le risultanze mediche, muovendo proprio dai rilievi operati dal consulente della parte civile. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante della provocazione, rilevando che la Corte territoriale non aveva spiegato perché non fosse possibile ricollegare la condotta attribuita al Cini con la precedente "bullizzazione", da parte del Romagnoli, del fratello del Cini stesso. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché note difensive nell'interesse del Cini. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021, Guastella, n.m.) è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. perì. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 2341.67). Nel caso di specie, la valutazione di inattendibilità del teste Lazzarini espressa dalla Corte d'appello è fondata su una serie di argomentazioni che il ricorrente critica atomisticamente senza considerare che la razionalità delle conclusioni riposa sull'unitaria considerazione dei profili valorizzati dai giudk:i di merito. Lo stesso è a dirsi rispetto alla complessiva e analitica valutazione delle prove dichiarative e delle risultanze della consulenza tecnica di parte dell'imputato, rispetto alla cui ritenuta genericità e assertività il ricorso oppone considerazioni prive di ogni specifico e argomentato confronto. Priva di consistenza è poi la nota difensiva nella parte in cui invoca CEDU 29 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, dal momento che il diritto all'accesso pieno ed effettivo alla giurisdizione non è affatto incompatibile con le regole nazionali destinate a porre restrizioni rispetto alla possibilità di adire le giurisdizioni superiori. Come chiarito proprio dalla citata sentenza Succi e altri c. Italia, le condizioni di ammissibilità di un ricorso in cassazione possono essere più rigorose di quelle di un appello (par. 79). Alla luce delle indicazioni di CEDU, Grande Camera, 5 aprile 2018, Zubac c. Croazia (in particolare, dal par. 73 in poi), ferma l'esigenza di evitare eccessivi formalismi, non è in discussione che la proporzionalità delle restrizioni deve essere apprezzata in relazione alla finalità del giudizio dinanzi alla Corte superiore, ossia, nel caso italiano, alle finalità del giudizio di legittimità, che non è destinato a tradursi in un terzo grado di merito. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La Corte territoriale ha ritenuto di escludere la provocazione, ri evando che, alla stregua degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, a fronte di una rivalità e di rancore reciproco fra le parti, risalente a ben prima dei fatti oggetto di imputazione, la condotta aggressiva tenuta dall'imputato e il violentissimo colpo sferrato al volto della vittima, raggiunta da tergo e di sorpresa, con un bicchiere, non fosse ricollegabile alla pretesa precedente provocazione, peraltro diretta al fratello, con il quale il Romagnoli continuava a discutere all'esterno del locale, e non in sua immediata presenza. In altri termini, la conclusione dei giudici di merito - fondata sulla ricostruzione dei fatti operata alla stregua della valutazione delle risultanze probatorie e insuscettibile in questa sede di una rivalutazione per le ragioni indicate supra sub 1- ruota attorno all'assenza di un nesso causale tra il dedotto comportamento ingiusto e la reazione, dovendo l'aggressione essere ricondotta all'attuazione del risalente contesto di rivalità tra i due gruppi ai quali appartenevano la persona offesa e l'imputato. Siffatte conclusioni sono coerenti con la ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; e) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 - 02). In tale prospettiva, si è coerentemente ritenuto che l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020 - dep. 2021, Gallace, Rv. 281137 -03). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam