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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 44824/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 28 luglio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno e gironi dieci di reclusione ed euro 134,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo inosservanza di norme processuali, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe confermato la sua pronuncia di condanna sulla scorta di argomentazioni generiche ed insufficienti, inadeguate a dare risposte alle doglianze eccepite con l'atto di appello.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato.

I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 28 luglio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno e gironi dieci di reclusione ed euro 134,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo inosservanza di norme processuali, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe confermato la sua pronuncia di condanna sulla scorta di argomentazioni generiche ed insufficienti, inadeguate a dare risposte alle doglianze eccepite con l'atto di appello. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato. I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 44824/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris