CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 31902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;lette le conclusioni scritte trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 maggio 2025, la Corte di appello di Napoliconfermava la decisione emessa il 15 aprile 2024 dal Tribunale di Avellino, con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato prosciolto per la particolare tenuità delfatto dal reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006,commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 17 agosto 2023.2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramiteil suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 178 lett. c) e 179 cod.proc. pen., osservando che il giudice di primo grado ha chiamato il processo alle9.35, ossia in palese anticipo rispetto all’orario delle 10 indicato nel decreto dicitazione diretta, essendo stato minato in radice il diritto al contraddittorio.Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 182, comma 6bis, e 185, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 152 del 2006, rimarcandosi che imateriali oggetto di combustione erano costituiti da residui vegetali derivanti dadi gestione illecita di rifiuti, essendo la contraria conclusione dei giudici di meritoscaturita da un travisamento della prova nella quantificazione del materiale e daun’erronea individuazione del parametro di riferimento, avendo i giudici di meritoconsiderato unicamente la singola particella catastale su cui erano stati rinvenutii cumuli, anziché l’intera estensione del fondo agricolo unitariamente gestito.Con il terzo motivo, si contesta la violazione degli art. 182, comma 6 bis, deld. lgs. n. 152 del 2006, nella misura in cui i giudici di merito hanno fondato ilgiudizio in ordine alla rilevanza penale del fatto sull’inosservanza del divietoregionale di abbruciamento di cui al decreto dirigenziale della Regione Campanian. 258 del 12 giugno 2023, non potendo un provvedimento amministrativo fungereda norma integratrice di un precetto penale, specialmente quando la legge stataleha già definito i presupposti di liceità della condotta.Il quarto motivo ha ad oggetto l’inosservanza del principio di offensività,rilevandosi che la condotta contestata, ossia l’abbruciamento in loco di modesticumuli di residui vegetali, era del tutto inidonea a ledere il bene giuridico protettodalla norma incriminatrice, ossia l’ambiente e la salute pubblica, venendo in rilievouna pratica agricola tradizionale finalizzata al reimpiego dei materiali comesostanze concimanti.2.1. Con memoria trasmessa il 17 giugno 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Santaniello, difensore di fiducia del ricorrente, nel replicare alla requisitoria delProcuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Iniziando dal primo motivo, se ne deve rimarcare l’inammissibilità,dovendosi richiamare il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6,n. 24095 del 06/11/2024, dep. 2025, Rv. 288248 e Sez. 6, n. 33261 del03/06/2016, Rv. 267670), secondo cui quando una violazione processuale nondetermina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che,ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., l’eventuale nullità possa estendersi ancheagli atti successivi, in quanto tale effetto si produce solo quando sia statoeffettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenzanecessaria e imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongonosemplicemente in obbligata sequenza temporale con quest’ultimo.Orbene, risulta dagli atti che, se è vero che l’udienza di comparizionepredibattimentale del 14 aprile 2024 è stata aperta con alcuni minuti di anticiporispetto all’orario fissato, ovvero le 10, è tuttavia altrettanto vero che, una voltasopraggiunto in aula il difensore di fiducia dell’imputato, il verbale è stato riapertoe l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha potuto rassegnare le proprie conclusioni.La chiamata in anticipo dell’udienza, pertanto, al di là del mero dato formale, nonha comportato alcun pregiudizio concreto, che infatti il ricorso non indica, nellasfera giuridica dell’imputato, per cui la censura difensiva è dunque inammissibile.2. Venendo alle doglianze articolate nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo,suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili,occorre evidenziare che la conferma del giudizio sulla configurabilità del reatoascritto all’imputato (dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto)non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinatea integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario,hanno innanzitutto compiuto un’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in talsenso richiamando gli accertamenti compiuti dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA],i quali il 17 agosto 2023, durante un’ordinaria attività di controllo del territorio,notavano del fumo provenire da un piccolo noccioleto in località Gaudi. Giunti sulposto, i militari identificavano l’odierno ricorrente intento a eseguire la pulizia delfondo tramite abbruciamento dei residui vegetali raccolti in cumuli. In particolare,si accertava la presenza di 20 cumuli delle dimensioni di circa 0,80x0,70x0,30metri, per un totale complessivo, secondo i calcoli degli agenti, di 3,36 metri steri.Come precisato, dalla Corte di appello, i calcoli sono stati correttamente eseguiticon riferimento alla singola particella sulla quale stava operando l’imputato e allaquale si riferivano i cumuli e non in relazione alla dimensione dell’intero fondo,composto da più particelle, di proprietà della moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto è inoltreavvenuto nel periodo in cui vigeva il divieto, imposto dal decreto dirigenziale dellaRegione Campania n. 258 del 12 giugno 2023, di procedere all’abbruciamento divegetali nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 30 settembre 2023.2.1. Alla stregua di tali elementi probatori, che non hanno trovato adeguatasmentita, legittimamente è stato ritenuto ravvisabile il reato contestato, avendo igiudici di merito operato buon governo dell’affermazione di questa Corte (cfr. Sez.3, n. 5504 del 12/01/2016, Rv. 265838), condivisa e ribadita dal Collegio, secondocui, in tema di gestione dei rifiuti, l’incenerimento di residui vegetali effettuato nelluogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma sestobis, primo e secondo periodo, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il reato dismaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 256,comma primo, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Deve in proposito osservarsiche il comma 6 bis dell’art. 182 del [OSCURATO:PERSONA] dispone che “le attivitàdi raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere nonsuperiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185,comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normalipratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanzeconcimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi dimassimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione diresidui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altreamministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere,differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'apertoin tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientalisfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per lapubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento alrispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”. A sua volta, l’art. 185,comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 152 del 2006 esclude dal campo di applicazionedella disciplina sui rifiuti, tra l’altro, la paglia e altro materiale agricolo o forestalenaturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci ele potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati inagricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa,anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, medianteprocessi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la saluteumana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimoambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie primeall’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggianol’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.Dal combinato disposto di tali norme si desume pertanto che quando il materiale(non pericoloso) di cui all’art. 185, comma 1 lett. f) viene bruciato al di fuori dellecondizioni previste dall’art. 182, comma 6 bis, primo e secondo periodo, e quindiquando mancano le condizioni richieste per l’esclusione dell’abbruciamento dallelett. a), relativo alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate.Nel caso di specie, il ricorrente ha superato il limite di 3 metri steri per ettaro, chela norma fissa per la irrilevanza penale del fatto, dovendosi precisare che un metrostero rappresenta l’unità di volume apparente, comprendente cioè il materialevegetale e gli spazi vuoti, che corrisponde a una catasta delle dimensioni di 1metro x 1 metro x 1 metro): correttamente è stata quindi esclusa l’applicabilitàdell’art. 182, comma 6 bis del d. lgs. n. 152 del 2006, che è da considerarsi normaderogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dei rifiuti, perché introduce unaregolamentazione avente natura eccezionale, per cui l’onere della prova circa lasussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione deve essere assoltoda colui che la deroga invoca, il che nel caso di specie non è avvenuto. A ciò deveperaltro aggiungersi che l’attività di abbruciamento è avvenuta nell’agosto 2023,ossia nel periodo in cui l’accensione dei fuochi era vietata sul territorio regionale,venendo in rilievo una norma penale in bianco integrata da una fonte subordinata.In ragione dell’occasionalità della condotta e del contenuto superamento del limitedi legge, il fatto è stato ragionevolmente ritenuto di lieve offensività, conconseguente applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.2.2. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale deglielementi probatori acquisiti e da un corretto inquadramento del fatto nella cornicenormativa di riferimento, la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza el’ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] del reato contestato resiste alle censure difensive che, inparticolare rispetto alla ricostruzione della condotta, si articolano nella sostanzialeproposta di una rilettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazionequesta che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, essendo consolidata nellagiurisprudenza di questa Corte l’affermazione (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondocui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privodi profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.3. In conclusione, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricorsoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per ilricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 24.06.2026Il consigliere estensore Il Presidente