CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAlessandro Rizzo - controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia, in persona dellegale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Napolitano - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 794/2023 depositatail 14/06/2023;Numero registro generale 17370/2023Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 25507/2026Data pubblicazione 18/09/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/09/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che:1. per quanto ancora rileva: la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato con settemotivi di ricorso la sentenza n. 794/2023 della Corte d’appello di Salerno,depositata il 14/06/2023;2. all’impugnazione hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], Aldo e Biancameriano, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, con separato controricorso,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];3. la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso contenentericorso incidentale;4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati;5. il ricorso è stato chiamato e trattato all’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memoria ed al cui esito il Collegio ha riservato il depostodell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;considerato che:1. il Collegio ritiene che, per le ragioni che si vanno a esporre, non ènecessaria riportare specificamente i singoli motivi d’impugnazione, salvoquanto appresso con riferimento al settimo motivo del ricorso principale diEurocal S.r.l.;2. ciò in quanto è stata depositata in atti un’istanza di dichiarazione dicessazione della materia del contendere per [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (qualiricorrenti) da un lato e [OSCURATO:PERSONA], Aldo e [OSCURATO:PERSONA] dall’altroquali controricorrenti, nonché la rinuncia al ricorso incidentale da parte diZurich Plc, in considerazione dell’avvenuta correzione, da parte della Corted’appello di Salerno, con l’ordinanza depositata in atti, della correzionedell’errore materiale alla cui emenda era volto il ricorso della dettacompagnia assicuratrice;r.g. n. 17370/2023ad. 8/0/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 4Numero registro generale 17370/2023Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 25507/2026Data pubblicazione 18/09/20263. a tanto consegue, in difetto di rituale rinuncia e rimasto ignoto iltenore dell’allegata transazione, che il ricorso principale debba esseredichiarato inammissibile per carenza d’interesse tra le dette parti e il ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA] estinto per rituale rinuncia;4. con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essi,che non hanno aderito alla rinuncia, nel controricorso hanno chiesto ilrigetto del settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., riguardante le spesedi lite, che la sentenza d’appello ha loro riconosciuto;5. il settimo motivo del ricorso principale è così intestato: «7) violazionee falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e 24 cost., ai sensi dell’art. 360,comma 1 n. 3. la sentenza qui impugnata risulta viziata anche per violazionedel principio della soccombenza ex art. 91 cpc, laddove nellaregolamentazione delle spese la Corte d’Appello, nella logica cumulativaadottata, condanna i ricorrenti, in solido con la [OSCURATO:PERSONA], al pagamento dellespese processuali in favore dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dimenticandosi che contro questi né l’[OSCURATO:SOCIETA] e né il sig. [OSCURATO:PERSONA] avanzato alcuna domanda in sede di gravame e, per la verità,nemmeno in primo grado. (ALL 2-cfr atto di appello [OSCURATO:SOCIETA] +1 e ALL 3-comparsa di costituzione con chiamata di [OSCURATO:SOCIETA] +2 in atti della produzionedi primo e secondo grado dei ricorrenti)».6. il ricorso principale è, sul punto, inammissibile per carenza dispecificità in ordine alla sussistenza di ragioni per escludere la condanna,sulla base del criterio della soccombenza, delle spese di lite della fased’appello in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; infatti, essi erano statichiamati in giudizio e erano risultati esenti da responsabilità, ma nei loroconfronti il ricorso non contiene adeguati elementi circa le difese spiegatein appello da [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il mero richiamo alle dette difese, senzaadeguata e puntuale riproduzione quantomeno delle parti salienti, èinsufficiente;7. a ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principaleanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];r.g. n. 17370/2023ad. 8/0/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 4Numero registro generale 17370/2023Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 25507/2026Data pubblicazione 18/09/20268. in conclusione: il ricorso principale è dichiarato inammissibile percarenza d’interesse nei confronti di tutte le parti, eccettuati gli [OSCURATO:PERSONA], peri quali l’unico motivo di ricorso che li concerne è inammissibile per carenzadi specificità, con conseguente soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. nei loroconfronti in questo giudizio; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato estinto;9. all’esito della lite in questa fase di legittimità consegue la condanna alpagamento delle spese di lite a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo e distratte in favore deidifensori antistatari; mentre sul ricorso dichiarato estinto la prospettata enon negata definizione stragiudiziale delle reciproche pretese tra ricorrentiprincipali e incidentale consente di non provvedere sulle relative spese;10. nei confronti delle altre parti nei reciproci rapporti nulla deveessere sul punto disposto;11. l’esito della lite, che non è di integrale rigetto dell’impugnazione,di improcedibilità o di originaria inammissibilità della stessa, esclude chedebba darsi atto dei presupposti processuali di cui all’art. 13 co. 1quater deld.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte della ricorrente principalee di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;p. q. m.la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara estinto il ricorsoincidentale; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 6.600,00 oltreeuro duecento per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVAper legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ee intimati.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Terza civile, il giorno 8/09/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 17370/2023ad. 8/0/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 4