CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha deciso i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 della Corte di appello di Roma. 2.11 dispositivo così recita: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente ai residui reati ascritti al Bonanni. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente ai residui reati ascritti al Bonanni. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che, dopo le parole «limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione», deve leggersi e scriversi «limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione». P.Q.M. Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente al procedimento R.G. n. 17303/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 1 nel senso che laddove è scritto «limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione», deve leggersi e scriversi «limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione». Si annoti in calce al ruolo d'udienza. Così deciso in Roma, il 13