CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 16135/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31048-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana della famiglia, delle politiche s ociali e del lavoro, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura G enerale dello Stato , presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesin. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 139/2019 della Corte d’appello di Messina , depositata il 06/05/2019 R.G.N. 112/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana d ella f amiglia, d elle Oggetto Lavoro pubblico mansioni superiori dirigenziali conseguenze R.G.N.31048/2019 Cron. Rep. Ud.23/05/2024 CC politiche sociali e d el l avoro, ha ridotto l’ammontare della condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive in favore di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto deciso dal primo giudice, per il trattamento economico percepito quale funzionario direttivo D5 e quello di dirigente per i periodi dal 1° gennaio 2001 al febbraio 2002 nonché dal 1°gennaio 2003 al 31 gennaio 2003 e dal 12 gennaio 2006 al marzo 2006. 2. Nei limiti di interesse, la Corte territoriale, disposto un supplemento di istruttoria ed accertato lo svolgimento di mansioni superiori di dirigente per i periodi sopra indicati, ha confermato il diritto del lavoratore alle relative differenze retributive, ma in sede di quantificazione ( in dis parte la decurtazione delle somme relative ai periodi per i quali non è stata ritenuta raggiunta la prova), ha escluso dal computo gli importi relativi all’indennità di risultato, il cui riconoscimento è correlat o al raggiungimento degli obbiettivi preventivamente predeterminati. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi, cui resiste l’[OSCURATO:PERSONA] d ella Regione Siciliana d ella f amiglia, d elle p olitiche s ociali e d el l avoro con controricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per essere la Corte d’appello incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo esteso il proprioesame a quella parte della sentenza di primo grado non censurata dall’appellante, rideterminando il quantum con l’eliminazione dell’indennità di risultato, così interferendo nel potere dispositivo delle parti. 1.1. La censura è infondata, atteso che l’impugnazione rivolta alla decisione sull’andebeatur delle differenze retributive per l’espletamento di mansioni superiori, impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente, quale quella della concreta quantificazione delle sommedovute (in tal senso, Cass. Sez. U, 27/10/2016 , n. 21691 , in tema di illegittimità del termine e risarcimento del danno conseguente), sicché la corretta liquidazione delle differenze retributive dovute al lavorat ore, lungi dal richiedere l’eccezione o l’iniziativa della parte,rientra nella sfera di diretta determinazione giudiziale (così Cass. Sez. L, 23/11/2022, n. 34556). 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. proc. civ., 36 Cost., 17, 24, comma 1-bis, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 13 della legge della R egione Sicilia n. 10 del 2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nel senso de lla violazione del principio di non contestazione e di quello di adeguataretribuzione. 2.1. Anche la seconda censura si rivela infondata, attesa l’irrilevanza, in ogni caso,della non contestazione in materia sottratta alla disponibilità delle parti, quale il trattamento dovuto a i dipendenti pubblici, caratterizzato dalla nullità di qualsiasi disposizione, anche qualora prevista d a i contratti integrativi, in contrasto con i limiti o vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (v. in particolare Cass. Sez. L, 29/10/2021, n. 30748). Né si apprezza la lamentata violazione del principio di adeguata e proporzionata retribuzione, posto che l’indennità di risultato è correlata alla predeterminazione di obiettivi ed al raggiungimento degli stessi, con le corrispondenti responsabilità, ciò che non ricorre nel caso di svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali (in tal senso, da ultimo Cass. Sez. L, 29/01/2024, n. 2695; conforme, in precedenza, Cass. Sez. L, 28/11/2018, n. 30811). 3. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. 4. - Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.4 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovu