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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 23307/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16375/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- NICOche lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 1456/2022 depo- sitatoil 10/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente, proveniente dal Senegal, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Salerno in data 10.5.24, con il quale veniva dichiarato inammissibile il ri- corso per non aver fornito prova il richiedente della tempestività dell'opposizione contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] competente, che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale tanto nella forma dello status di rifugiato che in quella della protezione sussidiaria, nonché la sussistenza dei pre- supposti della protezione speciale.

3. Il Ministero è rimasto intimato, non essendosi costituito nei termini di legge mediante controricorso, ed avendo depositato solo una nota al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discus- sione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1 c.p.c.

4. È stata formulata una proposta di definizione del giudizio a norma dell'art. 380-bis c.p.c.

La difesa di parte ricorrente ha chie- sto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.- In via preliminare il ricorrente deduce che il giudice abbia er- rato a ritenere inammissibile il ricorso, poiché “era tenuto ad entra- re nel merito e verificare dalle motivazioni addotte dall'immigrato in ricorso la sussistenza dei motivi per il riconoscimento della pro- tezione internazionale in sede giudiziaria". 2.- Con un secondo motivo – privo di rubrica e indicazione delle norme violate - il ricorrente si duole che la CT di Caserta, in sede di audizione personale, non si sarebbe attenuta a quanto disposto dalla normativa richiamata, mancando agli atti di causa la videore- gistrazione del colloquio e comunque la prova che ciò sia avvenuto, con conseguente nullità degli atti della [OSCURATO:PERSONA] e, invocando Cass. sent. 17717 del 2018, che ha sancito che la man- canza della registrazione o della prova della sua esistenza implica l'obbligo da parte del Giudice, in sede di ricorso, di fissare prelimi- narmente udienza per la comparizione personale delle parti, ha os- servato che l'omissione di detto adempimento nel giudizio di I gra- do ha inficiato l'intero processo nonché l'impugnata sentenza. 3.-Con un terzo motivo denuncia nullità del provvedimento della C.T. per violazione degli artt. 4 e 32, del D. Lgs. n. 25/2008, e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 Costituzione, osservando che il provve- dimento impugnato è stato redatto e sottoscritto dal solo Presiden- te,sì da comportarne la nullità assoluta per manifesta violazione di legge; inoltre l'atto impugnato (il diniego pronunciato dalla locale CT) sarebbe viziato anche per eccesso di potere, dal momento che non riporta neppure la certificazione del Segretario della Commis- sione, rendendolo di fatto inesistente e comunque illegittimo anche per detto motivo. 4.- C on un qu arto motivo il ricorrente si duole del modus deci- dendidella Commissione, che avrebbe violato gli art t . 8 , 9 e 14 del D.lgs n. 25/2008 e art. 3 co. Lett. a) b) e c), 4 e 5 art. 19 D.lgs 251/2007, giacché il verbale non rappresenta un completo ed esaustivo colloquio del richiedente protezione internazionale, es- sendo sintetico e dai contenuti estremamente succinti, sì che il provvedimentosarebbe illegittimo , poiché assunto sulla base di una valutazione superficiale sulla veridicità di quanto dichiarato dal ri- chiedente. 5.-Con il quinto motivo il ricorrente deduce la vi ol azione dell ' art.10 Costituzione, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non rite- nesse sussistere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifu- giato, chiede che gli venga riconosciuto il diritto all'asilo in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3 della nostra Costituzio- ne, a fronte di un sistema giuridico culturale che si fonda sull'odio vendicativo e sulla repressione.

Perciò ritiene –laddove si ritenesse di aderire alla tesi secondo cui il ricorrente non avrebbe diritto al ri- conoscimento dello status di rifugiato – che si dovrebbe quanto meno convenire che la situazione del ricorrente si concretizza nell'effettivo impedimento dell'esercizio delle libertà democratiche e giustifica, quindi, almeno il giungere al riconoscimento del diritto di asilo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3 della Costituzio- ne italiana. 6.- Il se sto motivo osserva che in violazione dell ' art. 5, co. 6, d.

Lgs n. 286/1998,nell' adottare il provvedimento con il quale ha ne- gato il riconoscimento dello status di rifugiato, la Commissione non ha ritenuto di rilasciare un permesso di soggiorno di carattere umanitario. 7.–La proposta di definizione anticipata ha il tenore che segue: «Rilevato che: - il Tribunale di Salerno, con decreto del 10/05/2024, depositato il 13/05/2024, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (rettifi- cato in SALIOU), avverso il provvedimento della competente Com- missione Territoriale che negava il riconoscimento della protezione internazionale; - avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassa- zione affidato ad un motivo in via preliminare e tre motivi in via gradata; Ritenuto che: - anzitutto l ' esposizione dei motivi di ricorso non risulta chiara e sintetica, con la relativa indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, così come previsto dall'art n. 366 c.p.c. n. 4; - il motivo eccepito in via preliminare (“le motivazioni addotte dallo stesso sono da considerarsi infondate in fatto e in diritto.

Par- te ricorrente ha regolarmente provveduto ad impugnare l'atto di diniego alla richiesta di protezione internazionale operata dalla competente commissione territoriale dinanzi al Tribunale di Salerno e pertanto il giudice ad avviso da questa difesa era tenuto ad en- trare nel merito e verificare dalle motivazioni addotte dall'immigra- to in ricorso la sussistenza dei motivi per il riconoscimento della protezione internazionale in sede giudiziaria”) è inammissibile, in quanto, da un lato si connota in termini di assoluta genericità e astrattezza, censurandosi il provvedimento impugnato senza alcun riferimento al caso concreto e, dall'altro, non si confronta con la ra- tio decidendi fondante il decreto impugnato, in cui il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso, non avendo il ricor- rente “fornito prova –come richiesto – della tempestività dell ' oppo- sizione, né può accogliersi l'istanza di rimessione nei termini veico- lata nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio”; - gli ulteriori profili sollevati in via subordinata risultano tutti inammissibili in quanto non si conformano alla ratio decidendi del provvedimento impugnato (che è in rito, di inammissibilità del ri- corso) e sottendono una rivalutazione fattuale nel merito estranea al giudizio di legittimità; propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.». 8.-La proposta va condivisa. 8.1.- Il ricorrente nell ' insistere nella decis i one, invero, non muo- ve alcuna obiezione agli argomenti della PDA, che risulta condivisi- bile, trattandosi di ricorso che muove da motivi palesemente inammissibili laddove privi di indicazione delle norme violate (il primo), rivolti al provvedimento di diniego della Commissione (il terzoe il sesto) ovvero non conducenti rispetto alla ratio decidendi del provvedimento gravato,che riguarda l' inammissibilità per tardi- vità del ricorso (tutti gli altri) 9.- Non v ' è necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell'Interno rimasto solo intima- to, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al ri- guardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recente- mente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, «sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto», mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so- pravvenute di esenzione dal suo pagamento». 9.1.- Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ultimo comma a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Consigliere delegato dal Pre- sidente della sezione, la Corte, avendo definito il giudizio in con- formità della proposta, deve applicare il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dall'art. 380 bis, ultimo comma c.p.c. («Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»).

L'art. 96 al quarto com- ma prevede: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad eu- ro500 e non superiore ad euro 5.000».

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta di «una disposizione (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e deci- sione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pa- gamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di de- naro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione «altresì»).

In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processua- le (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale)» (v.

Cass. Sez.

Un. n.27433/2023, in moti- vazione).

Perciò, il ricorrente va condannato al pagamento dell ' ulteriore somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art, 96 quarto comma c.p.c.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricor- rente al pagamento della somma di euro 1 . 5 00,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16375/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- NICOche lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 1456/2022 depo- sitatoil 10/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, proveniente dal Senegal, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Salerno in data 10.5.24, con il quale veniva dichiarato inammissibile il ri- corso per non aver fornito prova il richiedente della tempestività dell'opposizione contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] competente, che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale tanto nella forma dello status di rifugiato che in quella della protezione sussidiaria, nonché la sussistenza dei pre- supposti della protezione speciale. 3. Il Ministero è rimasto intimato, non essendosi costituito nei termini di legge mediante controricorso, ed avendo depositato solo una nota al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discus- sione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1 c.p.c. 4. È stata formulata una proposta di definizione del giudizio a norma dell'art. 380-bis c.p.c. La difesa di parte ricorrente ha chie- sto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.- In via preliminare il ricorrente deduce che il giudice abbia er- rato a ritenere inammissibile il ricorso, poiché “era tenuto ad entra- re nel merito e verificare dalle motivazioni addotte dall'immigrato in ricorso la sussistenza dei motivi per il riconoscimento della pro- tezione internazionale in sede giudiziaria". 2.- Con un secondo motivo – privo di rubrica e indicazione delle norme violate - il ricorrente si duole che la CT di Caserta, in sede di audizione personale, non si sarebbe attenuta a quanto disposto dalla normativa richiamata, mancando agli atti di causa la videore- gistrazione del colloquio e comunque la prova che ciò sia avvenuto, con conseguente nullità degli atti della [OSCURATO:PERSONA] e, invocando Cass. sent. 17717 del 2018, che ha sancito che la man- canza della registrazione o della prova della sua esistenza implica l'obbligo da parte del Giudice, in sede di ricorso, di fissare prelimi- narmente udienza per la comparizione personale delle parti, ha os- servato che l'omissione di detto adempimento nel giudizio di I gra- do ha inficiato l'intero processo nonché l'impugnata sentenza. 3.-Con un terzo motivo denuncia nullità del provvedimento della C.T. per violazione degli artt. 4 e 32, del D. Lgs. n. 25/2008, e la violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 Costituzione, osservando che il provve- dimento impugnato è stato redatto e sottoscritto dal solo Presiden- te,sì da comportarne la nullità assoluta per manifesta violazione di legge; inoltre l'atto impugnato (il diniego pronunciato dalla locale CT) sarebbe viziato anche per eccesso di potere, dal momento che non riporta neppure la certificazione del Segretario della Commis- sione, rendendolo di fatto inesistente e comunque illegittimo anche per detto motivo. 4.- C on un qu arto motivo il ricorrente si duole del modus deci- dendidella Commissione, che avrebbe violato gli art t . 8 , 9 e 14 del D.lgs n. 25/2008 e art. 3 co. Lett. a) b) e c), 4 e 5 art. 19 D.lgs 251/2007, giacché il verbale non rappresenta un completo ed esaustivo colloquio del richiedente protezione internazionale, es- sendo sintetico e dai contenuti estremamente succinti, sì che il provvedimentosarebbe illegittimo , poiché assunto sulla base di una valutazione superficiale sulla veridicità di quanto dichiarato dal ri- chiedente. 5.-Con il quinto motivo il ricorrente deduce la vi ol azione dell ' art.10 Costituzione, e nella denegata ipotesi in cui il Giudice non rite- nesse sussistere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifu- giato, chiede che gli venga riconosciuto il diritto all'asilo in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3 della nostra Costituzio- ne, a fronte di un sistema giuridico culturale che si fonda sull'odio vendicativo e sulla repressione. Perciò ritiene –laddove si ritenesse di aderire alla tesi secondo cui il ricorrente non avrebbe diritto al ri- conoscimento dello status di rifugiato – che si dovrebbe quanto meno convenire che la situazione del ricorrente si concretizza nell'effettivo impedimento dell'esercizio delle libertà democratiche e giustifica, quindi, almeno il giungere al riconoscimento del diritto di asilo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3 della Costituzio- ne italiana. 6.- Il se sto motivo osserva che in violazione dell ' art. 5, co. 6, d. Lgs n. 286/1998,nell' adottare il provvedimento con il quale ha ne- gato il riconoscimento dello status di rifugiato, la Commissione non ha ritenuto di rilasciare un permesso di soggiorno di carattere umanitario. 7.–La proposta di definizione anticipata ha il tenore che segue: «Rilevato che: - il Tribunale di Salerno, con decreto del 10/05/2024, depositato il 13/05/2024, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (rettifi- cato in SALIOU), avverso il provvedimento della competente Com- missione Territoriale che negava il riconoscimento della protezione internazionale; - avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassa- zione affidato ad un motivo in via preliminare e tre motivi in via gradata; Ritenuto che: - anzitutto l ' esposizione dei motivi di ricorso non risulta chiara e sintetica, con la relativa indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, così come previsto dall'art n. 366 c.p.c. n. 4; - il motivo eccepito in via preliminare (“le motivazioni addotte dallo stesso sono da considerarsi infondate in fatto e in diritto. Par- te ricorrente ha regolarmente provveduto ad impugnare l'atto di diniego alla richiesta di protezione internazionale operata dalla competente commissione territoriale dinanzi al Tribunale di Salerno e pertanto il giudice ad avviso da questa difesa era tenuto ad en- trare nel merito e verificare dalle motivazioni addotte dall'immigra- to in ricorso la sussistenza dei motivi per il riconoscimento della protezione internazionale in sede giudiziaria”) è inammissibile, in quanto, da un lato si connota in termini di assoluta genericità e astrattezza, censurandosi il provvedimento impugnato senza alcun riferimento al caso concreto e, dall'altro, non si confronta con la ra- tio decidendi fondante il decreto impugnato, in cui il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso, non avendo il ricor- rente “fornito prova –come richiesto – della tempestività dell ' oppo- sizione, né può accogliersi l'istanza di rimessione nei termini veico- lata nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio”; - gli ulteriori profili sollevati in via subordinata risultano tutti inammissibili in quanto non si conformano alla ratio decidendi del provvedimento impugnato (che è in rito, di inammissibilità del ri- corso) e sottendono una rivalutazione fattuale nel merito estranea al giudizio di legittimità; propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.». 8.-La proposta va condivisa. 8.1.- Il ricorrente nell ' insistere nella decis i one, invero, non muo- ve alcuna obiezione agli argomenti della PDA, che risulta condivisi- bile, trattandosi di ricorso che muove da motivi palesemente inammissibili laddove privi di indicazione delle norme violate (il primo), rivolti al provvedimento di diniego della Commissione (il terzoe il sesto) ovvero non conducenti rispetto alla ratio decidendi del provvedimento gravato,che riguarda l' inammissibilità per tardi- vità del ricorso (tutti gli altri) 9.- Non v ' è necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell'Interno rimasto solo intima- to, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al ri- guardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recente- mente precisato da Cass., S.U., n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, «sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto», mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so- pravvenute di esenzione dal suo pagamento». 9.1.- Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ultimo comma a seguito di proposta di inammissibilità a firma del Consigliere delegato dal Pre- sidente della sezione, la Corte, avendo definito il giudizio in con- formità della proposta, deve applicare il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dall'art. 380 bis, ultimo comma c.p.c. («Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»). L'art. 96 al quarto com- ma prevede: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad eu- ro500 e non superiore ad euro 5.000». Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si tratta di «una disposizione (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e deci- sione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pa- gamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di de- naro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione «altresì»). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processua- le (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale)» (v. Cass. Sez. Un. n.27433/2023, in moti- vazione). Perciò, il ricorrente va condannato al pagamento dell ' ulteriore somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art, 96 quarto comma c.p.c. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricor- rente al pagamento della somma di euro 1 . 5 00,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v
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