CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18992/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - si vedano le pagg. 22-23- e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare, agli aumenti per la continuazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 24 della sent. impugnata); che, invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) in quanto gli indici di valore indicati dalla Corte d'appello hanno rilievo giustificativo su tutto il trattamento sanzionatorio tenuto conto, peraltro, che gli aumenti per la continuazione sono stati contenuti; viste le conclusioni di parte civile e nota spese depositate 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; considerato che nulla deve essere liquidato alla parte civile a titolo di spese del presente giudizio di legittimità, state l'assenza di un valido contributo argomentativo ai fini della decisione del Collegio (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598-01);osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla spese sulla parte civile. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere s