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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 39262/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, con sentenza del 26.5.2022, ha confermato quella del Tribunale di Bolzano, del 10.6.2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che i primi tre motivi di ricorso (seguendo la numerazione di pg.2, non la diversa sequenza di esposizione dei motivi nel ricorso), così come l'ultimo (5°), sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare, in relazione a diversi profili (responsabilità, elemento psicologico, qualificazione del fatto, applicazione delle circostanze attenuanti) una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Osservato, quanto al quarto motivo, che la doglianza è stata formulata solamente nel ricorso in Cassazione ma non è stata oggetto di specifico motivo in grado di appello, con conseguente inammissibilità; trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); in aggiunta, il motivo è manifestamente infondato: infatti, dopo che l'imputato aveva espresso adesione all'usi della lingua italiana, l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] -non Alsen, come indicato in ricorso- è avvenuto in lingua tedesca, con consenso dell'imputato; al termine dell'udienza, il giudice ha disposto la traduzione in italiano, depositata il 31 gennaio 2023; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, con sentenza del 26.5.2022, ha confermato quella del Tribunale di Bolzano, del 10.6.2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i primi tre motivi di ricorso (seguendo la numerazione di pg.2, non la diversa sequenza di esposizione dei motivi nel ricorso), così come l'ultimo (5°), sono privi di concreta specificità e tendono semplicemente a prefigurare, in relazione a diversi profili (responsabilità, elemento psicologico, qualificazione del fatto, applicazione delle circostanze attenuanti) una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Osservato, quanto al quarto motivo, che la doglianza è stata formulata solamente nel ricorso in Cassazione ma non è stata oggetto di specifico motivo in grado di appello, con conseguente inammissibilità; trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631); in aggiunta, il motivo è manifestamente infondato: infatti, dopo che l'imputato aveva espresso adesione all'usi della lingua italiana, l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] -non Alsen, come indicato in ricorso- è avvenuto in lingua tedesca, con consenso dell'imputato; al termine dell'udienza, il giudice ha disposto la traduzione in italiano, depositata il 31 gennaio 2023; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 39262/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris