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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 26732/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza emessa il 4 luglio 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di furto, Pyt, ricettazione e porto abusivo di coltello così come ascrittigli, perché estinti per prescrizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo violazione di legge in ordine alla declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione di cui al capo B, commesso il 14 settembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il reato di ricettazione di cui al capo B risulta commesso, secondo l'imputazione, il 14 settembre 2013.

Nonostante sia stata riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'attuale art. 648, quarto comma, cod.pen., deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).

Ne consegue che il termine prescrizionale, al netto di eventuali sospensioni, è pari ad anni dieci di reclusione ex artt. 157 e 161 cod.pen. e non risulta decorso alla data della sentenza impugnata e neanche a quella odierna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione di cui al capo B e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023.

Il Consigliere estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA] ní Díotalleví [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza emessa il 4 luglio 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di furto, Pyt, ricettazione e porto abusivo di coltello così come ascrittigli, perché estinti per prescrizione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo violazione di legge in ordine alla declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione di cui al capo B, commesso il 14 settembre 2013. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il reato di ricettazione di cui al capo B risulta commesso, secondo l'imputazione, il 14 settembre 2013. Nonostante sia stata riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'attuale art. 648, quarto comma, cod.pen., deve ricordarsi il pacifico principio di diritto secondo il quale, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). Ne consegue che il termine prescrizionale, al netto di eventuali sospensioni, è pari ad anni dieci di reclusione ex artt. 157 e 161 cod.pen. e non risulta decorso alla data della sentenza impugnata e neanche a quella odierna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione di cui al capo B e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.05.2023. Il Consigliere estensore Il esidente [OSCURATO:PERSONA] ní Díotalleví [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26732/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris