CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 35494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24302-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale p'n” rappresentante pro tempore, elettivamente 3150 domìcìliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2049/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/05/2018 R.G.N. 5055/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RG. 24302/2018 RILEVATO che Con sentenza del 29 maggio 2018, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda dal medesimo avanzata volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2 gennaio 2007, da ritenersi ancora in essere per l'assenza di atto idoneo a risolverlo, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro a decorrere dal 5 agosto 2013; in particolare, la Corte, confermando l'iter decisorio del primo giudice, ha escluso, sulla base delle prove acquisite, la sussistenza di un appalto illecito fra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ritenendo, altresì, che le prestazioni svolte dal Sedda, come informatico altamente specializzato nell'attività richiesta - di sistemista in ambiente Unix - oggetto dell'appalto, fosse del tutto autonoma e che la partecipazione ad un "gruppo di lavoro", al quale prendevano parte anche dipendenti [OSCURATO:SOCIETA], fosse dovuta esclusivamente ad esigenze di coordinamento e non comportasse interscambiabilità delle prestazioni, proprio alla luce della funzionalizzazione dell'attività del Sedda al sistema Unix; ha aggiunto, infine, la Corte territoriale, che la presenza dell'appellante durante l'orario di lavoro dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA] era necessaria solo per il corretto adempimento dell'attività appaltata ma che non erano previsti direttive né controlli, escludendo, conclusivamente, la sussistenza della sottoposizione al potere gerarchico della [OSCURATO:SOCIETA] e reputando sussistente la configurazione di un appalto genuino. per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA]; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che Con l'unico motivo di ricorso si deduce, genericamente, la "perplessità" della motivazione allegandosi l'erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite al giudizio, da cui avrebbe dovuto evincersi la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera; giova premettere che è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (exp/urimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018); va poi rilevato che parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co. cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); non possono, quindi, trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla tempestività della procedura disciplinare (da eliminare), e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. "minimo costituzionale", sia nella parte in cui attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado; volendo ipotizzarsi, con riguardo alla generica censura di "perplessità" della motivazione, una lesione sotto il profilo dell'art. 360 co. 1 n. 5, va rilevato che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla i consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in ; relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); occorre poi, evidenziare che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); in particolare, nella specie, con ampia ed approfondita disamina, la Corte territoriale ha dato conto della insussistenza di elementi probatori adeguati a sostegno della allegata illiceità dell'appalto, motivando, infatti, diffusamente, sugli elementi costitutivi dell'attività lavorativa prestata dal Sedda, di altissima specializzazione, oltre che sull'inesistenza di qualsivoglia potere gerarchico dell'[OSCURATO:SOCIETA]. sulla attività da lui svolta; deve concludersi, quindi, affermando che, nel propugnare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrentc, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso ar