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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28795/2026

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arare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 30 aprile 2019, il Tribunale di Ancona condannaval’odierno ricorrente alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, previaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, avendolo ritenutoresponsabile dei delitti di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona elesioni aggravate, commessi dall’aprile al luglio 2015.Avverso la sentenza proponeva appello l’imputato e la Corte di appello diAncona, con sentenza del 17 febbraio 2022, confermava la sentenza impugnata.Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’imputato proponeva ricorso percassazione.

Questa Corte, con sentenza della Sezione 5, n. 19891 del28/03/2023, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allaCorte di appello di Perugia affinché accertasse “se nel periodo considerato nelcapo di imputazione si sia instaurata, tra imputato e persona offesa, unaconvivenza rilevante ai fini dell’integrazione della norma incriminatricecontestata, nel senso sopra citato, ovvero se si sia formata tra imputato epersona offesa una comunità di tipo “familiare”, cioè «una comunità connotatada una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duraturacomunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà edaffetti»”.

La Corte precisava che con il termine “convivenza” doveva intendersi«una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamentecontinuativa».

Disponeva, inoltre, accertarsi la sussistenza della condizione diprocedibilità con riferimento al delitto di sequestro di persona.Con sentenza del 19 settembre 2025, la Corte di appello di Perugia,decidendo in sede di rinvio, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del30 aprile 2019.

Relativamente ai punti oggetto di rinvio, rilevava che erapresente in atti la querela proposta dalla persona offesa e prodotta dalProcuratore generale.Quanto all’accertamento dell’elemento costitutivo del reato di maltrattamentiin famiglia, identificato nella convivenza ovvero nella esistenza tra l’imputato e lapersona offesa, di una comunità di tipo familiare, osservava che la deposizionedella persona offesa aveva superato il vaglio di attendibilità, anche alla verificadella Corte di legittimità, e riportava le circostanze riferite dalla persona offesa edagli altri testi dai quali desumeva l’esistenza di una situazione di convivenza.Con riferimento al reato di sequestro di persona, riteneva indubbio “che lachiusura della stanza con lucchetto (di cui disponeva il XXXXXX come strumentofunzionale alla riservatezza del proprio spazio di alloggio) realizzasse unalimitazione assoluta della libertà personale della p.o.”.Quanto alla prescrizione del delitto di sequestro di persona escludeva lacausa estintiva in quanto il termine di dieci anni, scadente ad aprile 2025,doveva essere maggiorato di gg. 90 per le sospensioni determinate da adesionedel difensore all’astensione dalle udienze e per impedimento del difensore, conscadenza al 5.10.2025.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia propone ricorsoper cassazione la difesa del ricorrente articolando quattro motivi che, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione.2.1.

Con il primo motivo, denuncia violazione di legge pernon essersi la Corte territoriale conformata al principio di dirittodettato da questa Corte con la sentenza rescindente nonché permanifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza deldelitto di cui all’art. 572 cod. pen.

Osserva che la sentenzaimpugnata ha reiterato l’impostazione già censurata, sostituendoal requisito della convivenza, “intesa quale condivisione di vitacomune, ovvero di una comunità di tipo familiare caratterizzata daradicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da unaduratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative disolidarietà ed affetti”, una nozione “meramente relazionale eindeterminata”, senza individuare elementi fattuali idonei adimostrare una effettiva stabile condivisione dell’abitazione nelperiodo contestato, né tantomeno la duratura consuetudine di vitacomune nello stesso luogo.

Osserva che la stessa persona offesaaveva riferito di dimorare altrove (in un dormitorio gestito dallaCuria) e che si recava presso l’imputato solo per brevi periodi,sicché la Corte territoriale aveva “trasformato un parametrofattuale oggetto del nuovo scrutinio (il concetto di convivenzarilevante ai fini dell’integrazione della norma incriminatricecontestata) in una valutazione psicologica del rapporto tra leparti”.2.2.

Con il secondo motivo, contesta la valutazione distabile convivenza effettuata nella sentenza impugnata,ritenendola fondata su una illogica interpretazione delle fonti diprova.

In particolare, con riferimento:- alla testimonianza dei due volontari che avevano visto lapersona offesa sulla terrazza dell’edificio, costituendo questa unapresenza occasionale, che non consentiva di inferire una stabilecondivisione dell’abitazione né una quotidiana comunanza di vita;- alla deposizione della teste XXXXXXXXX liquidata congeneriche valutazioni di evasività, senza entrare nel merito delledichiarazioni rese in ordine al fatto che la persona offesa tornava adormire presso il dormitorio della Curia;- che nonostante si sia riconosciuta una incertezza nellar i c o s t r u z i one c r ono l og i c a , c omunque s i è a f f e rma tocontraddittoriamente che la coabitazione era stata stabile.2.3 Con il terzo motivo, censura la decisione per avere ritenuto ildelitto di sequestro di persona come autonomo rispetto alla fattispecie dimaltrattamenti in famiglia, senza verificare se le condotte descritteintegrassero un’offesa autonoma e ulteriore rispetto al contestorelazionale qualificato come maltrattante.2.4 Con il quarto motivo, infine, censura la decisione per avereescluso la prescrizione dei reati di cui all’art. 605 e 572 cod. pen.

Conriferimento al delitto di sequestro di persona, che si esaurisce con lacessazione della condotta segregante, osserva che non è stato individuatoalcuno specifico episodio rispetto al quale calcolare il decorso del terminedi prescrizione dal luglio 2015.

Inoltre, osserva che la sospensione deltermine di prescrizione è stata applicata senza individuare le udienze incui si sarebbe verificata la causa di sospensione.

Quanto al reato dimaltrattamenti in famiglia, osserva che la sentenza non individua ilmomento di cessazione della condotta né esplicita il calcolo dellaprescrizione e ciò in contrasto con il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata va annullata: - senza rinvio,limitatamente al reato di cui al capo A) perché il reato è estinto perprescrizione; - con rinvio relativamente ai capi B) e C), per larideterminazione del trattamento sanzionatorio.2.

Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso che,in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente,si osserva che la sentenza rescindente ha dettato il concetto di“convivenza” rilevante ai sensi dell’art. 572 cod. pen., qualificandolacome «una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché nonnecessariamente continuativa» (Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, D.,Rv. 283436).

Quanto al carattere “familiare” che deve possedere lapersona maltrattata (la norma sanziona la condotta di maltrattamentodi una persona della famiglia), ha osservato che, al di fuori di unastabile convivenza (presupposto, quindi, autonomo rispetto al vincolodi natura familiare, come evidente alla luce del tenore letterale dellanorma incriminatrice che richiede la convivenza come condizioneeventualmente alternativa), si rende necessario individuare un vincolodi tipo familiare che si ritiene sussistente quando si sia formata traimputato e persona offesa una comunità di tipo "familiare", cioè «unacomunità connotata da una radicata e stabile relazione affettivainterpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicantereciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti» (Sez. 6, n.15883 del 16/03/2022, D., cit.).La Corte territoriale riteneva sussistente il presupposto dellaconvivenza desumendolo dalla deposizione della persona offesa, laquale ha superato il vaglio di attendibilità di questa Corte dilegittimità, e da ulteriori fonti di prova.

Riportava, quindi, gli elementiposti a fondamento della conclusione rassegnata, ovvero:- Quanto riferito dalla persona offesa in ordine al fatto che ellaaveva avviato una convivenza con XXXXXX poco dopo averloconosciuto;- Che nel tempo, si erano manifestati atteggiamentiprevaricatori, violenti e vessatori sempre più frequenti, cheavvenivano primariamente “in casa”;- Che ella veniva frequentemente picchiata all’interno dellastanza che costituiva l’abitazione di XXXXXX, ove era stata anchesegregata ed ove era stata costretta a rimanere senza cibo durante lagiornata quando XXXXXX osservava il Ramadam;- Che la convivenza trovava ragione nella relazionesentimentale tra i due, che aveva dato origine ad una situazione divita avviata e mantenuta per le aspettative di un legame affettivo;- Che, pur trattandosi di convivenza in condizioni di precarietàe marginalità, quali erano quelle di vita di XXXXXX, e con unaprospettiva sentimentale “di corto respiro”, comunque la narrazioneaveva dipinto “un regime di vita condiviso, la condivisione degli spazi,dell’abitudine per provvedere alle esigenze igieniche di entrambi (ognitanto andavano in albergo per farsi una doccia oppure usavano iservizi pubblici)”, coabitazione che aveva consentito all’imputato diinstaurare una “progressiva materializzazione di un potere di controlloverso la donna e la prevaricazione, esercitabile innanzitutto negli spaziabitativi che i due condividevano, mentre all’esterno di norma non sene apprezzavano segnali”;- Che la presenza della persona offesa nello stabile ovedimorava l’odierno ricorrente era stata confermata da due volontaridell’associazione i quali, con cadenza di circa dieci giorni, ed inseparati accessi, avevano avuto modo di riscontrare la presenza dellapersona offesa sul terrazzo comune agli alloggiati insieme o vicinaall’imputato;- che conferma era stata fornita anche dalla deposizione delteste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che dopo aver ospitato la donna peruna notte, ella aveva fatto rientro presso l’alloggio che condividevacon XXXXXX;- Che non erano idonee a negare tale ricostruzione né ledichiarazioni rese dal ricorrente ai volontari (in ordine alla presenzasaltuaria della persona offesa), essendo egli consapevole del divieto diospitare stabilmente persone, né la deposizione della testeXXXXXXXXX, la quale aveva reso una testimonianza non attendibile.Alla luce di tali elementi, riteneva provata “una situazionelogistica di convivenza qualificata dal legame affettivo, contrassegnatadalla condivisione di spazi e abitudini di vita, per periodocontinuativo, nella quale confluivano aspettative di rispetto legate allaquotidianità ed alla relazione interpersonale da cui era originata lascelta di coabitazione” che aveva costituito “precondizione dellesopraffazioni della personalità del soggetto passivo, incompatibili connormali condizioni di vita”.Ritiene il Collegio che quanto rappresentato nella sentenzaimpugnata integri quegli elementi necessari per individuare unaconvivenza, sia pure non sempre e necessariamente continuativa, eche le censure mosse siano infondate.

La Corte ha individuatoelementi fattuali dai quali desumere l’instaurazione di una condizionedi coabitazione, desunta non solo dalla sostanzialmente stabilepresenza della donna presso la camera occupata dall’odiernoricorrente, riferita dalla stessa persona offesa e riscontrata dallatestimonianza dei volontari e del teste Moss, ma anche dalle abitudiniassunte dalla coppia ed ha evidenziato come tale convivenza trovasseragione nella relazione di tipo affettivo instauratasi tra i due, pur conle problematicità evidenziate e pur nella brevità del rapporto.

Si trattadi argomento logico, fondato su elementi fattuali, privo di elementi dicontraddittorietà e aderente ai principi di diritto enunciati nellasentenza rescindente.Infondate sono anche le censure relative alla motivazione.

Latestimonianza dei due volontari è stata richiamata a conferma delladeposizione della persona offesa, ritenuto il pilastro principaledell’ipotesi accusatoria, dopo aver precisato che la sua attendibilitàera stata verificata nella sentenza rescindente (e, in effetti, questaCorte ha superato al punto 1.2 della sentenza gli argomenti di censurarelativi alla attendibilità della persona offesa).

La Corte hasottolineato che “considerati obblighi e divieti di ospitare stabilmentesoggetti non autorizzati non hanno rilievo credibile le giustificazioniche il XXXXXX aveva reso ai volontari (che non accedevano alla stanzariservata al XXXXXX) di una presenza soltanto occasionale e diospitalità, mentre il riscontro in due successive occasionali controllidella presenza è coerente alla continuità della coabitazione”.La Corte ha anche argomentato in ordine alle ragioni cheinducevano a ritenere la deposizione della teste XXXXXXXXX inidoneaad inficiare l’attendibilità della persona offesa, avendo osservato che latestimonianza è stata priva dei requisiti “di specificità e affidabilità delricordo per ritenere, in senso contrario, che la XXXXXX nel periodoconsiderato tornasse tutte le sere a dormire presso le suore, dove leil’aveva conosciuta” ed ha sottolineato che la testimonianza, nel suoesordio, era stata evasiva e orientata, per quanto possibile, al “nonricordo”, “Mentre la affermazione del rientro della XXXXXX tutte lesere a dormire nella struttura delle suore è incoerente non solo con ladichiarazione della parte offesa, ma anche con quelle dell'imputato edei testi di difesa che hanno riferito di ospitalità per periodi di unasettimana o 10 giorni”.

Inoltre, con argomento logico, la Corte haosservato che “La lettura degli accadimenti narrati disvelainconciliabilità con la situazione di un legame prevaricatorio di matriceesclusivamente o prevalentemente sentimentale, con la conservazionedi riferimenti abitativi autonomamente gestiti e coltivati”.

In tal modo,la Corte non ha sostituito il dato fattuale con la connotazionepsicologica del rapporto, ma, con argomentazione immune da vizilogici, ha trovato conferma di tipo logico alla narrazione della personaoffesa in ordine alla stabilità della convivenza.

Si tratta di argomentilogici e non contraddittori che evidenziano l ’ infondatezzadell ’argomento difensivo.Quanto alla dedotta incompatibilità logica tra la mancanza di unaprecisa collocazione temporale e l’incertezza della ricostruzionecronologica nella narrazione della persona offesa, riconosciuta dallaCorte, e la possibilità di ritenere provata la continuità dellaconvivenza, si osserva che nella sentenza impugnata non risultaquesta annotazione sulla mancanza di una precisa collocazionetemporale e sull’incertezza della ricostruzione cronologica.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che la Corteterritoriale abbia ritenuto configurabile un concorso materiale tra ildelitto di cui all’art. 572 cod. pen. e quello di cui all’art. 605 cod.pen., senza verificare se le condotte descritte integrassero un’offesaautonoma e ulteriore rispetto al reato di maltrattamenti.

Il motivo digravame rimane assorbito dal seguente relativo alla causa estintivadel reato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 35490 del28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273) hanno esaminato il problemadell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi dellamotivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del qualeavevano già avuto modo di occuparsi in passato (Sez.

U, n. 1653 del21/10/1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192471) e, in linea conl'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenzaintervenuta successivamente sulla questione, hanno ribadito ilprincipio secondo il quale la Corte di cassazione, ove rilevi lasussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevareeventuali vizi di legittimità della motivazione della decisioneimpugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudicesarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente lasussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed allaconseguente declaratoria, salvo che l'operatività della causa diestinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioniriservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievopregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessariarinnovazione del relativo giudizio.4.

Tanto premesso, con riferimento alla causa estintiva dei reatiper prescrizione, dedotta con il quarto motivo di ricorso, si osservache il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è reato permanente, nel qualeil termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data di cessionedella condotta che, nel caso di specie è contestato come terminata alluglio 2015 (precisamente il 5.7.2015 ovvero il giorno della fugadall’hotel [OSCURATO:PERSONA], riferimento temporale ricavabile dalla sentenza diprimo grado).

All’epoca della commissione del reato, questo era punitocon la reclusione da due a sei anni.

Poiché l’art. 157 comma 6 ultimaparte, cod. pen, a seguito della modifica introdotta con l’art. 4,comma 1, lett. a) della legge n. 172 del 1° ottobre 2012 (in vigore dal23.10.2012), prevede che il termine di prescrizione del reato di cuiall’art. 572 cod. pen. è raddoppiato, ed è, quindi, di anni 12 oltre ¼ exart. 160 comma 2 e 161 comma 2 cod. pen., ne consegue che iltermine massimo è di anni 15 che, alla data odierna non sono ancoradecorsi.Per quanto riguarda il delitto di sequestro di persona, punito,nella forma contestata, con pena sino a otto anni di reclusione, iltermine massimo di prescrizione ai sensi dell’art. 157, 160, comma 2e 161, comma 2 cod. pen., è di anni dieci, aumentato di giorni 90 perla sospensione dei termini per impedimento del difensore e peradesione alla sospensione dalle udienze.

Non sono evincibili dallesentenze né, invero, dalla imputazione, le date nelle quali siverificarono le condotte segreganti.

In ogni caso, prendendo comedies a quo quello nel quale è terminata la condotta di maltrattamenti,ovvero il 5.7.2015, il termine massimo di prescrizione, comprensivodella sospensione, è decorso al 5.10.2025 con la conseguenza che ilreato è, ad oggi, prescritto.

Non si applica alla fattispecie la causa disospensione introdotta con la legge n. 103 del 2017, la quale, all’art.15 ha stabilità che detta sospensione si applica ai reati commessi dopola data di entrata in vigore della legge ovvero dopo il 3.8.2017.

Nelcaso di specie, come già evidenziato, i reati sono stati commessi sinoal 5.7.2015.

Il reato è, quindi, effettivamente prescritto.5.

Da quanto esposto consegue che la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui alcapo A) ovvero quello di sequestro di persona.

Deve, invece, essereannullata con rinvio relativamente al delitto di maltrattamenti infamiglia per nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio per iresidui reati di cui ai capi B) e C).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente al reato di cui al capoa), perche' il reato e' estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze per nuovo giudizio in punto di trattamentosanzionatorio per i residui reati di cui ai capi b) e c).

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 30 aprile 2019, il Tribunale di Ancona condannaval’odierno ricorrente alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, previaconcessione delle circostanze attenuanti generiche, avendolo ritenutoresponsabile dei delitti di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona elesioni aggravate, commessi dall’aprile al luglio 2015.Avverso la sentenza proponeva appello l’imputato e la Corte di appello diAncona, con sentenza del 17 febbraio 2022, confermava la sentenza impugnata.Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’imputato proponeva ricorso percassazione. Questa Corte, con sentenza della Sezione 5, n. 19891 del28/03/2023, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allaCorte di appello di Perugia affinché accertasse “se nel periodo considerato nelcapo di imputazione si sia instaurata, tra imputato e persona offesa, unaconvivenza rilevante ai fini dell’integrazione della norma incriminatricecontestata, nel senso sopra citato, ovvero se si sia formata tra imputato epersona offesa una comunità di tipo “familiare”, cioè «una comunità connotatada una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duraturacomunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà edaffetti»”. La Corte precisava che con il termine “convivenza” doveva intendersi«una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamentecontinuativa». Disponeva, inoltre, accertarsi la sussistenza della condizione diprocedibilità con riferimento al delitto di sequestro di persona.Con sentenza del 19 settembre 2025, la Corte di appello di Perugia,decidendo in sede di rinvio, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del30 aprile 2019. Relativamente ai punti oggetto di rinvio, rilevava che erapresente in atti la querela proposta dalla persona offesa e prodotta dalProcuratore generale.Quanto all’accertamento dell’elemento costitutivo del reato di maltrattamentiin famiglia, identificato nella convivenza ovvero nella esistenza tra l’imputato e lapersona offesa, di una comunità di tipo familiare, osservava che la deposizionedella persona offesa aveva superato il vaglio di attendibilità, anche alla verificadella Corte di legittimità, e riportava le circostanze riferite dalla persona offesa edagli altri testi dai quali desumeva l’esistenza di una situazione di convivenza.Con riferimento al reato di sequestro di persona, riteneva indubbio “che lachiusura della stanza con lucchetto (di cui disponeva il XXXXXX come strumentofunzionale alla riservatezza del proprio spazio di alloggio) realizzasse unalimitazione assoluta della libertà personale della p.o.”.Quanto alla prescrizione del delitto di sequestro di persona escludeva lacausa estintiva in quanto il termine di dieci anni, scadente ad aprile 2025,doveva essere maggiorato di gg. 90 per le sospensioni determinate da adesionedel difensore all’astensione dalle udienze e per impedimento del difensore, conscadenza al 5.10.2025.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia propone ricorsoper cassazione la difesa del ricorrente articolando quattro motivi che, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge pernon essersi la Corte territoriale conformata al principio di dirittodettato da questa Corte con la sentenza rescindente nonché permanifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza deldelitto di cui all’art. 572 cod. pen. Osserva che la sentenzaimpugnata ha reiterato l’impostazione già censurata, sostituendoal requisito della convivenza, “intesa quale condivisione di vitacomune, ovvero di una comunità di tipo familiare caratterizzata daradicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da unaduratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative disolidarietà ed affetti”, una nozione “meramente relazionale eindeterminata”, senza individuare elementi fattuali idonei adimostrare una effettiva stabile condivisione dell’abitazione nelperiodo contestato, né tantomeno la duratura consuetudine di vitacomune nello stesso luogo. Osserva che la stessa persona offesaaveva riferito di dimorare altrove (in un dormitorio gestito dallaCuria) e che si recava presso l’imputato solo per brevi periodi,sicché la Corte territoriale aveva “trasformato un parametrofattuale oggetto del nuovo scrutinio (il concetto di convivenzarilevante ai fini dell’integrazione della norma incriminatricecontestata) in una valutazione psicologica del rapporto tra leparti”.2.2. Con il secondo motivo, contesta la valutazione distabile convivenza effettuata nella sentenza impugnata,ritenendola fondata su una illogica interpretazione delle fonti diprova. In particolare, con riferimento:- alla testimonianza dei due volontari che avevano visto lapersona offesa sulla terrazza dell’edificio, costituendo questa unapresenza occasionale, che non consentiva di inferire una stabilecondivisione dell’abitazione né una quotidiana comunanza di vita;- alla deposizione della teste XXXXXXXXX liquidata congeneriche valutazioni di evasività, senza entrare nel merito delledichiarazioni rese in ordine al fatto che la persona offesa tornava adormire presso il dormitorio della Curia;- che nonostante si sia riconosciuta una incertezza nellar i c o s t r u z i one c r ono l og i c a , c omunque s i è a f f e rma tocontraddittoriamente che la coabitazione era stata stabile.2.3 Con il terzo motivo, censura la decisione per avere ritenuto ildelitto di sequestro di persona come autonomo rispetto alla fattispecie dimaltrattamenti in famiglia, senza verificare se le condotte descritteintegrassero un’offesa autonoma e ulteriore rispetto al contestorelazionale qualificato come maltrattante.2.4 Con il quarto motivo, infine, censura la decisione per avereescluso la prescrizione dei reati di cui all’art. 605 e 572 cod. pen. Conriferimento al delitto di sequestro di persona, che si esaurisce con lacessazione della condotta segregante, osserva che non è stato individuatoalcuno specifico episodio rispetto al quale calcolare il decorso del terminedi prescrizione dal luglio 2015. Inoltre, osserva che la sospensione deltermine di prescrizione è stata applicata senza individuare le udienze incui si sarebbe verificata la causa di sospensione. Quanto al reato dimaltrattamenti in famiglia, osserva che la sentenza non individua ilmomento di cessazione della condotta né esplicita il calcolo dellaprescrizione e ciò in contrasto con il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata va annullata: - senza rinvio,limitatamente al reato di cui al capo A) perché il reato è estinto perprescrizione; - con rinvio relativamente ai capi B) e C), per larideterminazione del trattamento sanzionatorio.2. Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso che,in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente,si osserva che la sentenza rescindente ha dettato il concetto di“convivenza” rilevante ai sensi dell’art. 572 cod. pen., qualificandolacome «una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché nonnecessariamente continuativa» (Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, D.,Rv. 283436). Quanto al carattere “familiare” che deve possedere lapersona maltrattata (la norma sanziona la condotta di maltrattamentodi una persona della famiglia), ha osservato che, al di fuori di unastabile convivenza (presupposto, quindi, autonomo rispetto al vincolodi natura familiare, come evidente alla luce del tenore letterale dellanorma incriminatrice che richiede la convivenza come condizioneeventualmente alternativa), si rende necessario individuare un vincolodi tipo familiare che si ritiene sussistente quando si sia formata traimputato e persona offesa una comunità di tipo "familiare", cioè «unacomunità connotata da una radicata e stabile relazione affettivainterpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicantereciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti» (Sez. 6, n.15883 del 16/03/2022, D., cit.).La Corte territoriale riteneva sussistente il presupposto dellaconvivenza desumendolo dalla deposizione della persona offesa, laquale ha superato il vaglio di attendibilità di questa Corte dilegittimità, e da ulteriori fonti di prova. Riportava, quindi, gli elementiposti a fondamento della conclusione rassegnata, ovvero:- Quanto riferito dalla persona offesa in ordine al fatto che ellaaveva avviato una convivenza con XXXXXX poco dopo averloconosciuto;- Che nel tempo, si erano manifestati atteggiamentiprevaricatori, violenti e vessatori sempre più frequenti, cheavvenivano primariamente “in casa”;- Che ella veniva frequentemente picchiata all’interno dellastanza che costituiva l’abitazione di XXXXXX, ove era stata anchesegregata ed ove era stata costretta a rimanere senza cibo durante lagiornata quando XXXXXX osservava il Ramadam;- Che la convivenza trovava ragione nella relazionesentimentale tra i due, che aveva dato origine ad una situazione divita avviata e mantenuta per le aspettative di un legame affettivo;- Che, pur trattandosi di convivenza in condizioni di precarietàe marginalità, quali erano quelle di vita di XXXXXX, e con unaprospettiva sentimentale “di corto respiro”, comunque la narrazioneaveva dipinto “un regime di vita condiviso, la condivisione degli spazi,dell’abitudine per provvedere alle esigenze igieniche di entrambi (ognitanto andavano in albergo per farsi una doccia oppure usavano iservizi pubblici)”, coabitazione che aveva consentito all’imputato diinstaurare una “progressiva materializzazione di un potere di controlloverso la donna e la prevaricazione, esercitabile innanzitutto negli spaziabitativi che i due condividevano, mentre all’esterno di norma non sene apprezzavano segnali”;- Che la presenza della persona offesa nello stabile ovedimorava l’odierno ricorrente era stata confermata da due volontaridell’associazione i quali, con cadenza di circa dieci giorni, ed inseparati accessi, avevano avuto modo di riscontrare la presenza dellapersona offesa sul terrazzo comune agli alloggiati insieme o vicinaall’imputato;- che conferma era stata fornita anche dalla deposizione delteste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che dopo aver ospitato la donna peruna notte, ella aveva fatto rientro presso l’alloggio che condividevacon XXXXXX;- Che non erano idonee a negare tale ricostruzione né ledichiarazioni rese dal ricorrente ai volontari (in ordine alla presenzasaltuaria della persona offesa), essendo egli consapevole del divieto diospitare stabilmente persone, né la deposizione della testeXXXXXXXXX, la quale aveva reso una testimonianza non attendibile.Alla luce di tali elementi, riteneva provata “una situazionelogistica di convivenza qualificata dal legame affettivo, contrassegnatadalla condivisione di spazi e abitudini di vita, per periodocontinuativo, nella quale confluivano aspettative di rispetto legate allaquotidianità ed alla relazione interpersonale da cui era originata lascelta di coabitazione” che aveva costituito “precondizione dellesopraffazioni della personalità del soggetto passivo, incompatibili connormali condizioni di vita”.Ritiene il Collegio che quanto rappresentato nella sentenzaimpugnata integri quegli elementi necessari per individuare unaconvivenza, sia pure non sempre e necessariamente continuativa, eche le censure mosse siano infondate. La Corte ha individuatoelementi fattuali dai quali desumere l’instaurazione di una condizionedi coabitazione, desunta non solo dalla sostanzialmente stabilepresenza della donna presso la camera occupata dall’odiernoricorrente, riferita dalla stessa persona offesa e riscontrata dallatestimonianza dei volontari e del teste Moss, ma anche dalle abitudiniassunte dalla coppia ed ha evidenziato come tale convivenza trovasseragione nella relazione di tipo affettivo instauratasi tra i due, pur conle problematicità evidenziate e pur nella brevità del rapporto. Si trattadi argomento logico, fondato su elementi fattuali, privo di elementi dicontraddittorietà e aderente ai principi di diritto enunciati nellasentenza rescindente.Infondate sono anche le censure relative alla motivazione. Latestimonianza dei due volontari è stata richiamata a conferma delladeposizione della persona offesa, ritenuto il pilastro principaledell’ipotesi accusatoria, dopo aver precisato che la sua attendibilitàera stata verificata nella sentenza rescindente (e, in effetti, questaCorte ha superato al punto 1.2 della sentenza gli argomenti di censurarelativi alla attendibilità della persona offesa). La Corte hasottolineato che “considerati obblighi e divieti di ospitare stabilmentesoggetti non autorizzati non hanno rilievo credibile le giustificazioniche il XXXXXX aveva reso ai volontari (che non accedevano alla stanzariservata al XXXXXX) di una presenza soltanto occasionale e diospitalità, mentre il riscontro in due successive occasionali controllidella presenza è coerente alla continuità della coabitazione”.La Corte ha anche argomentato in ordine alle ragioni cheinducevano a ritenere la deposizione della teste XXXXXXXXX inidoneaad inficiare l’attendibilità della persona offesa, avendo osservato che latestimonianza è stata priva dei requisiti “di specificità e affidabilità delricordo per ritenere, in senso contrario, che la XXXXXX nel periodoconsiderato tornasse tutte le sere a dormire presso le suore, dove leil’aveva conosciuta” ed ha sottolineato che la testimonianza, nel suoesordio, era stata evasiva e orientata, per quanto possibile, al “nonricordo”, “Mentre la affermazione del rientro della XXXXXX tutte lesere a dormire nella struttura delle suore è incoerente non solo con ladichiarazione della parte offesa, ma anche con quelle dell'imputato edei testi di difesa che hanno riferito di ospitalità per periodi di unasettimana o 10 giorni”. Inoltre, con argomento logico, la Corte haosservato che “La lettura degli accadimenti narrati disvelainconciliabilità con la situazione di un legame prevaricatorio di matriceesclusivamente o prevalentemente sentimentale, con la conservazionedi riferimenti abitativi autonomamente gestiti e coltivati”. In tal modo,la Corte non ha sostituito il dato fattuale con la connotazionepsicologica del rapporto, ma, con argomentazione immune da vizilogici, ha trovato conferma di tipo logico alla narrazione della personaoffesa in ordine alla stabilità della convivenza. Si tratta di argomentilogici e non contraddittori che evidenziano l ’ infondatezzadell ’argomento difensivo.Quanto alla dedotta incompatibilità logica tra la mancanza di unaprecisa collocazione temporale e l’incertezza della ricostruzionecronologica nella narrazione della persona offesa, riconosciuta dallaCorte, e la possibilità di ritenere provata la continuità dellaconvivenza, si osserva che nella sentenza impugnata non risultaquesta annotazione sulla mancanza di una precisa collocazionetemporale e sull’incertezza della ricostruzione cronologica.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che la Corteterritoriale abbia ritenuto configurabile un concorso materiale tra ildelitto di cui all’art. 572 cod. pen. e quello di cui all’art. 605 cod.pen., senza verificare se le condotte descritte integrassero un’offesaautonoma e ulteriore rispetto al reato di maltrattamenti. Il motivo digravame rimane assorbito dal seguente relativo alla causa estintivadel reato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273) hanno esaminato il problemadell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi dellamotivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del qualeavevano già avuto modo di occuparsi in passato (Sez. U, n. 1653 del21/10/1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192471) e, in linea conl'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenzaintervenuta successivamente sulla questione, hanno ribadito ilprincipio secondo il quale la Corte di cassazione, ove rilevi lasussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevareeventuali vizi di legittimità della motivazione della decisioneimpugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudicesarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente lasussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed allaconseguente declaratoria, salvo che l'operatività della causa diestinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioniriservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievopregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessariarinnovazione del relativo giudizio.4. Tanto premesso, con riferimento alla causa estintiva dei reatiper prescrizione, dedotta con il quarto motivo di ricorso, si osservache il reato di cui all’art. 572 cod. pen. è reato permanente, nel qualeil termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data di cessionedella condotta che, nel caso di specie è contestato come terminata alluglio 2015 (precisamente il 5.7.2015 ovvero il giorno della fugadall’hotel [OSCURATO:PERSONA], riferimento temporale ricavabile dalla sentenza diprimo grado). All’epoca della commissione del reato, questo era punitocon la reclusione da due a sei anni. Poiché l’art. 157 comma 6 ultimaparte, cod. pen, a seguito della modifica introdotta con l’art. 4,comma 1, lett. a) della legge n. 172 del 1° ottobre 2012 (in vigore dal23.10.2012), prevede che il termine di prescrizione del reato di cuiall’art. 572 cod. pen. è raddoppiato, ed è, quindi, di anni 12 oltre ¼ exart. 160 comma 2 e 161 comma 2 cod. pen., ne consegue che iltermine massimo è di anni 15 che, alla data odierna non sono ancoradecorsi.Per quanto riguarda il delitto di sequestro di persona, punito,nella forma contestata, con pena sino a otto anni di reclusione, iltermine massimo di prescrizione ai sensi dell’art. 157, 160, comma 2e 161, comma 2 cod. pen., è di anni dieci, aumentato di giorni 90 perla sospensione dei termini per impedimento del difensore e peradesione alla sospensione dalle udienze. Non sono evincibili dallesentenze né, invero, dalla imputazione, le date nelle quali siverificarono le condotte segreganti. In ogni caso, prendendo comedies a quo quello nel quale è terminata la condotta di maltrattamenti,ovvero il 5.7.2015, il termine massimo di prescrizione, comprensivodella sospensione, è decorso al 5.10.2025 con la conseguenza che ilreato è, ad oggi, prescritto. Non si applica alla fattispecie la causa disospensione introdotta con la legge n. 103 del 2017, la quale, all’art.15 ha stabilità che detta sospensione si applica ai reati commessi dopola data di entrata in vigore della legge ovvero dopo il 3.8.2017. Nelcaso di specie, come già evidenziato, i reati sono stati commessi sinoal 5.7.2015. Il reato è, quindi, effettivamente prescritto.5. Da quanto esposto consegue che la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui alcapo A) ovvero quello di sequestro di persona. Deve, invece, essereannullata con rinvio relativamente al delitto di maltrattamenti infamiglia per nuovo giudizio in punto di trattamento sanzionatorio per iresidui reati di cui ai capi B) e C). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, senza rinvio limitatamente al reato di cui al capoa), perche' il reato e' estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze per nuovo giudizio in punto di trattamentosanzionatorio per i residui reati di cui ai capi b) e c). Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28795/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris