CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FabrizioVanorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettatol'istanza di revisione proposta, ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen, da BelloccoGiuseppe, in relazione alla sentenza della Corte di assise di appello di ReggioCalabria del 12 febbraio 1996 (irrevocabile il 1° aprile 1997), che, in riforma dellapronuncia di primo grado, aveva condannato l’istante per i reati di omicidioaggravato e di porto di armi.[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato – in concorso con [OSCURATO:PERSONA], MammolitiSaverio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 25 maggio 1975.2. Avverso il provvedimento della Corte di appello, tramite il difensore, ricorreil condannato.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che la Corte di appello non avrebbe effettuato una reale valutazionedelle prove sopravvenute, in rapporto a quelle già acquisite nel precedente giudiziodi condanna, non avendo affrontato la questione centrale relativa alla loro idoneità,se criticamente inserite nel compendio probatorio originario, a incrinare il giudiziodi colpevolezza. In tale prospettiva, censura, in particolare, la ritenuta irrilevanzadella conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e un interlocutore ignoto, osservandoche essa costituirebbe, di per sé, un riscontro alla veridicità delle dichiarazioni diGerace. In maniera analoga, censura la valutazione della testimonianza diMammoliti [OSCURATO:PERSONA], ritenuta incongrua e incompleta, quando invece, da essa,emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «chiamato fuori [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosicolpevole e chiedendo in cambio un aiuto economico».Il ricorrente, inoltre, lamenta che la Corte territoriale abbia esaminato i singolielementi in modo atomistico, senza procedere a una valutazione complessiva dellaloro incidenza sul quadro probatorio.Sotto altro profilo, deduce la contraddittorietà della motivazione,evidenziando come la Corte di appello, pur affermando la non decisività delle provenuove, abbia in realtà svolto un apprezzamento sostanziale del loro contenuto edella loro attendibilità, comparandole con le risultanze del processo di cognizione.La Corte territoriale, invero, non si sarebbe limitata «a indicare una paleseinconsistenza delle nuove prove», ma avrebbe «compiuto un raffronto valutativosostanziale tra nuove e vecchie risultanze, concludendo che le nuove nonscardinavano le vecchie». Tale operazione, secondo il ricorrente, si risolverebbe inun improprio anticipato giudizio di merito, riservato alla fase rescissoria, con laconseguenza che il provvedimento, pur formalmente configurato come vaglio diammissibilità, si tradurrebbe in una decisione di merito sfavorevole. Ilprovvedimento impugnato avrebbe «la forma del vaglio di ammissibilità», ma lasostanza di «una prematura decisione di merito in senso sfavorevole al ricorrente»(«il provvedimento afferma di applicare l'art. 634 cod. proc. pen., ma nei fattisvolge un giudizio ultra filtros non consentito senza la dovuta completezza»).2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione agli artt. 629 e 631 cod. proc. pen.Sostiene che la Corte territoriale avrebbe «travisato il significato del criteriodel ragionevole dubbio» e avrebbe «omesso di effettuare la valutazione critica eglobale delle nuove prove in rapporto a quelle preesistenti». Avrebbe, infatti,applicato un criterio di decisività delle prove nuove non conforme al dato normativoe ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, richiedendo alle stesseuna capacità dimostrativa piena dell’innocenza del condannato, anziché verificarese esse fossero idonee a incrinare il giudizio di colpevolezza.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe caduta in un «errore didiritto», consistente «nell'aver confuso la “prova nuova decisiva” con la “provanuova totalmente risolutiva”».La Corte di appello, inoltre, sarebbe caduta in un ulteriore errore di diritto,correlato al precedente, non svolgendo la necessaria valutazionecritico-comparativa delle prove nuove rispetto a quelle poste a fondamento delgiudicato.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una memoriadifensiva con la quale hanno rappresentato la non ammissibilità, la rilevanza e lafondatezza del ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, atteso che entrambi i motivi di ricorso –che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati –sono infondati.1.1. La Corte di appello, invero, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, ha proceduto a un’ampia disamina degli elementi nuovi prospettatidall’istante e, all’esito di una congrua valutazione comparativa con il compendioprobatorio posto a fondamento della decisione di condanna, ha ritenuto che essinon fossero idonei a incrinarne il precedente giudizio di responsabilità.La Corte territoriale ha ricordato che la sentenza di condanna si fondava sulledichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], «ritenute oggettivamente coerenti e costanti, noninficiate da alcuna ragione calunniatoria, e riscontrate dalle ... dichiarazioni diMassini Angela, in punto di dinamica e incontri preparatori, e di [OSCURATO:PERSONA] ePirri Francesco in punto di movente nonché dagli accertamenti …».Tanto premesso, ha ritenuto che il contenuto della conversazione tra lo Scrivae l'ignoto interlocutore non assumeva particolare rilevanza, perché da essaemergerebbe solo «che [OSCURATO:PERSONA] disse il vero e cioè “che lo ha ammazzato lui” e ciòè in linea con l'accertamento del fatto, come da sentenza passata in giudicato, chevede i [OSCURATO:PERSONA] esecutori materiali».Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito che Geraceera lui il responsabile del fatto e che non avrebbe avuto difficoltà ad assumersene«la responsabilità, qualora gli altri coimputati lo avessero aiutato nelle spesegiudiziarie»), la Corte di appello ha ritenuto che esse nulla aggiungessero «inpunto di prova favorevole all'imputato», anzi consentivano di «comprendere ilmotivo della dichiarazione autoaccusatoria di [OSCURATO:PERSONA], e cioè il suo tornacontopersonale ed economico, sempre all'interno di un legame associativo non reciso».Si tratta di valutazioni congrue e prive di vizi logici, non altrimenti sindacabiliin sede di legittimità.1.2. È infondata anche la censura secondo la quale la Corte di appello avrebbeimpropriamente effettuato un anticipato giudizio di merito, riservato ad altra faseprocedimentale.Al riguardo, deve essere ricordato che: «nell'attuale sistema normativo,diversamente dal regime delineato nel sistema del codice di rito abrogato, non èravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente efase rescissoria, non soltanto perché il giudizio positivo circa l’ammissibilità dellarichiesta non comporta intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, maanche perché – un argomento davvero complementare – la seriazioneprocedimentale descritta dall'art. 629 e seguenti segnala l'esistenza di unaprogressione che – sia pure attestata ai "casi" tassativamente previsti dall'art. 630– implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra idue momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensu inteso, ilsegmento cruciale della procedura» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, inmotivazione; Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140; Sez. 5, n.18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137).La natura di impugnazione straordinaria giustifica l'adozione di un modelloprocedimentale che richiede un preventivo vaglio di ammissibilità, finalizzato ascongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, aevitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in basealle regole valutative dettate dal legislatore. Quale necessario antecedente logico-giuridico dell'apertura del giudizio di revisione, l'indagine preliminare costituisceun momento interno al procedimento. La struttura del procedimento, dunque,risulta ormai unificata nelle sue cadenze davanti a un solo giudice (la Corte diappello).Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte diappello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si è limitata aeffettuare il vaglio preliminare di ammissibilità dell’istanza, dichiarandola, conordinanza emessa ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], invece, dopo aver istaurato il contraddittorio, ha pronunciato sentenza,ai densi dell’art. 637 cod. proc. pen., rigettando l’istanza di revisione.Risulta, dunque, errato il riferimento operato dal ricorrente all’art. 634 cod.proc. pen. e, ancor di più, quello alle due diverse fasi del giudizio di revisione. LaCorte di appello, invero, all’esito dell’unitario giudizio di revisione, superando ilpreliminare vaglio di ammissibilità, ha rigettato l’istanza, ai sensi dell’art. 637 cod.proc. pen., all’esito di una valutazione perfettamente coerente con il giudizio chele era richiesto.1.3. Risulta infondata anche la censura secondo la quale la Corte di appelloavrebbe preteso «una prova nuova totalmente risolutiva». La Corte territoriale,infatti, ha correttamente valutato se le prove nuove fossero idonee a pregiudicarel’originario compendio probatorio, dimostrando che esso non fosse più sufficientea sostenere l'affermazione della penale responsabilità̀ dell'imputato, oltre ogniragionevole dubbio (cfr., in particolare, penultima pagina della sentenzaimpugnata). In tal senso, la sentenza impugnata si pone in linea con lagiurisprudenza di legittimità, secondo la quale «la prova nuova deve condurreall'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cuidimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più̀ ingrado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità̀ dell'imputato oltreogni ragionevole dubbio» (cfr. Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Rv. 260005).Nel resto, le deduzioni sono inammissibili, in quanto il ricorrente tende achiedere a questa Corte valutazioni esclusivamente di merito.2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 31 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]