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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22610/2026

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RALE DELLO STATO;- ricorrente -2026 contro2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERRARIALDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GAGGIAGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUOSIMONICA, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di RUOSINumero registro generale 3291/2022CARMINE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] umero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22610/2026REGGIO D'ACI;Data pubblicazione 02/07/2026- controricorrenti -avverso la sentenza n. 4147/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 1166/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACI.1.

Con sentenza n. 4147 del 2021, la Corte d’Appello di Roma,in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma,accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri neiconfronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aventead oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tuttidipendenti della soppressa Commissione tributaria centrale,sezione del Lazio, alla corresponsione dell’emolumentointegrativo di cui all’art. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif.nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n.16/2012, conv. con modif. nella l. n. 44/2012 con laconseguente condanna dell’amministrazione al pagamentodel dovuto relativamente agli anni 2011 - 2012.2.

La Corte territoriale ha ritenuto, a fondamento delladecisione, che il primo giudice aveva erroneamenteinterpretato l’art. 37 d.l. 98/201, - nel senso che l’incentivoeconomico previsto, dato dall’incremento della quotavariabile del compenso di cui all’art. 12, comma 3-ter, deld.l. n. 16/2012 per il personale amministrativo appartenenteagli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,risultavano pendenti procedimenti civili e amministrativi inNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026numero ridotto di almeno il 10% rispetto all’anno precNeumdeeron dti era ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026e il 5% per il solo anno 2011, fosse limitato al solo personalein servizio in uffici giudiziari che avessero effettivamenteincassato il contributo unificato istituito con la medesimalegge - non essendo tale limitazione della platea dei possibilidestinatari prevista da alcuna disposizione né ha precisatoche ad una diversa limitazione poteva pervenirsi valorizzandola circostanza per cui, a norma dell’art. 12, comma 3-ter, d.l.n. 16/2012, le maggiori entrate del contributo unificatonell’ambito del processo tributario erano iscritte in bilancioper essere destinate, per metà, alle finalità di cui al comma13 dell’art. 37 del d.l. n. 98/2011, ossia appunto perfinanziare la corresponsione del predetto incentivoeconomico in favore del personale amministrativo in servizionegli uffici giudiziari della giustizia tributaria “virtuosi”.3.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il solo Ministerodell’Economia e delle Finanze, affidando l’impugnazione adun unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutti glioriginari istanti.4.

Con ordinanza interlocutoria del 20.11.2025 è stata dispostala trattazione del ricorso in pubblica udienza, rivestendol’interpretazione degli artt. 37 d.l. n. 98/2011, conv. conmodificazioni nella legge n. 111/2011 e dell’art. 12 co. 3 bise 3 ter d.l. n. 16/2012, conv. con modificazioni nella legge n.44/2012, rilevanza nomofilattica in ordine alle diversesoluzioni ermeneutiche prospettate dalle parti.5.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.6.

I controricorrenti hanno depositato memoria.Ragioni della decisioneNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/20261.

Con l’unico articolato motivo il Ministero ricorrenNtuem,e ron dei ral ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 37,d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011 eall’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. conmodif. nella l. n. 44/2012, lamenta a carico della Corteterritoriale l’errata interpretazione delle norme invocatevalorizzando a tal fine la ratio alle stesse sottese, datedall’essere il trattamento premiale diretto ad incentivare lecommissioni ad un più intenso sforzo di efficienza facendosicarico non solo di trattare i nuovi affari contenziosi, di gestirei nuovi incombenti derivanti dall’esteso regime tributario delcontributo unificato, ma anche di smaltire l’arretrato secondopercentuali prestabilite, come attestava il fatto chel’incentivo economico era finanziato da una quota delcontributo unificato e concludendo nel senso che l’unicainterpretazione possibile fosse quella per cui il legislatoreaveva voluto prevedere la corresponsione di un trattamentofinalizzato a corrispondere un beneficio economico proprioagli uffici – e solo a quelli – addetti alla riscossione delcontributo unificato.2.

Il motivo non è fondato.3.

È opportuno precisare che la Commissione tributaria centrale(CTC) è stata l'organo supremo della giustizia tributariaitaliana dal 1865 fino alla sua soppressione nel 1996.

È nataoriginariamente come organo amministrativo di secondogrado per contenziosi tributari, ha progressivamenteacquisito natura giurisdizionale, diventando il giudicespeciale di ultima istanza prima dell'effettivo passaggio dicompetenza alla Cassazione.

Fino alla sua chiusura,avvenuta il 31.12.2014, ha definitivo esclusivamente iprocessi ancora pendenti, incardinati davanti ad essa allaNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], svolgendo così una attività Ncudme.r o d“i ara ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026stralcio”.4. [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui hanno prestatoservizio gli odierni controricorrenti, non ha definito nuoviricorsi, innanzi ad essa depositati, dopo l’introduzione delcontributo unificato, bensì quelli già pendenti ovveroprocedimenti in qualche modo connessi a quelli già definiti(correzione errori materiali, revocazioni).5.

Ciò premesso, le disposizioni che vengono in rilievo per lasoluzione delle questioni di cui al presente ricorso sono leseguenti.6.

L'art. 37 commi 12 e 13 del d.l. 98/2011 prevede: "Ai fini delcomma 11, il Ministero della giustizia comunica allaPresidenza del Consiglio dei ministri e al Ministerodell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, entro il 30 aprile di ciascuno degli anniinteressati, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alladata del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civiliin numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'annoprecedente.

Il Presidente del Consiglio di Stato comunica allaPresidenza del Consiglio dei ministri e al Ministerodell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elencodegli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nellariduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivifissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quotavariabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter,del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresìsubordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare,Numero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026al deposito della sentenza di merito che definisce il Nruimceoror dsi ora ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia.

Per l'anno2011 la percentuale indicata al primo periodo del presentecomma è ridotta al cinque per cento.

13. L'organo diautogoverno della magistratura tributaria provvede al ripartodelle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari chehanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato dicui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1,e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascunufficio.

Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo diautogoverno della magistratura amministrativa, provvede alriparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici dellagiustizia amministrativa, tenendo conto della produttività edelle dimensioni di ciascun ufficio.

Per gli anni 2015, 2016 e2017, il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superioredella magistratura, provvede al riparto delle somme di cui alcomma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformitàai criteri di cui al primo periodo".7.

L’art. 12 d.l. 16/2012, co. 3-bis., recita: “All'art. 37 co. 10del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazionidalla legge 15 luglio 2011 n. 111, sono apportate le seguentimodificazioni: a) dopo le parole: "e 9," sono inserite leseguenti: "ad eccezione del maggior gettito derivante dalcontributo unificato nel processo tributario,"; b) le parole: ",amministrative e tributaria" sono sostituite dalle seguenti: "eamministrativa". 3-ter.

Le somme corrispondenti allemaggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quotaparte utilizzata ai sensi dell' , convertito, con modificazioni,dalla articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, sono iscritte in bilancio per essere destinate permetà alle finalità di cui al legge 24 marzo 2012, n. 27 commaNumero registro generale 3291/202213 e per la restante metà, con le modalità previste dall' deNl umero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22610/2026citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 , inData pubblicazione 02/07/2026materia di ordinamento degli organi speciali di articolo 13 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 giurisdizionetributaria, all'incremento della quota variabile del compensodei giudici tributari”.8.

Il problema di diritto che pone la presente controversia, inrelazione al formulato motivo, è quello di accertare sel’emolumento integrativo di cui all’art. 37, d.l. n. 98/2011,conv. con modif. nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. nella l. n.44/2012, con la conseguente condanna dell’amministrazioneal pagamento del dovuto, spetti anche ai dipendenti dellasoppressa Commissione tributaria centrale, sezione delLazio, sebbene si tratti di un ufficio che non ha gestito i nuoviincombenti, derivanti dall’esteso regime tributario delcontributo unificato, per la mancata iscrizione di nuovi ricorsi.9.

L’originaria domanda dei dipendenti era stata respinta inprimo grado ma accolta in appello relativamente agli annidedotti in giudizio (2011 – 2012).10.

Ritiene questa Corte che le argomentazioni della Corteterritoriale, orientatasi come detto per il riconoscimentodell’emolumento anche agli odierni controricorrentirelativamente agli anni 2011 e 2012, siano corrette e trovinoil loro supporto logico-giuridico nella esegesi delle norme dilegge sopra riportate.11.

Invero, interpretando le disposizioni in oggetto e avendoriguardo ai criteri di ermeneutica legislativa, deve rilevarsi,sotto il profilo letterale, che l’art. 37 del decreto legge n.98/2011 non prevede alcuna delimitazione nellaindividuazione degli Uffici di giustizia tributaria che avrebberoNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026beneficiato dell’emolumento in questione: la CommNiusmseiroo ndi era ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026centrale tributaria era, nel 2011, un ufficio operativo sebbenedestinato solo allo smaltimento dei ricorsi pendenti edestinato alla soppressione.12.

Inoltre, sempre con riferimento al dato letterale, ledisposizioni in parola non prevedono alcun collegamentoespresso, con un nesso di causalità diretto, tra l’istituzionedel contributo unificato nel processo tributario e ilriconoscimento di esso solo a particolari uffici, se non il fatto,come dopo si dirà, di essere disciplinati i due istituti dallastessa fonte normativa.13.

La premialità dell’incentivo, connesso alla introduzionedel contributo unificato, desunta dal Ministero ricorrentedalla circostanza che il legislatore aveva fissato per l’anno2011 la riduzione del solo 5% anziché del 10% dell’arretrato,tenendo, pertanto, conto della data di entrata in vigore dellalegge introduttiva del contributo unificato (ovvero il6.7.2011) può, di contro, trovare una sua ragione nel fattoche l’intero impianto normativo era entrato in vigore nelluglio del 2011 e, pertanto, anche i programmi di gestionecirca lo smaltimento dell’arretrato dovevano essere calibratisolo su sei mesi e non sull’intero anno, come nel 2012, e ciòspiega le diverse e proporzionali percentuali di abbattimentodei ricorsi.14.

Sotto l’aspetto logico-sistematico, inoltre, va sottolineatoche i concetti di abbattimento dell’arretrato e di riduzionedelle pendenze, cui fa riferimento la norma, sono neutririspetto al rapporto con eventuali nuove iscrizioni, perché ladisposizione non fa alcun riferimento ai cd.

“indici diricambio” o a concetti equivalenti relativi al rapporto traprocedimenti in entrata e in uscita.Numero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/202615.

Qualora, infatti, lo smaltimento dei ricorsi pendenNtui mfeoros dsi era ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026stato messo in relazione anche al rapporto con lesopravvenienze, allora gli uffici giudiziari tributari interessatiavrebbero potuto essere limitati solo a quelli aventi nuoveiscrizioni e, quindi, al surplus di impegno di lavoro connessoalla introduzione del nuovo regime del contributo unificato.16.

L’impianto della norma in questione è, invece, per quelloche interessa in questa sede, strutturato su di un duplicebinario: da un lato, l’introduzione dell’obbligo del contributounificato per le controversie tributarie, oltre alla previsionedi un aumento degli importi per altri atti giudiziari; dall’altro,l’obbligo per i dirigenti degli uffici giudiziari di predisporreprogrammi volti a ridurre l’arretrato e la durata deiprocedimenti e, in particolare, per gli organi di giustiziatributaria, con il riconoscimento di un incentivo per leCommissioni in caso di raggiungimento delle percentualiindicate.17.

Il collegamento tra le due innovazioni legislative, unavolta che la legge non ha delimitato la platea dei destinatari,non va individuato nel fatto che l’incentivo previsto andassericonosciuto solo agli Uffici che dovevano applicare, ai ricorsipresentati, il nuovo regime del contributo unificato, bensìnella circostanza che l’introduzione del contributo unificatofinanziava anche l’incentivo in esame attraverso la previsionedi un apposito fondo, istituito presso il Ministerodell’Economia e delle Finanze, per la realizzazione diinterventi urgenti in materia di giustizia civile, senza alcunvincolo di destinazione degli introiti con la definizione deigiudizi in relazione ai quali il contributo stesso era statoversato.Numero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/202618.

Alla stregua di quanto esposto il ricorso va, peNrutmaerno tdoi r,a ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026rigettato, con assorbimento di ogni altra questioneprospettata dai controricorrenti.19.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vannoregolate secondo il criterio della soccombenza.20.

Non è applicabile alla fattispecie l’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 6.000,00 per compensi professionali ed euro 200 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Caterina MarottaNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RALE DELLO STATO;- ricorrente -2026 contro2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERRARIALDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GAGGIAGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUOSIMONICA, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di RUOSINumero registro generale 3291/2022CARMINE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] umero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22610/2026REGGIO D'ACI;Data pubblicazione 02/07/2026- controricorrenti -avverso la sentenza n. 4147/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 1166/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ACI.1. Con sentenza n. 4147 del 2021, la Corte d’Appello di Roma,in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma,accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri neiconfronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aventead oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti, tuttidipendenti della soppressa Commissione tributaria centrale,sezione del Lazio, alla corresponsione dell’emolumentointegrativo di cui all’art. 37, d.l. n. 98/2011, conv. con modif.nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n.16/2012, conv. con modif. nella l. n. 44/2012 con laconseguente condanna dell’amministrazione al pagamentodel dovuto relativamente agli anni 2011 - 2012.2. La Corte territoriale ha ritenuto, a fondamento delladecisione, che il primo giudice aveva erroneamenteinterpretato l’art. 37 d.l. 98/201, - nel senso che l’incentivoeconomico previsto, dato dall’incremento della quotavariabile del compenso di cui all’art. 12, comma 3-ter, deld.l. n. 16/2012 per il personale amministrativo appartenenteagli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,risultavano pendenti procedimenti civili e amministrativi inNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026numero ridotto di almeno il 10% rispetto all’anno precNeumdeeron dti era ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026e il 5% per il solo anno 2011, fosse limitato al solo personalein servizio in uffici giudiziari che avessero effettivamenteincassato il contributo unificato istituito con la medesimalegge - non essendo tale limitazione della platea dei possibilidestinatari prevista da alcuna disposizione né ha precisatoche ad una diversa limitazione poteva pervenirsi valorizzandola circostanza per cui, a norma dell’art. 12, comma 3-ter, d.l.n. 16/2012, le maggiori entrate del contributo unificatonell’ambito del processo tributario erano iscritte in bilancioper essere destinate, per metà, alle finalità di cui al comma13 dell’art. 37 del d.l. n. 98/2011, ossia appunto perfinanziare la corresponsione del predetto incentivoeconomico in favore del personale amministrativo in servizionegli uffici giudiziari della giustizia tributaria “virtuosi”.3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il solo Ministerodell’Economia e delle Finanze, affidando l’impugnazione adun unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutti glioriginari istanti.4. Con ordinanza interlocutoria del 20.11.2025 è stata dispostala trattazione del ricorso in pubblica udienza, rivestendol’interpretazione degli artt. 37 d.l. n. 98/2011, conv. conmodificazioni nella legge n. 111/2011 e dell’art. 12 co. 3 bise 3 ter d.l. n. 16/2012, conv. con modificazioni nella legge n.44/2012, rilevanza nomofilattica in ordine alle diversesoluzioni ermeneutiche prospettate dalle parti.5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.6. I controricorrenti hanno depositato memoria.Ragioni della decisioneNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/20261. Con l’unico articolato motivo il Ministero ricorrenNtuem,e ron dei ral ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 37,d.l. n. 98/2011, conv. con modif. nella l. n. 111/2011 eall’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. conmodif. nella l. n. 44/2012, lamenta a carico della Corteterritoriale l’errata interpretazione delle norme invocatevalorizzando a tal fine la ratio alle stesse sottese, datedall’essere il trattamento premiale diretto ad incentivare lecommissioni ad un più intenso sforzo di efficienza facendosicarico non solo di trattare i nuovi affari contenziosi, di gestirei nuovi incombenti derivanti dall’esteso regime tributario delcontributo unificato, ma anche di smaltire l’arretrato secondopercentuali prestabilite, come attestava il fatto chel’incentivo economico era finanziato da una quota delcontributo unificato e concludendo nel senso che l’unicainterpretazione possibile fosse quella per cui il legislatoreaveva voluto prevedere la corresponsione di un trattamentofinalizzato a corrispondere un beneficio economico proprioagli uffici – e solo a quelli – addetti alla riscossione delcontributo unificato.2. Il motivo non è fondato.3. È opportuno precisare che la Commissione tributaria centrale(CTC) è stata l'organo supremo della giustizia tributariaitaliana dal 1865 fino alla sua soppressione nel 1996. È nataoriginariamente come organo amministrativo di secondogrado per contenziosi tributari, ha progressivamenteacquisito natura giurisdizionale, diventando il giudicespeciale di ultima istanza prima dell'effettivo passaggio dicompetenza alla Cassazione. Fino alla sua chiusura,avvenuta il 31.12.2014, ha definitivo esclusivamente iprocessi ancora pendenti, incardinati davanti ad essa allaNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], svolgendo così una attività Ncudme.r o d“i ara ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026stralcio”.4. [OSCURATO:PERSONA], al momento in cui hanno prestatoservizio gli odierni controricorrenti, non ha definito nuoviricorsi, innanzi ad essa depositati, dopo l’introduzione delcontributo unificato, bensì quelli già pendenti ovveroprocedimenti in qualche modo connessi a quelli già definiti(correzione errori materiali, revocazioni).5. Ciò premesso, le disposizioni che vengono in rilievo per lasoluzione delle questioni di cui al presente ricorso sono leseguenti.6. L'art. 37 commi 12 e 13 del d.l. 98/2011 prevede: "Ai fini delcomma 11, il Ministero della giustizia comunica allaPresidenza del Consiglio dei ministri e al Ministerodell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, entro il 30 aprile di ciascuno degli anniinteressati, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alladata del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civiliin numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'annoprecedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica allaPresidenza del Consiglio dei ministri e al Ministerodell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elencodegli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nellariduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivifissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quotavariabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter,del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresìsubordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare,Numero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026al deposito della sentenza di merito che definisce il Nruimceoror dsi ora ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l'anno2011 la percentuale indicata al primo periodo del presentecomma è ridotta al cinque per cento. 13. L'organo diautogoverno della magistratura tributaria provvede al ripartodelle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari chehanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato dicui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1,e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascunufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo diautogoverno della magistratura amministrativa, provvede alriparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici dellagiustizia amministrativa, tenendo conto della produttività edelle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e2017, il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superioredella magistratura, provvede al riparto delle somme di cui alcomma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformitàai criteri di cui al primo periodo".7. L’art. 12 d.l. 16/2012, co. 3-bis., recita: “All'art. 37 co. 10del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazionidalla legge 15 luglio 2011 n. 111, sono apportate le seguentimodificazioni: a) dopo le parole: "e 9," sono inserite leseguenti: "ad eccezione del maggior gettito derivante dalcontributo unificato nel processo tributario,"; b) le parole: ",amministrative e tributaria" sono sostituite dalle seguenti: "eamministrativa". 3-ter. Le somme corrispondenti allemaggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quotaparte utilizzata ai sensi dell' , convertito, con modificazioni,dalla articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio2012, n. 1, sono iscritte in bilancio per essere destinate permetà alle finalità di cui al legge 24 marzo 2012, n. 27 commaNumero registro generale 3291/202213 e per la restante metà, con le modalità previste dall' deNl umero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22610/2026citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 , inData pubblicazione 02/07/2026materia di ordinamento degli organi speciali di articolo 13 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 giurisdizionetributaria, all'incremento della quota variabile del compensodei giudici tributari”.8. Il problema di diritto che pone la presente controversia, inrelazione al formulato motivo, è quello di accertare sel’emolumento integrativo di cui all’art. 37, d.l. n. 98/2011,conv. con modif. nella l. n. 111/2011 e all’art. 12, comma 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. nella l. n.44/2012, con la conseguente condanna dell’amministrazioneal pagamento del dovuto, spetti anche ai dipendenti dellasoppressa Commissione tributaria centrale, sezione delLazio, sebbene si tratti di un ufficio che non ha gestito i nuoviincombenti, derivanti dall’esteso regime tributario delcontributo unificato, per la mancata iscrizione di nuovi ricorsi.9. L’originaria domanda dei dipendenti era stata respinta inprimo grado ma accolta in appello relativamente agli annidedotti in giudizio (2011 – 2012).10. Ritiene questa Corte che le argomentazioni della Corteterritoriale, orientatasi come detto per il riconoscimentodell’emolumento anche agli odierni controricorrentirelativamente agli anni 2011 e 2012, siano corrette e trovinoil loro supporto logico-giuridico nella esegesi delle norme dilegge sopra riportate.11. Invero, interpretando le disposizioni in oggetto e avendoriguardo ai criteri di ermeneutica legislativa, deve rilevarsi,sotto il profilo letterale, che l’art. 37 del decreto legge n.98/2011 non prevede alcuna delimitazione nellaindividuazione degli Uffici di giustizia tributaria che avrebberoNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026beneficiato dell’emolumento in questione: la CommNiusmseiroo ndi era ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026centrale tributaria era, nel 2011, un ufficio operativo sebbenedestinato solo allo smaltimento dei ricorsi pendenti edestinato alla soppressione.12. Inoltre, sempre con riferimento al dato letterale, ledisposizioni in parola non prevedono alcun collegamentoespresso, con un nesso di causalità diretto, tra l’istituzionedel contributo unificato nel processo tributario e ilriconoscimento di esso solo a particolari uffici, se non il fatto,come dopo si dirà, di essere disciplinati i due istituti dallastessa fonte normativa.13. La premialità dell’incentivo, connesso alla introduzionedel contributo unificato, desunta dal Ministero ricorrentedalla circostanza che il legislatore aveva fissato per l’anno2011 la riduzione del solo 5% anziché del 10% dell’arretrato,tenendo, pertanto, conto della data di entrata in vigore dellalegge introduttiva del contributo unificato (ovvero il6.7.2011) può, di contro, trovare una sua ragione nel fattoche l’intero impianto normativo era entrato in vigore nelluglio del 2011 e, pertanto, anche i programmi di gestionecirca lo smaltimento dell’arretrato dovevano essere calibratisolo su sei mesi e non sull’intero anno, come nel 2012, e ciòspiega le diverse e proporzionali percentuali di abbattimentodei ricorsi.14. Sotto l’aspetto logico-sistematico, inoltre, va sottolineatoche i concetti di abbattimento dell’arretrato e di riduzionedelle pendenze, cui fa riferimento la norma, sono neutririspetto al rapporto con eventuali nuove iscrizioni, perché ladisposizione non fa alcun riferimento ai cd. “indici diricambio” o a concetti equivalenti relativi al rapporto traprocedimenti in entrata e in uscita.Numero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/202615. Qualora, infatti, lo smaltimento dei ricorsi pendenNtui mfeoros dsi era ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026stato messo in relazione anche al rapporto con lesopravvenienze, allora gli uffici giudiziari tributari interessatiavrebbero potuto essere limitati solo a quelli aventi nuoveiscrizioni e, quindi, al surplus di impegno di lavoro connessoalla introduzione del nuovo regime del contributo unificato.16. L’impianto della norma in questione è, invece, per quelloche interessa in questa sede, strutturato su di un duplicebinario: da un lato, l’introduzione dell’obbligo del contributounificato per le controversie tributarie, oltre alla previsionedi un aumento degli importi per altri atti giudiziari; dall’altro,l’obbligo per i dirigenti degli uffici giudiziari di predisporreprogrammi volti a ridurre l’arretrato e la durata deiprocedimenti e, in particolare, per gli organi di giustiziatributaria, con il riconoscimento di un incentivo per leCommissioni in caso di raggiungimento delle percentualiindicate.17. Il collegamento tra le due innovazioni legislative, unavolta che la legge non ha delimitato la platea dei destinatari,non va individuato nel fatto che l’incentivo previsto andassericonosciuto solo agli Uffici che dovevano applicare, ai ricorsipresentati, il nuovo regime del contributo unificato, bensìnella circostanza che l’introduzione del contributo unificatofinanziava anche l’incentivo in esame attraverso la previsionedi un apposito fondo, istituito presso il Ministerodell’Economia e delle Finanze, per la realizzazione diinterventi urgenti in materia di giustizia civile, senza alcunvincolo di destinazione degli introiti con la definizione deigiudizi in relazione ai quali il contributo stesso era statoversato.Numero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/202618. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va, peNrutmaerno tdoi r,a ccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026rigettato, con assorbimento di ogni altra questioneprospettata dai controricorrenti.19. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vannoregolate secondo il criterio della soccombenza.20. Non è applicabile alla fattispecie l’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 6.000,00 per compensi professionali ed euro 200 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Caterina MarottaNumero registro generale 3291/2022Numero sezionale 2011/2026Numero di raccolta generale 22610/2026Data pubblicazione 02/07/2026
Sentenza Cassazione n. 22610/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris