CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46777/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natla ZHEJIANG( CINA) il 02/08/1976 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che l'ordinanza in epigrafe rigetta le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare sulla base della irreperibilità dell'interessata; Rilevato che il ricorso per Cassazione prospetta deduzioni generiche, in fatto, prive delle ragioni di diritto che le sorreggono, nonché della specifica individuazione di vizi del provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il cqnsigliere estensore Il Presidente