Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 218/1972
ECLI:IT:COST:1972:218
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nella seduta del 7 dicembre 1971 il Consiglio regionale del
Trentino - [OSCURATO:PERSONA] approvava la legge "Ristrutturazione del Parco
nazionale dello Stelvio".
Ai sensi dell'art. 49 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5
(Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA]), il Governo rinviava la
legge per un nuovo esame al Consiglio regionale, e questo, nella seduta
del 18 gennaio 1972, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mente degli artt. 49 e
82 dello Statuto speciale, così come modificati, rispettivamente,
dagli artt. 25 e 50 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,
nonché, stante l'urgenza, dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 30
giugno 1951, n. 574, con atto notificato al Presidente della Giunta
regionale il 2 febbraio 1972 e depositato nella cancelleria di questa
Corte il 9 febbraio 1972, ha proposto ricorso avverso la ripetuta
legge, nel suo complesso e nelle singole disposizioni, eccependone la
illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 11
dello Statuto speciale, nel nuovo testo risultante dalla legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e agli artt. 117 e 131 della
Costituzione.
Con ricorso congiunto 8 marzo 1972, notificato al Presidente del
Consiglio dei ministri il 10 marzo 1972 e depositato nella cancelleria
di questa Corte il giorno 18 dello stesso mese, il Presidente della
Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e quello della Provincia di Bolzano hanno
proposto altresì ricorso per conflitto di attribuzione contro il
menzionato provvedimento con il quale il Governo rinviava a nuovo esame
il disegno di legge della Regione, chiedendone alla Corte
l'annullamento per violazione degli artt. 127, terzo comma, Cost., 49,
primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino - [OSCURATO:PERSONA] e 3
del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente le norme di attuazione
di detto Statuto; previa rimessione, occorrendo, avanti a sé, della
questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 3, in
riferimento ai ripetuti artt. 49 dello Statuto e 127 della
Costituzione.
Nei giudizi conseguiti ai due ricorsi si sono costituiti,
rispettivamente, la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] ed il Presidente del
Consiglio dei ministri.
:
1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,
debbono essere riuniti e decisi con unica sentenza, riferendosi
entrambi alla stessa legge regionale.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso
avverso il disegno di legge "Ristrutturazione del Parco nazionale dello
Stelvio", riapprovato dal Consiglio regionale Trentino - [OSCURATO:PERSONA]
nella seduta del 18 gennaio 1972, denunziandone la illegittimità
costituzionale nel suo complesso e nelle singole disposizioni.
Con ricorso congiunto dell'8 marzo 1972, il Presidente della
Regione Trentino - [OSCURATO:PERSONA] e quello della Giunta della Provincia di
Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzione in merito al
provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei ministri rinviava
a nuovo esame il suindicato disegno di legge, approvato nella seduta
del 7 dicembre 1971.
La Corte osserva che il disegno in esame è stato approvato quando
era in vigore l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino - [OSCURATO:PERSONA], che attribuiva alla Regione la potestà di emanare norme
legislative nella materia di alpicoltura e di parchi per la protezione
della flora e della fauna", comprensiva, secondo la Regione, anche
della disciplina del Parco nazionale dello Stelvio. Nel frattempo è
intervenuta la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, pubblicata
nella [OSCURATO:PERSONA] il 5 gennaio 1972 ed entrata quindi in vigore
il 20 gennaio successivo, la quale legge, modificando l'art. 4
sopraindicato, ha trasferito alle Provincie di Trento e di Bolzano la
potestà legislativa nella stessa materia di "alpicoltura e di parchi
per la protezione della flora e della fauna" (art. 11).
Orbene, la sopravvenuta modifica statutaria fa sì che il disegno
di legge regionale non può più essere promulgato né assumere forza
di legge, come è desumibile dalla norma transitoria per cui, "nelle
materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle
Provincie, le leggi regionali, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi fino a quando non sia
diversamente disposto con legge provinciale" (art. 56). Ed alla data
del 20 gennaio 1972 il disegno di legge in esame non era ancora "legge
vigente".
Per quanto sopra esposto, la Provincia di Bolzano non era
legittimata a proporre ricorso, non avendo ancora competenza nella
materia nel momento del rinvio per nuovo esame della legge regionale.
Ed inoltre, sia lo Stato, sia la Regione non avevano, nell'atto in cui
li proponevano, alcun interesse ai rispettivi ricorsi. Questi, quindi,
devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibili il ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri e quello per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente
della Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] e dal Presidente della Provincia di
Bolzano, indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere