Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2025
ECLI:EU:T:2025:493
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0362_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 maggio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] et Česká asociace satelitních operátorů / Commissione
(cause riunite T‑362/21 e T‑363/21)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Televisione digitale terrestre (DTT) – Estensione da parte della Repubblica Ceca dei diritti di utilizzo delle frequenze assegnate a determinati operatori per la trasmissione della DTT – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Fornitore di servizi televisivi via satellite e Internet – Associazione di categoria – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Comunicazione degli atti processuali alle parti intervenienti – Deroga – Trattamento riservato – Richiesta di riservatezza – Competenza del giudice dell’Unione a pronunciarsi sugli aspetti non contestati della richiesta di riservatezza – Rigetto della richiesta concernente taluni di detti aspetti – Presupposti – Informazioni che non possono essere considerate segrete o riservate – Informazioni necessarie alla comprensione della sentenza da parte del pubblico
(Art. 15 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 66, 66 bis e 144, § 2)
(v. punti 33‑37)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato senza avviare il procedimento di indagine formale – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricorso proposto parallelamente da un membro di tale associazione – Impossibilità per detta associazione di avvalersi della legittimazione ad agire a titolo individuale di tale membro
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 43‑48)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato senza avviare il procedimento di indagine formale – Ricorsi degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti
[Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]
(v. punti 52‑56)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato senza avviare il procedimento di indagine formale – Ricorsi degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti – Sindacato giurisdizionale – Mancata individuazione da parte del ricorrente dell’obiettivo perseguito mediante il motivo di ricorso – Irricevibilità
(Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 64‑70)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che conclude nel senso della compatibilità di un aiuto con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso di un’impresa concorrente che dimostra un pregiudizio sostanziale alla sua posizione sul mercato – Ricevibilità – Obbligo per l’impresa concorrente di definire precisamente il mercato di cui trattasi e di comparare la situazione di tutti i concorrenti presenti su detto mercato al fine di distinguersi rispetto a questi ultimi – Assenza
(Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 84‑86)
6.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Onere della prova a carico del ricorrente – Portata
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 87‑89)
7.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato senza avviare il procedimento di indagine formale – Impresa che contesta la fondatezza di tale decisione – Impresa che non ha dimostrato l’incidenza sostanziale sulla sua posizione sul mercato – Irricevibilità
(Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 90‑103)
8.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Obbligo da parte del giudice dell’Unione di esaminare l’esistenza di un atto normativo che non comporta misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 109)
9.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Decisione della Commissione relativa ad un aiuto che non rappresenta un regime di aiuti – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 105, 112‑134)
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili.
2)
[OSCURATO:PERSONA] s. r. o. si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea nella causa T‑362/21.
3)
La Česká asociace satelitních operátorů z. s. si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T‑363/21.
4)
La Repubblica ceca si farà carico delle proprie spese.