CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Forlì del 30 marzo 2016, con cui Merca- dante Salvatore era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, la cui ap- plicazione si è basata esclusivamente sulla sussistenza di precedenti penali di natura contravvenzionale. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla qualità del reddito dichiarato, in quanto le indennità per disabilità del genitore (pari ad euro 5.986) non devono essere considerate ai fini del reddito complessivo del nucleo familiare. 2.3. Violazione dell'art. 999 cod. pen., in quanto la falsità si risolveva in una situazione assolutamente ininfluente ai fini dell'ottenimento del beneficio, per cui non emergeva nessuna "progressione nella capacità a delinquere in questo fatto rispetto ai precedenti penali". 2.4. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, stante l'illogicità della conclusione circa la pretesa elevata intenzionalità del dolo, non essendosi la sentenza impugnata confrontata coi rilievi in punto di esatta determinazione del reddito. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto 10 questionOprospettaté dal ricorrente col quarto di ricorso non è manife- stamente infondata. La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. _ 9 P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso in Roma 1'