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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27694/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ENNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CRISCI' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine che venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Enna ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di acqua pubblica aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione delle cose alla pubblica.

2. Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna deducendo violazione di legge.

Lamenta in particolare il ricorrente che illegittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto improcedibile il reato per difetto di querela in quanto non proposta successivamente alla scadenza del termine fissato dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022.

Osserva in tal senso, anzitutto, che illegittimamente il Tribunale all'udienza del 6 dicembre 2023 avrebbe respinto la richiesta del pubblico ministero di procedere ai sensi dell'art. 517 c.p.p. alla contestazione supplettiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubblico servizio del bene sottratto dagli imputati, circostanza dalla cui contestazione discendeva la procedibilità d'ufficio del reato.

In secondo luogo eccepisce come erroneamente il giudicante non abbia ritenuto invero già contestata in fatto la suddetta circostanza, posto che nel capo d'imputazione era stata esaustivamente descritta la destinazione pubblica dell'acqua oggetto di sottrazione dalla rete idrica comunale.

3. I difensori degli imputati hanno depositato memorie nell'interesse dei rispettivi assistiti chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Anche prescindendo dalla questione relativa alla legittimità dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha impedito al pubblico ministero di procedere alla contestazione supplettiva (cfr. Sez.

U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517), deve rilevarsi che nel caso di specie l'aggravante della destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio era già stata esaustivamente contestata in fatto nell'originaria imputazione, nella quale viene precisato in maniera inequivocabile la natura pubblica dell'acqua di cui gli imputati si erano impossessati.

Ed infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte, Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez.

U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altri, Rv. 216430).

Nè tale descrizione I t richiedeva ulteriori precisazioni ai fini della completezza della contestazione alla luce della natura del bene di cui si tratta (trattandosi di acqua distribuita dall'ente gestore della struttura idrica che per definizione è destinata al pubblico servizio), tanto più che, in realtà, nel caso di specie, comunque il capo d'imputazione riporta anche l'indicazione della norma di riferimento dell'aggravante invocata dal ricorrente.

3. Non di meno va osservato come erroneamente il Tribunale abbia ritenuto il difetto della querela, nonostante l'avvenuta costituzione di parte civile - non revocata dopo l'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022 - dell'ente titolare della concessione della distribuzione della risorsa idrica.

Ed infatti il giudice del merito non ha tenuto conto in tal senso di altro insegnamento di questa Corte, per cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio e divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844).

4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per il giudizio ai sensi dell'art. 569 connma 4 c.p. alla Corte d'appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ENNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CRISCI' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine che venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Enna ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di acqua pubblica aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione delle cose alla pubblica. 2. Avverso la sentenza ricorre per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna deducendo violazione di legge. Lamenta in particolare il ricorrente che illegittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto improcedibile il reato per difetto di querela in quanto non proposta successivamente alla scadenza del termine fissato dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Osserva in tal senso, anzitutto, che illegittimamente il Tribunale all'udienza del 6 dicembre 2023 avrebbe respinto la richiesta del pubblico ministero di procedere ai sensi dell'art. 517 c.p.p. alla contestazione supplettiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubblico servizio del bene sottratto dagli imputati, circostanza dalla cui contestazione discendeva la procedibilità d'ufficio del reato. In secondo luogo eccepisce come erroneamente il giudicante non abbia ritenuto invero già contestata in fatto la suddetta circostanza, posto che nel capo d'imputazione era stata esaustivamente descritta la destinazione pubblica dell'acqua oggetto di sottrazione dalla rete idrica comunale. 3. I difensori degli imputati hanno depositato memorie nell'interesse dei rispettivi assistiti chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Anche prescindendo dalla questione relativa alla legittimità dell'ordinanza con la quale il Tribunale ha impedito al pubblico ministero di procedere alla contestazione supplettiva (cfr. Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517), deve rilevarsi che nel caso di specie l'aggravante della destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio era già stata esaustivamente contestata in fatto nell'originaria imputazione, nella quale viene precisato in maniera inequivocabile la natura pubblica dell'acqua di cui gli imputati si erano impossessati. Ed infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte, Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altri, Rv. 216430). Nè tale descrizione I t richiedeva ulteriori precisazioni ai fini della completezza della contestazione alla luce della natura del bene di cui si tratta (trattandosi di acqua distribuita dall'ente gestore della struttura idrica che per definizione è destinata al pubblico servizio), tanto più che, in realtà, nel caso di specie, comunque il capo d'imputazione riporta anche l'indicazione della norma di riferimento dell'aggravante invocata dal ricorrente. 3. Non di meno va osservato come erroneamente il Tribunale abbia ritenuto il difetto della querela, nonostante l'avvenuta costituzione di parte civile - non revocata dopo l'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 - dell'ente titolare della concessione della distribuzione della risorsa idrica. Ed infatti il giudice del merito non ha tenuto conto in tal senso di altro insegnamento di questa Corte, per cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio e divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844). 4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per il giudizio ai sensi dell'art. 569 connma 4 c.p. alla Corte d'appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Cor
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