CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rpc) il 25 ottobre 1982; avverso la ordinanza n. 13/2022 RGRies del Tribunale di Macerata del 31 marzo 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 31 marzo 2022 il Tribunale di Macerata ha rigettato il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], indagata per avere, quale titolare di ditta individuale, omesso il versamento dell'Iva da lei dovuta in relazione alla attività dalla medesima svolta con riferimento all'anno di imposta 2019, aveva impugnato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso in data 11 novembre 2021 dal Gip del Tribunale maceratese, per un valore pari ad euro 312.946,00, corrispondente all'importo dell'imposta in ipotesi evasa, e messo in esecuzione tramite l'apposizione del vincolo cautelare sulle somme di danaro depositate a nome della indagata su di un conto corrente bancario da lei intrattenuto presso [OSCURATO:PERSONA] e sul veicolo [OSCURATO:PERSONA] B tg. [OSCURATO:TARGA] intestato alla detta [OSCURATO:PERSONA] giudice del riesame, ritenuta infondata la contestazione formulata sulla competenza dell'organo giudiziario procedente, ha, per il resto, rilevato che vi erano indubbi elementi, desumibili dall'avere la indagata presentata una dichiarazione Iva integrativa cui non aveva fatto seguito il versamento della imposta da essa risultante, deponenti nel senso della sussistenza del fumus delicti, e tali da giustificare l'adozione del provvedimento cautelare in questione. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa della indagata, affidando le sue doglianze ad un unico motivo di ricorso, il cui contenuto riecheggia largamente la doglianza sulla incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria di Macerata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Gli argomenti posti da parte del ricorrente a sostegno della propria doglianza sono i seguenti: il provvedimento del Tribunale del riesame sarebbe viziato per la erronea applicazione dell'art. 18 del dlgs n. 74 del 2000, il quale regola i criteri di determinazione della competenza territoriale in materia di reati tributari, prevendendo, al comma 1, che si debbano applicare, in via principale i criteri dettati dall'art. 8 cod. proc. pen. e, laddove questi non consentano di individuare il giudice competente, radicando la competenza presso l'Ufficio giudiziario del luogo ove il reato è stato accertato; fatta questa premessa la ricorrente difesa ha aggiunto che, essendo indiscusso il dies commissi delicti, cioè il 27 dicembre 2020, data di scadenza del termine per il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno di imposta successivo a quello in cui sarebbe maturata l'omissione, sarebbe decisivo, ai fini della individuazione della curia competente a giudicare sul reato in provvisoria contestazione, il fatto che a quella data la sede della ditta individuale intestata alla indagata si trovava non a Macerata, presso la cui Camera di commercio è stata iscritta solamente in data 29 dicembre 2020, ma, bensì, in provincia di Udine. Ha precisato la ricorrente che, onde collocare la competenza territoriale presso la sede marchigiana, il Tribunale del riesame avrebbe inspiegabilmente postergato la data di commissione del delitto, in spregio a quanto indicato anche in sede di provvisoria contestazione, differendola dal 27 dicembre 2020 al 16 febbraio 2021, facendola coincidere con la data di accertamento del reato, cioè con la data in cui, avendo la ricorrente depositato una dichiarazione integrativa dalla quale emergeva l'ammontare dell'importo dell'imposta non corrisposta, era stato possibile determinare l'importo della imposta evasa. Le argomentazioni svolte in sede di impugnazione, pur facendo leva su di una imprecisione applicativa presente nella ordinanza impugnata non colgono nel segno e, quindi, debbono essere disattese. La ricorrente, attraverso l'esplicito riferimento alla ubicazione della sede al momento in cui si è consumato il delitto a lei provvisoriamente contestato - invero da lei correttamente individuato nella data di scadenza del termine per il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno di imposta successivo a quello in cui si è verificata l'omissione contestata (cfr. infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 novembre 2010, n. 38619) e non a quello della presentazione della dichiarazione Iva integrativa come erroneamente (sebbene innocuamente) ritenuto dal Tribunale di Macerata, atteso che tale adempimento non vale ad integrare un elemento ulteriore del reato omissivo necessario ai fini della integrazione del reato, il cui perfezionamento resta fissato alla data espressamente indicata dalla norma precettiva - ha chiaramente inteso fare riferimento al criterio di individuazione del giudice territorialmente competente per i reati tributari dettato dal comma 2 dell'art. 18 del dlgs n. 74 del 2000. Tale disposizione, prevedendo che, per una sorta di fictio juris, il reato si intende comunque commesso nel luogo ove ha sede il contribuente al momento del fatto, comporta, se esaminata sinotticamente con la previsione di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen., la determinazione della competenza territoriale presso il giudice nel cui ambito si trova la sede del contribuente. Ha, tuttavia, la ricorrente omesso di considerare che tale criterio di semplificazione della determinazione del giudice competente non è relativo a tutti i reati la cui disciplina sostanziale sia dettata dal dlgs n. 74 del 2000, ma solamente a quelli la cui sedes materiae è ubicata nel capo I del titolo II di tale fonte normativa, cioè quelli previsti dagli artt. da 2 a 7 del citato decreto legislativo. Per la disposizione ora contestata, cioè l'art. 10-ter del dlga n, 74 del 2000, la norma regolatrice della competenza è, invece, dettata dal comma 1 del citato art. 18, il quale prevede che, laddove non sia possibile individuare il giudice competente in base al criterio ordinario fissato in via generale dall'art.8 cod. proc. pen., cioè il /ocus commissi delicti, varrà il criterio dell'accertamento del fatto. Con riferimento alla presente fattispecie delittuosa ha, in diverse occasioni, osservato questa Corte, con regola cui si aderisce convintamente anche nella attuale occasione, che, in tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi automatico riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, il quale si applica, come si è dianzi visto, in relazione ad altre fattispecie delittuose, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, laddove sia impossibile, come nella presente ipotesi, individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione del reato, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso un qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (così, infatti, Corte di cassazione Sezione III penale, 19 febbraio 2020, n. 6529; idem Sezione III penale, 18 aprile 2019 n. 17060). Conseguendo a tali conclusioni - asseveranti, sia pure per ragioni in parte diverse rispetto a quelle indicate nella motivazione della ordinanza impugnata, la corretta individuazione dell'organo giudiziario competente in quello maceratese, essendo ivi stato accertato il reato in provvisoria contestazione - la infondatezza del ricorso proposto dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], questo va rigettato.Deve, altresì, visto l'art. 616 cod. proc. pen., disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro