CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Conti e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente –e daALTAN Davide, ALTAN Andrea, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura su foglio separato allegato al controricorso,- ricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legePag. 1 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 171/2024 della CORTE d'APPELLO diTrieste pubblicata il 12.4.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.3.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza pubblicata il 20.9.2021, inaccoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ. proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarava l’inefficacia, limitatamente alla quota del 50%, dell’attodenominato “Continuazione nel [OSCURATO:PERSONA] del vincolo derivante dalpreesistente [OSCURATO:PERSONA] e cessazione del [OSCURATO:PERSONA]”, stipulato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento ai beni conferiti dal solo [OSCURATO:PERSONA].L’attrice aveva dedotto che era cessionaria di un credito derivanteda un finanziamento di euro 4.000.000,00, concesso nel gennaio 2012 daBanca Mediocredito del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di ungruppo di banche, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., garantito daDavide Altan e da [OSCURATO:PERSONA]; che il “[OSCURATO:PERSONA]”, istituito nel2011 dal disponente [OSCURATO:PERSONA] (padre dei convenuti) e successivamenteprorogato, da ultimo il 22.6.2018, era atto idoneo a pregiudicare le ragionicreditorie, assumendone la natura dispositiva e la revocabilità ai sensidell’art. 2901 cod. civ.Pag. 2 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026Grevision [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di trustee, avevaeccepito in via pregiudiziale il difetto di interesse ad agire dell’attrice e nelmerito contestato la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria; insubordine, aveva eccepito l’intervenuta prescrizione ex art. 2903 cod. civ.,nonché, comunque, il rigetto della domanda nella misura del 50% perdifetto in capo ad [OSCURATO:PERSONA] della qualità di debitore.[OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la prescrizione e chiesto l’accertamentoin via incidentale della nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 2della legge 287/1990. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito il difetto dilegittimazione passiva e chiesto, in ogni caso, il rigetto della domandaproposta nei suoi confronti in misura corrispondente alla sua quota dellametà dei beni.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella riferita qualità, era intervenuta,ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., riferendo di essersi resa cessionariadel credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., aderendo alle domanderevocatoria.Il Tribunale affermava che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era una meraprosecuzione del precedente trust istituito nel 2011, ma atto didisposizione idoneo a incidere sulla garanzia patrimoniale del creditore, enella ricorrenza dell’eventus damni e della scientia damni, pronunciava larevoca limitatamente alla quota del 50% riferibile al solo [OSCURATO:PERSONA], checondannava in solido con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusionedelle spese, compensandole invece nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dellaintervenuta.2. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 12.4.2024,previa riunione dei procedimenti di impugnazione proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettava gli appellie confermava integralmente la sentenza di primo grado, ponendo a lorocarico le spese del grado in favore delle appellate.Pag. 3 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte d’appello escludeva che il trust oggetto di causa costituisseuna mera prosecuzione del “[OSCURATO:PERSONA]” del 2011, ritenendo che l’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] implicava l’istituzione di un nuovo trust come ricavabile dall’art.22 dell’atto istitutivo del primo trust. Segnatamente, il vincolo derivavadall’accettazione dei beneficiari di quanto pervenuto alla scadenza del“[OSCURATO:PERSONA]” e dalla successiva segregazione dei beni. Quale attodispositivo dei beni il “[OSCURATO:PERSONA]” era idoneo a incidere sulla consistenzapatrimoniale del garante e, nella ricorrenza dell’eventus damni e dellascientia damni, ne conseguiva la conferma della sentenza impugnataanche in ordine alla regolamentazione delle spese, non potendoconfigurarsi una soccombenza reciproca.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hannoproposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di tremotivi, e Davide e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resistonocon distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. nelle riferite qualità.