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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 30906/2021

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ORDINANZA sul ricorso 28419-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.

VICO n.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 REGIONE LAZIO (già [OSCURATO:PERSONA] 1418 [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 , presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1552/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2015 R.G.N. 3759/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 28419/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 19 febbraio-29 maggio 2015 nr. 1552 la Corte d'Appello di Roma accoglieva la domanda proposta, ai sensi dell'articolo 389 cod.proc.civ., dalla REGIONE LAZIO— ente subentrante alla AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di FROSINONE (in prosieguo AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] o AZIENDA) — nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannava la parte convenuta a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 2034/2005, cassata da questa Corte con sentenza nr. 17948/2009 (€ 424.759,87). 2.La Corte territoriale esponeva che: - la Corte d'Appello di Roma, con sentenza nr. 2034/2005, aveva dichiarato il diritto del FANELLI ad essere assunto in qualità di direttore della AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA], costituito il rapporto di lavoro ex articolo 2932 cod.civ. e condannato la AZIENDA al pagamento delle retribuzioni maturate dal 7 giugno 2000 ( data di accettazione dell'incarico) all' effettiva assunzione, a titolo di risarcimento del danno. - la sentenza, impugnata in cassazione, era stata cassata; la Corte di Cassazione aveva provveduto, altresì, al rigetto nel merito della domanda del FANELLI.

3. Nel giudizio il FANELLI eccepiva unicamente l' acquiescenza della AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza della Corte di Appello nr. 2034/2005, che sarebbe stata manifestata con la stipula, in data successiva alla sua pubblicazione, del contratto di assunzione come direttore.

4. L'eccezione era infondata.

5. Come si leggeva nel contratto, la stipula era avvenuta in esecuzione della sentenza d'appello; l'acquiescenza era inoltre esclusa dalla proposizione del ricorso per cassazione a distanza di pochi mesi.

Risultava decisivo il fatto che alcuna eccezione di acquiescenza fosse stata sollevata nel precedente giudizio di cassazione, che costituiva la sede nella quale far valere una eccezione attinente al merito della controversia.PROC. nr. 28419/2015 RG

6. Da ultimo, la Corte territoriale osservava che la acquiescenza era smentita anche dall'accordo intervenuto tra le parti per porre termine all' intrapresa procedura esecutiva, che conteneva la riserva di ripetizione delle somme corrisposte in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. 7.Nessuna contestazione era stata svolta sul quantum dovuto in restituzione. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria, cui la REGIONE LAZIO ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 2.Ha dedotto che la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto di cassazione, aveva reso condanna dell'AZIENDA al risarcimento del danno non solo dopo avere affermato il suo diritto alla conclusione del contratto di lavoro ma anche riconoscendo la lesione della sua legittima aspettativa a vedere conclusa la procedura selettiva, di cui era risultato vincitore. 3.11 diritto al risarcimento del danno trovava titolo nella violazione del principio di affidamento e nella perdita di chanche; si trattava di una responsabilità extracontrattuale, distinta ed ulteriore rispetto al diritto alla stipula del contratto di lavoro. 4.Tale capo della sentenza non era stato inciso dal ricorso in cassazione, nel quale era venuta in rilievo soltanto la qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato e la impossibilità di concludere tale tipo di contratto per raggiunti limiti di età.

5. Il ricorso è infondato.

6. Questa Corte di legittimità, con sentenza nr. 17948/2009, accogliendo il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha cassato la sentenza nr. 2034/2005 della Corte d'Appello di Roma e, avendo ritenuto che non occorressero ulteriori accertamenti di fatto, ha PROC. nr. 28419/2015 RG rigettato nel merito la domanda proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della medesima AZIENDA.

7. Nel precedente citato è stato affermato che la controversia riguardava la stipula di un contratto di lavoro subordinato dirigenziale e che il FANELLI non potesse essere assunto per raggiunti limiti di età.

8. La cassazione della sentenza d'appello, come risulta dal dispositivo, ha riguardato— contrariamente a quanto si prospetta in questa sede— tutti i capi della sentenza nr. 2034/2005 della Corte d'Appello di Roma; del resto, tutte le statuizioni di quella sentenza ( e, dunque, anche quella risarcitoria) erano dipendenti dal preliminare accertamento del diritto del FANELLI a concludere il contratto di lavoro (articolo 336, comma uno, cod.proc.civ.), diritto che questa Corte ha escluso per la mancanza di un requisito per l'assunzione.

9. Dalla sentenza impugnata (e dalla stessa lettura della sentenza di questa Corte nr. 17948/2009) risulta, del resto, che la condanna risarcitoria era stata resa per la mancata assunzione del FANELLI e non per la lesione dell'affidamento e per la perdita di altre chance; l'unica questione posta nel presente giudizio concerneva, invece, la presunta acquiescenza della AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza nr. 2034/2005 della Corte d'Appello di Roma, eccezione che la sentenza impugnata ha respinto con plurime argomentazioni.

10. Il ricorso deve essere, pertanto respinto.

11. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

12. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.PROC. nr. 28419/2015 RG Condanna la parte ricorrente al pagamento della spese, che liquida in C 200 per spese ed C 12.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 14 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] mq* sTUDIPARIO P a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28419-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO n.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 REGIONE LAZIO (già [OSCURATO:PERSONA] 1418 [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 , presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1552/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2015 R.G.N. 3759/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 28419/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 19 febbraio-29 maggio 2015 nr. 1552 la Corte d'Appello di Roma accoglieva la domanda proposta, ai sensi dell'articolo 389 cod.proc.civ., dalla REGIONE LAZIO— ente subentrante alla AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di FROSINONE (in prosieguo AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] o AZIENDA) — nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, condannava la parte convenuta a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 2034/2005, cassata da questa Corte con sentenza nr. 17948/2009 (€ 424.759,87). 2.La Corte territoriale esponeva che: - la Corte d'Appello di Roma, con sentenza nr. 2034/2005, aveva dichiarato il diritto del FANELLI ad essere assunto in qualità di direttore della AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA], costituito il rapporto di lavoro ex articolo 2932 cod.civ. e condannato la AZIENDA al pagamento delle retribuzioni maturate dal 7 giugno 2000 ( data di accettazione dell'incarico) all' effettiva assunzione, a titolo di risarcimento del danno. - la sentenza, impugnata in cassazione, era stata cassata; la Corte di Cassazione aveva provveduto, altresì, al rigetto nel merito della domanda del FANELLI. 3. Nel giudizio il FANELLI eccepiva unicamente l' acquiescenza della AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza della Corte di Appello nr. 2034/2005, che sarebbe stata manifestata con la stipula, in data successiva alla sua pubblicazione, del contratto di assunzione come direttore. 4. L'eccezione era infondata. 5. Come si leggeva nel contratto, la stipula era avvenuta in esecuzione della sentenza d'appello; l'acquiescenza era inoltre esclusa dalla proposizione del ricorso per cassazione a distanza di pochi mesi. Risultava decisivo il fatto che alcuna eccezione di acquiescenza fosse stata sollevata nel precedente giudizio di cassazione, che costituiva la sede nella quale far valere una eccezione attinente al merito della controversia.PROC. nr. 28419/2015 RG 6. Da ultimo, la Corte territoriale osservava che la acquiescenza era smentita anche dall'accordo intervenuto tra le parti per porre termine all' intrapresa procedura esecutiva, che conteneva la riserva di ripetizione delle somme corrisposte in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. 7.Nessuna contestazione era stata svolta sul quantum dovuto in restituzione. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria, cui la REGIONE LAZIO ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 2.Ha dedotto che la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto di cassazione, aveva reso condanna dell'AZIENDA al risarcimento del danno non solo dopo avere affermato il suo diritto alla conclusione del contratto di lavoro ma anche riconoscendo la lesione della sua legittima aspettativa a vedere conclusa la procedura selettiva, di cui era risultato vincitore. 3.11 diritto al risarcimento del danno trovava titolo nella violazione del principio di affidamento e nella perdita di chanche; si trattava di una responsabilità extracontrattuale, distinta ed ulteriore rispetto al diritto alla stipula del contratto di lavoro. 4.Tale capo della sentenza non era stato inciso dal ricorso in cassazione, nel quale era venuta in rilievo soltanto la qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato e la impossibilità di concludere tale tipo di contratto per raggiunti limiti di età. 5. Il ricorso è infondato. 6. Questa Corte di legittimità, con sentenza nr. 17948/2009, accogliendo il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha cassato la sentenza nr. 2034/2005 della Corte d'Appello di Roma e, avendo ritenuto che non occorressero ulteriori accertamenti di fatto, ha PROC. nr. 28419/2015 RG rigettato nel merito la domanda proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della medesima AZIENDA. 7. Nel precedente citato è stato affermato che la controversia riguardava la stipula di un contratto di lavoro subordinato dirigenziale e che il FANELLI non potesse essere assunto per raggiunti limiti di età. 8. La cassazione della sentenza d'appello, come risulta dal dispositivo, ha riguardato— contrariamente a quanto si prospetta in questa sede— tutti i capi della sentenza nr. 2034/2005 della Corte d'Appello di Roma; del resto, tutte le statuizioni di quella sentenza ( e, dunque, anche quella risarcitoria) erano dipendenti dal preliminare accertamento del diritto del FANELLI a concludere il contratto di lavoro (articolo 336, comma uno, cod.proc.civ.), diritto che questa Corte ha escluso per la mancanza di un requisito per l'assunzione. 9. Dalla sentenza impugnata (e dalla stessa lettura della sentenza di questa Corte nr. 17948/2009) risulta, del resto, che la condanna risarcitoria era stata resa per la mancata assunzione del FANELLI e non per la lesione dell'affidamento e per la perdita di altre chance; l'unica questione posta nel presente giudizio concerneva, invece, la presunta acquiescenza della AZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza nr. 2034/2005 della Corte d'Appello di Roma, eccezione che la sentenza impugnata ha respinto con plurime argomentazioni. 10. Il ricorso deve essere, pertanto respinto. 11. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 12. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso.PROC. nr. 28419/2015 RG Condanna la parte ricorrente al pagamento della spese, che liquida in C 200 per spese ed C 12.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 14 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA] mq* sTUDIPARIO P a