CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 20746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento impositivo emesso il 3 dicembre 2021 dal Questore di Palermo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In particolare, all'interessato - cui era fatto divieto di accedere, per il periodo di anni dieci, agli impianti sportivi e a spazi comunque limitrofi in occasione degli incontri di calcio meglio specificati - era altresì imposto l'obbligo di presentarsi per anni cinque al Commissariato PS [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in coincidenza con ogni incontro, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, della compagine calcistica del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente ha osservato di essere indagato per il reato di cui all'art. 423-bis, comma 2 e 3 cod. pen. per avere colposamente cagionato l'incendio di area boschiva sul monte Pellegrino in Palermo dopo avere perduto il controllo di fumogeni e razzi utilizzati in occasione di manifestazione sportiva, e dopo essere stato già sanzionato col divieto d'accesso a manifestazioni sportive. Al riguardo, peraltro, il luogo in cui erano avvenuti i fatti contestati, benché contestuali allo svolgimento dell'incontro di calcio Palermo-Avellino, erano avvenuti in zona ben distante dallo stadio nel quale si svolgeva detta partita, e pertanto vi era carenza di pericolosità sociale. Non poteva quindi giustificarsi un provvedimento così restrittivo della libertà personale alla luce di una pericolosità meramente presunta, né risultava rispettato l'obbligo motivazionale ulteriore per l'imposizione dell'obbligo di presentazione, non sussistendo altresì elementi che facessero ritenere probabile la violazione della prescrizione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al motivo di doglianza proposto, è nozione comune che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186). Per quanto concerne le ragioni di necessità ed urgenza, per completezza - ancorché detto profilo non sia censurato in specie - deve ritenersi, quanto alla necessità, che la relativa motivazione non richieda inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto;quanto all'urgenza, che l'omessa motivazione determini l'invalidità del provvedimento del questore ed impedisca quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione (cfr. Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961). 4.1.1. Ciò posto, e come è stato efficacemente riassunto dal Procuratore generale, l'odierno ricorrente è stato deferito all'autorità giudiziaria per il concorso nel reato di cui all'art. 423-bis cod. pen. in quanto, "insieme ad altri 12 tifosi ultras curva sud, raggiungeva un ampio spiazzo della Riserva naturale orientata di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere una visione dello stadio di calcio, ove era in corso l'incontro di calcio tra le squadre del Palermo e dell'Avellino e in quell'occasione provvedeva ad accendere razzi e fuochi pirotecnici cagionando l'incendio delle sterpaglie ivi presenti". 4.2. Per quanto concerne l'attribuibilità del fatto al ricorrente, non si ravvisa una specifica contestazione da parte del ricorrente, sì che quantomeno può ritenersi la positiva esistenza di una valutazione indiziaria circa la stessa attribuibilità della condotta al destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova (cfr. Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280285). 4.3. In relazione alla pericolosità del ricorrente, e contrariamente ai rilievi difensivi, l'ordinanza impugnata ha dato conto dell'esistenza, a carico del ricorrente, di tre pregressi provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, nonché di numerosi precedenti penali. Ciò unitamente all'oggettiva pericolosità della condotta contestatagli in specie, a riprova del modesto interesse del ricorrente al rispetto della legge in generale, e in occasione di manifestazioni sportive in particolare. In proposito, si è già osservato che la motivazione in ordine alla necessità del provvedimento, con cui il questore impone al destinatario del divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni l'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, non richiede necessariamente formule esplicite, potendo desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tal caso, l'esigenza di garantire l'osservanza del divieto mediante l'imposizione dell'obbligo (Sez. 3, n. 32739 del 06/10/2020, Scarafiotti, Rv. 279826; cfr. altresì Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237120, quanto alla valutazione di inaffidabilità del soggetto). Ed in proposito il percorso motivazionale dell'ordinanza è pertanto ampio ed inequivoco mentre, in relazione al giudizio sulla congruità della durata temporale dell'obbligo di presentazione, essa è invero fissata nel minimo quinquennale di legge. 4.4. Le censure pertanto non possono accogliersi. 5. All'infondatezza dell'impugnazione consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci