CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36294/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello là dove: quanto al primo motivo, ha evidenziato il preciso riconoscimento da parte dell'operante ed apprezzato la condotta consapevole con cui il ricorrente ha "puntato" col mezzo il medesimo che aveva intimato di fermarsi; quanto al secondo motivo, ha evidenziato, oltre alla consapevole condotta di guida di cui al motivo precedente, come fosse certamente sussistente il dolo, indifferente che lo stesso potesse assumere le forme di quello eventuale comunque supportato, contrariamente a quanto dedotto, da adeguata motivazione là dove è stata analiticamente ricostruita la condotta del ricorrente sulla base della precisa testimonianza del pubblico ufficiale, persona offesa; quanto al terzo ed al quarto motivo, con cui si censurano le ritenute aggravanti della connessione teleologica e di quella di cui all'art. 61, primo comma, n 10, cod. pen., ha fornito adeguata risposta richiamando pertinente e più recente giurisprudenza (rispetto a quella evocata nel ricorso, tra l'altro, isolata) con cui ha spiegato le ragioni della compatibilità di dette aggravanti, contestate in ordine al reato satellite, rispetto al contestuale contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale (pag. 9); quanto al quinto motivo (recidiva), ha dato conto delle ragioni dell'aggravata pericolosità, previa analisi del numero e della consistenza dei precedenti non così datati come dedotto nei motivi di gravame; quanto al sesto motivo, ha evidenziato le ragioni alla base della corretta determinazione della pena e delle escluse circostanze attenuanti generiche, valorizzando, a tal fine, la condotta, per come sopra esaminata, e i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così