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente osservato che risulta proposto anteriormente ilricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., notificato a mezzo pecin data 14.6.2024, mentre i signori Davide e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificatoil loro ricorso a mezzo pec in data 17.6.2024.Deve essere disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod.proc. civ. e quello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deveessere considerato come il ricorso principale, mentre quello svolto dagliAltan deve qualificarsi come incidentale (v., Cass., sez. lav., 20 marzo2015, n. 5695; Cass., sez. III, 9 febbraio 2016, n. 2516; Cass., sez. III, 6luglio 2020, n. 13489; Cass., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 448; Cass., sez.Pag. 4 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026III, 23 novembre 2021, n. 36057; Cass., sez. III, 13 maggio 2024, n.13104).2. Con il primo motivo la ricorrente in via principale denuncia, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., “violazione e falsaapplicazione dell’art. 2901, comma 1, c.c. e dell’art. 2903 c.c.; violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione dell’art.132, n. 4, c.p.c.”Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente attribuito naturadispositiva all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], negando la continuità del vincolo disegregazione impresso ai beni sin dal 2011, mentre l’atto impugnato erauna mera proroga del “[OSCURATO:PERSONA]”, attuata dal trustee in forza dei potericonferiti dall’originario disponente, e non un nuovo atto riconducibile aibeneficiari. Aggiunge che i beneficiari non hanno mai acquisito la titolaritàdei beni, né compiuto alcun atto di disposizione. Contesta, altresì, iltravisamento delle risultanze documentali e il difetto assoluto dimotivazione, avendo la Corte svalutato la continuità delle trascrizioni purdandone atto. Deduce, infine, che, dovendo individuarsi l’unico attodispositivo nel trust del 2011, la domanda, oltre che infondata perinsussistenza dei requisiti era, comunque, prescritta per decorso deltermine quinquennale ex art. 2903 cod. civ.2.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente nel contestare la decisione della Corte d’appello inmerito alla affermata natura dispositiva dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] haimpugnato la motivazione resa dalla Corte d’appello a pagina 15 (da riga 5a riga 17). Senonché, la corte territoriale ha proceduto all’esamedell’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di seguito allo scrutinio diquello degli Altan ed ha affermato: “Quanto al primo motivo, va infattiescluso, per le ragioni innanzi indicate, che il trust oggetto del presentegiudizio costituisca una mera proroga e una continuazione del precedente,risultando altresì specificato nella stessa rubrica dell’art. 22 dell’attocostitutivo che l’esercizio della facoltà ivi prevista implicava la «istituzionePag. 5 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026di nuovi trust». Neppure è vero che il secondo vincolo traeva origine dallavolontà dell’originario disponente, giacché esso, come già evidenziato,trovava invece giustificazione nell’accettazione da parte dei beneficiari diquanto loro pervenuto di diritto in esito alla scadenza del termine didurata del trust, e nella disposizione dei relativi beni mediantesegregazione in un nuovo trust. Trattandosi di un atto di disposizione diper sé già idoneo ad influire sulla consistenza giuridico-economica dellasituazione patrimoniale dei relativi autori, risulta invece priva di valoresignificativo la continuità tra le trascrizioni relative ai due vincoli” (pagina18 (da riga 5 a riga 18).La ricorrente non ha impugnato né tale statuizione, né quanto dettodalla Corte d’appello da pagina 13 (ultimo capoverso) a pagina 14 (riga13), espressamente richiamata come reso evidente dall’espressione “perle ragioni innanzi indicate”, dove il tema oggetto di doglianza è statotrattato sulla base degli artt. 9 e 11 dell’atto istitutivo del “[OSCURATO:PERSONA]” e,quindi, della sorte dei beni una volta sopraggiunto il termine finale deltrust e del trasferimento “di diritto ai beneficiari del fondo e solo a essi,secondo le regole previste in materia di successione legittima…” e dellasuccessiva istituzione del “[OSCURATO:PERSONA]” secondo l’art. 22 giusta richiestafatta dal beneficiario in prossimità del termine finale del trust (Epica).La ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivodovendosi senz'altro dare seguito al consolidato principio di diritto, in baseal quale “[l]a proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure privedi specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata èassimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366,comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità delricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n.20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).Pag. 6 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con il che restano assorbite le ulteriori doglianze basate su unpresunto travisamento delle prove, ma che in realtà palesano una merasollecitazione al riesame della questione di fatto, e su un vizio dellamotivazione svolto in modo del tutto generico.Va, altresì, rilevata l’inammissibilità della censura richiamante l’art.2903 cod. civ., perché non solo disallineata dalle ragioni espresse dallaCorte d’appello che ha fatto riferimento all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma anchenon supportata dallo svolgimento in appello di un motivo di impugnazionesullo specifico tema della prescrizione.3. Con il secondo motivo del ricorso principale è denunciata, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., “violazione e falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.”La ricorrente lamenta che la Corte territoriale, con travisamentodelle prove documentali e inversione dell’onere della prova a carico deiconvenuti circa la capienza patrimoniale, erroneamente ha ritenutoprovata la variazione della consistenza del patrimonio del fideiussore,omettendo di indicare gli elementi della valutazione.Anche a voler attribuire natura dispositiva all’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA],esso non ha arrecato alcun pregiudizio ai creditori, poiché il patrimonio diDavide Altan, rispetto all’epoca del sorgere della fideiussione (2012), nonaveva subito alcuna variazione, non comprendendo i beni in contesa diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca (2011) li aveva già segregati nel“[OSCURATO:PERSONA]”. Beni, questi ultimi, su cui “l’attrice non ha mai riposto”alcun affidamento.La ricorrente, inoltre, contesta l’idoneità dei documenti valorizzatidal giudice di primo grado a provare la variazione della consistenzapatrimoniale dei convenuti, nemmeno evocati dalla Corte d’appello, ma dacui emerge solo una ipoteca giudiziale iscritta nel 2017, del tuttoirrilevante sul piano sintomatico del pregiudizio, dovendo imputarsi leconseguenze al ritardo della banca nell’attivarsi nei confronti dellaPag. 7 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026debitrice principale. Del pari, irrilevante, è il doc. 11 prodotto in primogrado, il cui contenuto era stato travisato dal Tribunale.3.1. Il motivo, articolato al suo interno in due censure, è in parteinfondato e in parte inammissibile.Con la prima censura la ricorrente si duole non essersi consideratodalla corte di merito che il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’epocadella prestata fideiussione, avvenuta nel 2012, non ha subito unavariazione peggiorativa, poiché all’epoca i beni alla base del presentegiudizio erano già stati segregati nel “[OSCURATO:PERSONA]” (2011) dal padreRenzo, sì che l’attrice all’epoca non poteva vantare alcuna aspettativa dipotersi soddisfare coattivamente. Beni, questi ultimi, che nella prospettivaoggi in esame, neppure sarebbero mai pervenuti nella disponibilità delfideiussore, stante il carattere di mera prosecuzione del “[OSCURATO:PERSONA]”.In disparte del fatto che tale ultimo profilo può ritenersi assorbitoper effetto del consolidamento della decisione della Corte d’appello sulpunto all’esito dello scrutinio del primo motivo, la tesi della ricorrentecollide con il consolidato principio di diritto secondo cui l’eventus damnideve essere valutato con riferimento alle condizioni patrimoniali esistential momento dell’atto dispositivo (v. Cass., sez. 6-III, 6 febbraio 2019, n.3538; Cass., sez. III, 14 novembre 2011, n. 23743; in tal senso, v. giàCass., sez. I, 8 marzo 1969, n. 755), poiché le conseguenzepregiudizievoli sono quelle dell’atto, sì che a tale epoca deve essereriferita la valutazione e non al momento del sorgere dell’obbligazione.La ricorrente opera una commistione di piani di valutazione, quellodella verifica del pregiudizio per il creditore per effetto dell’atto didisposizione, rilevante ai fini dell’azione revocatoria, e quello delladisponibilità patrimoniale alla base dell’accettazione da parte del creditoredella garanzia prestata dal fideiussore.Con la seconda censura la ricorrente lamenta la violazione dell’art.2697 cod. civ. e l’erronea lettura delle risultanze documentali (docc. 11 e17), in realtà rivolta alla sentenza del Tribunale più che alla CortePag. 8 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026d’appello, nei confronti della quale contesta comunque il travisamento,perché asseritamente inidonee a fornire la prova della variazione dellaconsistenza patrimoniale dei convenuti, e di non aver neanche indicato glielementi di prova del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.La Corte d’appello, dopo aver riconosciuto la natura di attodispositivo dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto provato in positivol’eventus damni ed ha evidenziato: ”[…] non può dunque dubitarsi delfatto che l’opzione esercitata dai beneficiari nel senso anzidettosuccessivamente al rilascio della garanzia fideiussoria costituisca un attodi disposizione idoneo ad influire sulla consistenza giuridico-economicadella situazione patrimoniale dei relativi autori, e che sia pertantosuscettibile di revoca. Tale caratteristica è infatti rinvenibile, com’è noto,non soltanto con riferimento agli atti di disposizione del proprio patrimonioche importino una correlativa immediata diminuzione attuale diquest’ultimo, ma anche con riferimento a quegli atti che si ricollegano aduna posizione giuridica già potenzialmente acquisita, come nellafattispecie emerge, sulla base degli artt. 9 e 11 dell’atto costitutivo soprarichiamato, in conseguenza dell’accettazione da parte dei beneficiari diquanto loro pervenuto di diritto in esito alla scadenza del termine didurata del trust, e della disposizione dei relativi beni mediantesegregazione in un nuovo trust. L’azione revocatoria proposta è pertantocertamente ammissibile, riguardando un atto idoneo a sottrarre i benivincolati all’azione esecutiva dei creditori ed essendo sotto tale profiloirrilevante, per le ragioni anzidette, la continuità tra le trascrizioni relativeal conferimento dei beni nei due trust, e tale azione è altresì fondata.” (dapagina 14, riga 15, a pagina 15, riga 9).Quanto poi espresso dalla corte territoriale nella parte dellamotivazione impugnata dalla ricorrente (pagina 15, da riga 10 a riga 26)risulta conforme al consolidato principio fatto proprio dalla giurisprudenzadi questa Corte, in forza del quale il presupposto oggettivo dell'azionerevocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non solo nel caso in cuiPag. 9 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale deldebitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazionequantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti unamaggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con laconseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare talimodificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentreè onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provareche il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragionidel creditore (Cass., sez. III, 9 novembre 2021, n. 32835; Cass., sez. III.,25 settembre 2019, n. 23907; Cass., sez. 6-III, 18 giugno 2019, n.16221; Cass., sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207).Da tanto deriva che la prospettata violazione della regola sul ripartodell’onere della prova è stata sollevata in contrasto con il paradigmanormativo, mentre al richiamo dei documenti 11 e 17 è sottesa unasollecitazione al riesame del giudizio di merito.4. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. “violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.”La ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondocui la scientia damni sarebbe insita nella natura gratuita dell’atto. Rilevache nell’atto di appello si era lamentata dell’appiattimento del requisitosoggettivo su quello oggettivo effettuato dal Tribunale, il quale, elidendol’autonomia dei due presupposti dell’azione revocatoria, aveva ricavato ilrequisito soggettivo da quello oggettivo. La Corte d’appello, invece,spingendosi oltre ha ravvisato il requisito soggettivo nella sola circostanzadella gratuità dell’atto, nel quale “vi è insita la consapevolezza didanneggiare”. Interpretazione, quest’ultima, comportante un’abrogazionedell’art. 2901 cod. civ., esonerando del tutto l’attore dall’onere dellaprova.Pag. 10 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/20264.1. Il motivo si compone di due censure, che sono entrambeinammissibili.4.2. La prima censura per il preteso error in iudicando in relazione all’art.2901 cod. civ. è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art.366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.La ricorrente espone di essersi lamentata in sede d’appello aproposito dell’appiattimento operato dal Tribunale del requisito soggettivosu quello oggettivo dell’eventus damni, ma ha omesso di riprodurre, siapure nelle sole parti rilevanti, il contenuto della specifica doglianza svoltain appello in relazione al requisito soggettivo, al fine di porre questa Cortenella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale e diverificare il fondamento della critica mossa alla sentenza impugnata sullabase delle deduzioni contenute nel ricorso.Difatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censurefondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente silimiti a richiamarli, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti,senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione conriferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alladocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine direnderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazionenel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione oproduzione in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., sez. un., 27dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più di recente da Cass., sez. III, 1°luglio 2021, n. 18695; Cass., sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481).È al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazionedel ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguenteammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini delvaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimaneinvero al giudice imprescindibilmente precluso.Pag. 11 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/20264.3. La seconda censura prospetta un vizio della motivazione che sicolloca fuori dal perimetro segnato dalle Sezioni Unite di questa Corte intermini di riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione» (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054;Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3, 25 settembre 2018,n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).Nella specie, la Corte d’appello, dopo aver richiamato Cass., sez. III,13 febbraio 2020, n. 3697, a proposito della natura gratuita dell’atto didestinazione di un bene al soddisfacimento di determinate esigenze aisensi dell’art. 2645-ter cod. civ. implicante un sacrificio patrimoniale daparte del disponente che non trova contropartita in una attribuzione in suofavore, ha poi precisato: “in presenza di un atto unilaterale a titologratuito la sussistenza dell’elemento soggettivo deve dunque ritenersiinsita nella consapevolezza della condotta, nella fattispecieindiscutibilmente implicante la sottrazione del bene alla garanzia delcredito”.La ricorrente ha equivocato il senso della motivazione, che non sipresta ad essere inquadrata nel riferito perimetro, perché la Corted’appello non ha identificato il requisito della scientia damni nella meragratuità dell’atto, ma ha fatto riferimento alla necessaria consapevolezzain capo al soggetto nell’atto di disporre del suo patrimonio a titoloPag. 12 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026gratuito, ossia alla volontaria realizzazione di un atto che non reca alcunbeneficio al suo patrimonio (v. ex multis Cass., Sez. Un., 27 gennaio2025, n. 1898; Cass., sez III, 25 marzo 2025, n. 7942; Cass., sez. III, 15luglio 2025, n. 19594). La Corte d’appello, pertanto, si è basatasull’evidenza logica, sia pure implicita, che un soggetto avveduto quandosi priva di un bene senza corrispettivo, non può non avvertire che il suopatrimonio (materiale) si sta per ciò solo riducendo (v. Cass., sez. III, 3luglio 2018, n. 17336).5. Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale denunciano violazionee falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 2740 cod. civ.Si dolgono che la Corte d’Appello di Trieste abbia ritenuto sussistentii presupposti dell’azione revocatoria ordinaria – eventus damni e scientiafraudis – in assenza di prova, fondando la decisione su mere presunzioni esu un’erronea ripartizione dell’onere probatorio, nonché su una erroneavalutazione del rapporto tra il trust e l’art. 2740 cod. civ.In particolare, rilevano che i beni conferiti nel “[OSCURATO:PERSONA]” e poiconfluiti nella continuazione del “[OSCURATO:PERSONA]” non sono mai entrati nelladisponibilità effettiva né formale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comecomprovato dalla continuità delle trascrizioni, sicché non si sarebbe maiverificata alcuna variazione della situazione patrimoniale del garanteidonea a integrare il pregiudizio. Contestano l’assunto secondo cui, allascadenza del “[OSCURATO:PERSONA]”, i beni sarebbero rientrati automaticamente nelpatrimonio dei beneficiari, affermando che la continuazione del vincoloaveva dato luogo a una perpetuazione dell’originario atto segregativo, enon a un nuovo atto dispositivo.I ricorrenti contestano, inoltre, la configurabilità della scientiadamni, evidenziando che la fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] eraanteriore al decesso del disponente [OSCURATO:PERSONA] e che, al momento dellaconcessione del finanziamento, le banche avevano fatto affidamento sulpatrimonio allora esistente del fideiussore, e non su beni che sarebberopotuti entrare nel suo patrimonio solo in via eventuale e futura. DeduconoPag. 13 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026che, in tale contesto temporale, non poteva esservi consapevolezza di unpregiudizio per i creditori, anche perché i beni segregati erano comunqueindisponibili per il beneficiario e affidati alla gestione del trustee.I ricorrenti rilevano, altresì, che la Corte territoriale ha errato nelritenere il trust incompatibile con l’art. 2740 cod. civ., trascurando che, aseguito della ratifica della Convenzione dell’Aja e dell’introduzione dell’art.2645-ter cod. civ., l’istituto del trust non è in sé volto a sottrarre garanzieai creditori, ma a destinare beni a uno scopo meritevole di tutela. Nellaspecie, non si sarebbe potuto ritenere divenuta più difficile o incertal’esazione del credito, poiché i beni non sono mai stati nella disponibilitàdell’Altan, né questi potevano essere da lui distratti in ragione degliobblighi di gestione specificati nell’atto istitutivo. Da ultimo, sonoirrilevanti le iscrizioni ipotecarie sui beni personali di [OSCURATO:PERSONA], perchérelative a crediti di importo di gran lunga inferiore al valore dei beni deldebitore.5.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti hanno articolato un’unica e complessa censura del tuttoestranea all’ambito applicativo dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ., poiché l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa, oggetto di articolato richiamo,è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (v. Cass., sez. I, sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., sez., I,4 novembre 2021, n. 31839; Cass., sez. III, 4 marzo 2022, n. 7187).I ricorrenti, fermo il consolidamento della decisione in relazione allanatura dispositiva dell’atto e alla ricorrenza del pregiudizio, sollecitano aquesta Corte, anche con riferimento al requisito soggettivo, un riesamedel fatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delPag. 14 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione (v. Cass., sez. II, 23 marzo 2024, n. 10927; Cass.,sez. V, 22 novembre 2023, n. 32505; Cass., sez. II, 31 marzo 2022, n.10525; Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).6. All’inammissibilità nei suindicati termini dei motivi conseguel’inammissibilità dei ricorsi, in via principale e incidentale. Concompensazione tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, delle spesedel giudizio di cassazione.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi, in via principale e incidentale.Compensa tra i ricorrenti, in via principale e incidentale, la spese delgiudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in via principale eincidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 20.200,00 ( di cui euro 20.000,00 peronorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascunaparte controricorrente. controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, invia principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi, principale e incidentale, anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Pag. 15 di 16Numero registro generale 14093/2024Numero sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 16259/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 16 di 16