CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 26949/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11830/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), SGRO' RICCARDO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1088/2023 depositata il30/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Zandobbio spa, d'ora in poi Terme, aveva inizialmente un contratto di somministrazione del gas con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], Provincia di Bergamo. A partire dal 1.1.2003, e fino al luglio del 2010, al comune si è sostituita la società [OSCURATO:PERSONA] srl, d'ora in poi EAS, che ha cessato la sua attività sdoppiandosi in due società diverse, ossia [OSCURATO:PERSONA] srl e Simecom srl. Da luglio del 2010 in poi invece il gas è stato fornito dalla Shell. Nel primo contratto, ossia quello concluso con Eas, era stabilito un coefficiente di calcolo del prezzo di 1.7 rispetto al consumo. Questo coefficiente non era stabilito dal venditore Eas, bensì dalla società Trescore, distributrice del gas. Quando la società Terme, qui ricorrente, è passata con la Shell ha pagato di meno il gas di quanto lo aveva pagato con Eas, ciò in ragione di un minore coefficiente di calcolo del prezzo. Ha dunque sospettato che il coefficiente praticato da Eas fosse eccessivo rispetto al dovuto ed ha quindi agito nei confronti delle società che da EAS sono derivate, vale a dire Gritti e Simecom, per ottenere da costoro la ripetizione dell'indebito nella somma di circa 119.000 €. In quel giudizio si sono costituite sia Gritti che Simecom le quali, oltre che chiedere il rigetto della domanda, hanno chiesto la chiamata in causa della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. onde essere manlevate da quest'ultima, per via del fatto, come si è detto, che quest’ultima era la società che stabiliva i coefficienti per il calcolo del corrispettivo dei consumi. 1.2.- Il Tribunale di Milano, espletata consulenza tecnica, ha rigettato la domanda sostenendo che AES non era tenuta a praticare i prezzi precedentemente praticati dal comune, in quanto non era subentrata a quest’ultimo, ma aveva stipulato un nuovo contratto con la società ricorrente, la quale aveva del resto pagato il corrispettivo e dunque aveva accettato le nuove condizioni. 1.3.- Questa tesi è stata integralmente accolta dalla Corte di appello di Milano che ha rigettato l'appello della società Terme. 1.4.- Quest'ultima ricorre per Cassazione con due motivi illustrati da memoria. Si sono costituiti con un unico atto Gritti e Simecom, le quali hanno altresì depositato memoria, e si è costituita anche società TrescoreInfrastrutture s.r.l., Le controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Simecom s.r.l. e la controricorrente hanno rispettivamente depositato altresì atto denominato “Memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.”. 1.5.- Dopo il deposito del ricorso, il difensore della ricorrente ha depositato rinuncia al mandato. [OSCURATO:PERSONA] 2.- Va pregiudizialmente osservato che gli att i denominati “Memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.” rispettivamente depositati dall e controricorrenti società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Simecom s.r.l. nonché dalla controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non possonoritenersi tali, difettandone i requisiti di legge. Deve quindi porsi in rilievo che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto non provata da parte di Terme, odierna ricorrente, la circostanza che il pagamento effettuato in favore di EAS, del corrispettivo della somministrazione di gas, fosse indebito, in difetto di prova della illegittimità del criterio di calcolo d el corrispettivo. Lamenta non essere EAS tenuta a rispettare il prezzo praticato dal precedente somministratore, ossia il Comune, in quanto non era semplicemente subentrata nella posizione di quest'ultimo ma aveva piuttosto stipulato un nuovo e diverso contratto con la società ricorrente. Infine, quest'ultima aveva accettato il criterio di calcolo del corrispettivo, indicato in fattura, avendo corrisposto il prezzo senza avere mai contestato il modo con cui era calcolato. Questa ratio è contestata con due motivi. 2.1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 2727 e 2729 del codice civile. Secondo la ricorrente, che vi fosse un autonomo contratto, e che dunque la società EAS non era semplicemente subentrata al precedente fornitore, è circostanza indotta dal giudice di appello sulla base di elementi né gravi né precisi né concordanti, ed in particolare sulla base della lettera scritta da EAS alla stessa ricorrente e nella quale si invita a prendere visione del contratto di distribuzione: segno questo che, secondo i giudici di merito, un contratto esisteva e non era quello già in essere con il precedente fornitore. Questo elemento, secondo la ricorrente, ha scarsa, se non nulla, gravità indiziaria poiché non consente di affermare che un contratto nuovo è stato stipulato, avendo invece quella lettera un diverso significato, che è quello di benvenuto del nuovo cliente, non già di una nuova e diversa stipula. Ulteriore elemento indiziario starebbe nel fatto che Terme ha comunque pagato il corrispettivo senza eccepire alcunché quanto al criterio di calcolo proposto dal somministratore. Anche tale elemento è ritenuto di scarsa gravità indiziaria, dal momento che la ricorrente assume di aver saputo che quel coefficiente era eccessivo ma solo dopo che il nuovo somministratore, ossia la Shell, aveva invece praticato un prezzo inferiore. Dunque, non essendo la ricorrente a conoscenza della sproporzione di quel prezzo nel momento in cui lo pagava, il fatto di averlo corrisposto non può essere indicativo di una accettazione delle condizioni contrattuali. 2.2- Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza per difetto di motivazione, non avendo la Corte di merito detto alcunché sulla circostanza che Trescore aveva comunicato ad EAS un diverso valore di coefficiente rispetto a quello di 1.7 e che aveva provveduto a ricalcolare quella differenza, circostanze entrambe riferite da Trescore al consulente tecnico. 2.3.-I motivi, che presentano connessione logica e possono essere pertanto congiuntamente scrutinati, sono infondati. Con il primo motivo la ricorrente si duole del ricorso al procedimento presuntivo, senza tuttavia censurare la violazione di legge in cui sarebbe incorsa lac orte di merito nell'adozione di tale procedimento presuntivo, piuttosto limitandosi a censurare in fatto quel tipo di accertamento attraverso la contestazione di situazioni, quali la gravita e la concordanza degli elementi indiziari, che vengono non già contestate quanto alla loro valutazione giuridica bensì quanto all'accertamento in fatto. Quanto al difetto di motivazione, in realtà, la Corte di appello dà rilievo alla circostanza che Trescore ha rivisto il coefficiente per il calcolo del corrispettivo, in un senso più favorevole al somministrato, e non è dunque vero che di tale circostanza non si dà alcun conto: piuttosto la ratio della decisione impugnata sul punto, vale a dire che la revisione del prezzo è avvenuta per il periodo successivo, e non è detto che debba valere per quello precedente, ossia che è avvenuta per il secondo contratto quello stipulato con Shell, e che non vi erano ragioni perché valesse anche per il precedente contratto stipulato con EAS, non è in realtà adeguatamente censurata: anzi non lo è affatto. Complessivamente, quindi, la corte di meritoha ritenuto che, da un lato, non fosse stata fornita prova dell'indebito, e tale ratio decidendi andava autonomamente censurata ; e che, per altro verso, risultasse presuntivamente il contrario: ossia che EAS non fosse tenuta a mantenere i prezzi del precedente fornitore , e che i nuovi prezzi erano stati concordati ed accettati. Siffatta ratio decidendi è invero censurata mediante una prospettazione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di appello, inammissibilmente richiedendosi a questa Corte una rivalutazione del merito alla stregua della medesima. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dellecontroricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generalie accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in complessivi euro 6 .2 00,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrent i società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Simecom s.r.l. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, al competen