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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15824/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi eccependo l'improcedibilità per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale( il 23/01/2019 il Tribunale di Patti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato previsto dagli artt. 110, 81, comma 2, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, previa manomissione del sigillo a vite del contatore elettrico, mediante aggancio abusivo di due fili elettrici direttamente alla linea di distribuzione, al fine di trarne profitto, si erano impossessati in modo ripetuto di energia elettrica; con l'aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose, con mezzo fraudolento e su cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede, in Frazzanò dal 17/07/2017 al 10/01/2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, con distinti atti sovrapponibili nel contenuto, censurando la sentenza per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.7, cod. pen.

I ricorrenti sostengono che possono considerarsi luoghi aperti al pubblico le scale condominiali e il pianerottolo antistante l'abitazione ma non l'abitazione medesima, in quanto non è accessibile a terzi senza il consenso del proprietario.

Tanto premesso, ritengono che i giudici di appello avrebbero dovuto escludere l'aggravante in quanto essa è configurabile solo quando la cosa si trovi in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile.

3. All'odierna udienza, svolta la discussione orale, le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

1.1. Secondo quanto chiaramente esposto nella sentenza di primo grado, alla quale la Corte di appello ha fatto espresso riferimento a pag.2, è stato accertato chè l'utenza intestata alla Mangione era stata staccata per morosità il 17/07/2017 e che l'alimentazione avveniva mediante allaccio diretto alla rete, dunque a monte del misuratore, mediante due fili di rame che confluivano direttamente nell'impianto elettrico dell'abitazione.

Da tale dato di fatto giudici di merito hanno correttamente desunto l'aggravante prevista dall'art.625, comma 1 n.7, cod. pen. in presenza di captazione dell'energia elettrica da cavi esterni all'appartamento appartenenti a rete elettrica per necessità esposta alla pubblica fede.

Con tali rilievi i ricorsi omettono di confrontarsi.

1.2. Non dirimente, in quanto meramente aggiuntiva, risulta l'ulteriore osservazione espressa dal giudice di appello, che ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede anche perchè la società erogatrice è costretta ad affidare il contatore installato in forza del contratto di fornitura non a quisque de populo ma ai soggetti destinatari della fornitura.

2. La giurisprudenza di legittimità ha, sul tema, offerto varie soluzioni, calibrate sulle particolarità del caso concreto e sulle modalità di consumazione del reato, distinguendo/ in particolare/ le ipotesi nelle quali la sottrazione di energia elettrica avvenga mediante manomissione del contatore a servizio dell'abitazione dell'autore del furto dalle ipotesi nelle quali il furto avvenga mediante allaccio alla linea di distribuzione.

2.1. In generale, si è affermato che la ratio dell'aggravamento della pena previsto dall'art. 625, comma 1/ n.7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione del bene alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte a un maggior pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi [tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato al quale, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978; cfr. anche Sez. 5, n.6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che, richiamando Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n.m., ha evidenziato che la ratio della norma è tutelare l'affidamento nel presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che consegue dall'esposizione alla pubblica fede)].

L'esposizione di una res alla pubblica fede implica, in altre parole, una situazione di fatto in forza della quale la cosa non si trova sotto la diretta custodia dell'avente diritto, conseguendone che la sua tutela debba essere affidata al senso di onestà e rispetto per le cose altrui di un numero non determinato nè determinabile di persone.2.2.

Nelle ipotesi di furto mediante manomissione del contatore posto a servizio dell'abitazione dell'autore del reato, si è ritenuto che l'alterazione della corretta misurazione dei consumi non fosse resa più agevole dall'esposizione dell'energia elettrica alla pubblica fede, né l'autore del furto poteva ritenersi incluso, rispetto all'energia transitata per il contatore della sua utenza, nel numero indeterminato o indeterminabile di persone rispetto al cui agire la circostanza appresta una risposta sanzionatoria più dura, poiché egli aveva diritto di fruire dell'erogazione di essa (ovviamente in maniera lecita) proprio per il tramite del medesimo misuratore. (Sez. 5, n.32804 del 13/05/2022, Ucciero, Rv. 283592 - 01).

2.3. Qualora, invece, come nel caso in esame, il furto si sia realizzato mediante collegamento diretto alla rete di distribuzione, si è ripetutamente affermato che la captazione dell'energia condotta dai cavi esterni, appartenenti alla rete elettrica che rimane, per necessità, esposta alla pubblica fede, nell'appartamento dell'agente integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen. (Sez.5, n.40319 del 12/07/2022, Berlingieri, in motivazione; Sez.5 n.33590 del 13/06/2022, Voci, in motivazione; Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Schiera, Rv. 219927 - 01; si vedano anche le conclusioni di Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229 - 01).

3. La censura svolta in entrambi i ricorsi a sostegno dell'insussistenza della circostanza aggravante in esame si palesa, per tali ragioni, manifestamente infondata.

L'inammissibilità dei ricorsi rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 marzo 2023 DEPOSITATO RnI C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; uditi i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi eccependo l'improcedibilità per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale( il 23/01/2019 il Tribunale di Patti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato previsto dagli artt. 110, 81, comma 2, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, previa manomissione del sigillo a vite del contatore elettrico, mediante aggancio abusivo di due fili elettrici direttamente alla linea di distribuzione, al fine di trarne profitto, si erano impossessati in modo ripetuto di energia elettrica; con l'aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose, con mezzo fraudolento e su cose esposte per necessità e destinazione alla pubblica fede, in Frazzanò dal 17/07/2017 al 10/01/2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, con distinti atti sovrapponibili nel contenuto, censurando la sentenza per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.7, cod. pen. I ricorrenti sostengono che possono considerarsi luoghi aperti al pubblico le scale condominiali e il pianerottolo antistante l'abitazione ma non l'abitazione medesima, in quanto non è accessibile a terzi senza il consenso del proprietario. Tanto premesso, ritengono che i giudici di appello avrebbero dovuto escludere l'aggravante in quanto essa è configurabile solo quando la cosa si trovi in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. 3. All'odierna udienza, svolta la discussione orale, le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. Secondo quanto chiaramente esposto nella sentenza di primo grado, alla quale la Corte di appello ha fatto espresso riferimento a pag.2, è stato accertato chè l'utenza intestata alla Mangione era stata staccata per morosità il 17/07/2017 e che l'alimentazione avveniva mediante allaccio diretto alla rete, dunque a monte del misuratore, mediante due fili di rame che confluivano direttamente nell'impianto elettrico dell'abitazione. Da tale dato di fatto giudici di merito hanno correttamente desunto l'aggravante prevista dall'art.625, comma 1 n.7, cod. pen. in presenza di captazione dell'energia elettrica da cavi esterni all'appartamento appartenenti a rete elettrica per necessità esposta alla pubblica fede. Con tali rilievi i ricorsi omettono di confrontarsi. 1.2. Non dirimente, in quanto meramente aggiuntiva, risulta l'ulteriore osservazione espressa dal giudice di appello, che ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede anche perchè la società erogatrice è costretta ad affidare il contatore installato in forza del contratto di fornitura non a quisque de populo ma ai soggetti destinatari della fornitura. 2. La giurisprudenza di legittimità ha, sul tema, offerto varie soluzioni, calibrate sulle particolarità del caso concreto e sulle modalità di consumazione del reato, distinguendo/ in particolare/ le ipotesi nelle quali la sottrazione di energia elettrica avvenga mediante manomissione del contatore a servizio dell'abitazione dell'autore del furto dalle ipotesi nelle quali il furto avvenga mediante allaccio alla linea di distribuzione. 2.1. In generale, si è affermato che la ratio dell'aggravamento della pena previsto dall'art. 625, comma 1/ n.7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione del bene alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte a un maggior pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi [tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato al quale, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978; cfr. anche Sez. 5, n.6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che, richiamando Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n.m., ha evidenziato che la ratio della norma è tutelare l'affidamento nel presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, ostacolandone quella facilità di raggiungimento che consegue dall'esposizione alla pubblica fede)]. L'esposizione di una res alla pubblica fede implica, in altre parole, una situazione di fatto in forza della quale la cosa non si trova sotto la diretta custodia dell'avente diritto, conseguendone che la sua tutela debba essere affidata al senso di onestà e rispetto per le cose altrui di un numero non determinato nè determinabile di persone.2.2. Nelle ipotesi di furto mediante manomissione del contatore posto a servizio dell'abitazione dell'autore del reato, si è ritenuto che l'alterazione della corretta misurazione dei consumi non fosse resa più agevole dall'esposizione dell'energia elettrica alla pubblica fede, né l'autore del furto poteva ritenersi incluso, rispetto all'energia transitata per il contatore della sua utenza, nel numero indeterminato o indeterminabile di persone rispetto al cui agire la circostanza appresta una risposta sanzionatoria più dura, poiché egli aveva diritto di fruire dell'erogazione di essa (ovviamente in maniera lecita) proprio per il tramite del medesimo misuratore. (Sez. 5, n.32804 del 13/05/2022, Ucciero, Rv. 283592 - 01). 2.3. Qualora, invece, come nel caso in esame, il furto si sia realizzato mediante collegamento diretto alla rete di distribuzione, si è ripetutamente affermato che la captazione dell'energia condotta dai cavi esterni, appartenenti alla rete elettrica che rimane, per necessità, esposta alla pubblica fede, nell'appartamento dell'agente integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen. (Sez.5, n.40319 del 12/07/2022, Berlingieri, in motivazione; Sez.5 n.33590 del 13/06/2022, Voci, in motivazione; Sez. 5, n. 33680 del 09/07/2001, Schiera, Rv. 219927 - 01; si vedano anche le conclusioni di Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229 - 01). 3. La censura svolta in entrambi i ricorsi a sostegno dell'insussistenza della circostanza aggravante in esame si palesa, per tali ragioni, manifestamente infondata. L'inammissibilità dei ricorsi rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 marzo 2023 DEPOSITATO RnI C
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