CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06414/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati congiuntamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con un unico motivo d'impugnazione i ricorrenti sostengono che la condotta contestata non configura gli artifici e/o i raggiri richiesti per il perfezionamento del reato di truffa; considerato che il motivo si risolve in una valutazione delle emergenze dibattimentali alternativa e antagonista a quella prospettata dai giudici di merito oltre che reiterativa dell'identica questione sollevata con il gravame e correttamente risolta dalla Corte di appello alla pagina 11 della sentenza impugnata, dove è stata rimarcata la valenza ingannatoria insita nel rappresentare una disponibilità economica non corrispondente alla realtà e nel presentarsi quali appartenenti a una nota famiglia criminale, al fine di consguire l'ingiusto profitto individuato non solo nel mancato pagamento dei conti, ma anche nel fatto di allontanarsi indisturbati dai locali e nel non consegnare i documenti che sarebbero serviti alla loro identificazione; ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore