Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 227/1975
ECLI:IT:COST:1975:227
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanze di identica motivazione, 15 luglio 1974, il
T.A.R. per il Veneto ha denunziato l'art. 13, ultimo comma, della legge
n. 865 del 1971 - secondo cui l'esecuzione delle dichiarazioni di
pubblica utilità, dei decreti di occupazione e dei provvedimenti
espropriativi posti in essere per la realizzazione delle opere di cui
all'art. 9 della stessa legge "può essere sospesa nei soli casi di
errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero
nell'individuazione delle persone dei proprietari" - prospettandone
l'incostituzionalità in riferimento agli artt. 24, 103 e 113, comma
secondo, ed, implicitamente, 3, della Costituzione in quanto non
sussisterebbero ragioni giustificative della limitazione apportata al
potere cautelare di sospensione quale, in via generale, disciplinato
dall'art. 39 del testo unico sul Consiglio di Stato ed ora dall'art. 21
della legge 1971 n. 1034 istitutiva dei T.A.R.
Ha denunziato, altresì, in riferimento ai medesimi parametri
costituzionali superiormente indicati, l'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974,
n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale),
convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, il quale apporta ulteriori
restrizioni alla sospensione prevista dall'art. 13 citato, escludendo
che possa aver luogo "quando il procedimento sia disposto nei confronti
dei proprietari risultanti dagli atti catastali".
2. - Innanzi alla Corte si è costituita la Regione veneta,
deducendo l'infondatezza delle sollevate questioni.
:
1. - Con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974, questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del
principio di eguaglianza (sul terreno della difesa avverso atti
amministrativi) dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre
1971, n. 865 - che consentiva la sospensione, in sede giurisdizionale,
dei provvedimenti espropriativi previsti dalla stessa legge "nei soli
casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili da
espropriare ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari" -
in quanto, senza ragionevole giustificazione (non individuabile nella
sola urgenza delle finalità cui adempiono gli atti espropriativi
anzidetti), limitava, nella materia dell'edilizia residenziale
pubblica, l'esercizio del potere di sospensione degli atti
amministrativi impugnati in via giurisdizionale: quale, in via
generale, disciplinato, dagli artt. 39 t.u. 1924, n. 1054 (leggi sul
Consiglio di Stato) e 21 legge 1971, n. 1034 (legge sui T.A.R.), con
attribuzione, invece, al giudice amministrativo della facoltà di
valutare, caso per caso, la sussistenza delle ragioni di opportunità
della misura cautelare.
2. - La questione di costituzionalità dell'art. 13 citato -
sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe - in quanto
puntualmente identica a quella, appunto, già decisa con la sentenza n.
284, va pertanto, ora, dichiarata manifestamente infondata.
3. - Le stesse ragioni che hanno indotto alla declaratoria di
illegittimità di cui alla sentenza n. 284 del 1974 citata sorreggono
ora analoga pronuncia rispetto all'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n.
115 (convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247), pure denunziato nelle
ordinanze superiormente menzionate; in quanto, invero, trattasi di
disposizione che, al pari dell'art. 13, ultimo comma, della legge 1971,
n. 865, difetta di giustificazione nel limitare - in forma, anzi,
ulteriormente accentuata (poiché esclude del tutto la misura cautelare
nei casi in cui il procedimento sia disposto nei confronti del
proprietario risultante dagli atti catastali) - l'esercizio del potere
di sospensione degli atti amministrativi in sede giurisdizionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe indicate,
dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme
sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre
1974;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 2
maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia
residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, numero 247.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere