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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 218/1972

ECLI:IT:COST:1972:218
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nella seduta del 7 dicembre 1971 il Consiglio regionale del Trentino - [OSCURATO:PERSONA] approvava la legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio".

Ai sensi dell'art. 49 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]), il Governo rinviava la legge per un nuovo esame al Consiglio regionale, e questo, nella seduta del 18 gennaio 1972, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mente degli artt. 49 e 82 dello Statuto speciale, così come modificati, rispettivamente, dagli artt. 25 e 50 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, nonché, stante l'urgenza, dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, con atto notificato al Presidente della Giunta regionale il 2 febbraio 1972 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 9 febbraio 1972, ha proposto ricorso avverso la ripetuta legge, nel suo complesso e nelle singole disposizioni, eccependone la illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 11 dello Statuto speciale, nel nuovo testo risultante dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e agli artt. 117 e 131 della Costituzione.

Con ricorso congiunto 8 marzo 1972, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 10 marzo 1972 e depositato nella cancelleria di questa Corte il giorno 18 dello stesso mese, il Presidente della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e quello della Provincia di Bolzano hanno proposto altresì ricorso per conflitto di attribuzione contro il menzionato provvedimento con il quale il Governo rinviava a nuovo esame il disegno di legge della Regione, chiedendone alla Corte l'annullamento per violazione degli artt. 127, terzo comma, Cost., 49, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino - [OSCURATO:PERSONA] e 3 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente le norme di attuazione di detto Statuto; previa rimessione, occorrendo, avanti a sé, della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 3, in riferimento ai ripetuti artt. 49 dello Statuto e 127 della Costituzione.

Nei giudizi conseguiti ai due ricorsi si sono costituiti, rispettivamente, la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ed il Presidente del Consiglio dei ministri. :

1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza, debbono essere riuniti e decisi con unica sentenza, riferendosi entrambi alla stessa legge regionale.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso il disegno di legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio", riapprovato dal Consiglio regionale Trentino - [OSCURATO:PERSONA] nella seduta del 18 gennaio 1972, denunziandone la illegittimità costituzionale nel suo complesso e nelle singole disposizioni.

Con ricorso congiunto dell'8 marzo 1972, il Presidente della Regione Trentino - [OSCURATO:PERSONA] e quello della Giunta della Provincia di Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzione in merito al provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei ministri rinviava a nuovo esame il suindicato disegno di legge, approvato nella seduta del 7 dicembre 1971.

La Corte osserva che il disegno in esame è stato approvato quando era in vigore l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino - [OSCURATO:PERSONA], che attribuiva alla Regione la potestà di emanare norme legislative nella materia di alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna", comprensiva, secondo la Regione, anche della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio.

Nel frattempo è intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] il 5 gennaio 1972 ed entrata quindi in vigore il 20 gennaio successivo, la quale legge, modificando l'art. 4 sopraindicato, ha trasferito alle Provincie di Trento e di Bolzano la potestà legislativa nella stessa materia di "alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 11).

Orbene, la sopravvenuta modifica statutaria fa sì che il disegno di legge regionale non può più essere promulgato né assumere forza di legge, come è desumibile dalla norma transitoria per cui, "nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie, le leggi regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale" (art. 56).

Ed alla data del 20 gennaio 1972 il disegno di legge in esame non era ancora "legge vigente".

Per quanto sopra esposto, la Provincia di Bolzano non era legittimata a proporre ricorso, non avendo ancora competenza nella materia nel momento del rinvio per nuovo esame della legge regionale.

Ed inoltre, sia lo Stato, sia la Regione non avevano, nell'atto in cui li proponevano, alcun interesse ai rispettivi ricorsi.

Questi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibili il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e quello per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e dal Presidente della Provincia di Bolzano, indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nella seduta del 7 dicembre 1971 il Consiglio regionale del Trentino - [OSCURATO:PERSONA] approvava la legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio". Ai sensi dell'art. 49 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]), il Governo rinviava la legge per un nuovo esame al Consiglio regionale, e questo, nella seduta del 18 gennaio 1972, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mente degli artt. 49 e 82 dello Statuto speciale, così come modificati, rispettivamente, dagli artt. 25 e 50 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, nonché, stante l'urgenza, dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, con atto notificato al Presidente della Giunta regionale il 2 febbraio 1972 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 9 febbraio 1972, ha proposto ricorso avverso la ripetuta legge, nel suo complesso e nelle singole disposizioni, eccependone la illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 11 dello Statuto speciale, nel nuovo testo risultante dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e agli artt. 117 e 131 della Costituzione. Con ricorso congiunto 8 marzo 1972, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 10 marzo 1972 e depositato nella cancelleria di questa Corte il giorno 18 dello stesso mese, il Presidente della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e quello della Provincia di Bolzano hanno proposto altresì ricorso per conflitto di attribuzione contro il menzionato provvedimento con il quale il Governo rinviava a nuovo esame il disegno di legge della Regione, chiedendone alla Corte l'annullamento per violazione degli artt. 127, terzo comma, Cost., 49, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino - [OSCURATO:PERSONA] e 3 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente le norme di attuazione di detto Statuto; previa rimessione, occorrendo, avanti a sé, della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 3, in riferimento ai ripetuti artt. 49 dello Statuto e 127 della Costituzione. Nei giudizi conseguiti ai due ricorsi si sono costituiti, rispettivamente, la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ed il Presidente del Consiglio dei ministri. : 1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza, debbono essere riuniti e decisi con unica sentenza, riferendosi entrambi alla stessa legge regionale. 2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso avverso il disegno di legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello Stelvio", riapprovato dal Consiglio regionale Trentino - [OSCURATO:PERSONA] nella seduta del 18 gennaio 1972, denunziandone la illegittimità costituzionale nel suo complesso e nelle singole disposizioni. Con ricorso congiunto dell'8 marzo 1972, il Presidente della Regione Trentino - [OSCURATO:PERSONA] e quello della Giunta della Provincia di Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzione in merito al provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei ministri rinviava a nuovo esame il suindicato disegno di legge, approvato nella seduta del 7 dicembre 1971. La Corte osserva che il disegno in esame è stato approvato quando era in vigore l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino - [OSCURATO:PERSONA], che attribuiva alla Regione la potestà di emanare norme legislative nella materia di alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna", comprensiva, secondo la Regione, anche della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio. Nel frattempo è intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] il 5 gennaio 1972 ed entrata quindi in vigore il 20 gennaio successivo, la quale legge, modificando l'art. 4 sopraindicato, ha trasferito alle Provincie di Trento e di Bolzano la potestà legislativa nella stessa materia di "alpicoltura e di parchi per la protezione della flora e della fauna" (art. 11). Orbene, la sopravvenuta modifica statutaria fa sì che il disegno di legge regionale non può più essere promulgato né assumere forza di legge, come è desumibile dalla norma transitoria per cui, "nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie, le leggi regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale" (art. 56). Ed alla data del 20 gennaio 1972 il disegno di legge in esame non era ancora "legge vigente". Per quanto sopra esposto, la Provincia di Bolzano non era legittimata a proporre ricorso, non avendo ancora competenza nella materia nel momento del rinvio per nuovo esame della legge regionale. Ed inoltre, sia lo Stato, sia la Regione non avevano, nell'atto in cui li proponevano, alcun interesse ai rispettivi ricorsi. Questi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibili il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e quello per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e dal Presidente della Provincia di Bolzano, indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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