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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32755/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha deciso i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 della Corte di appello di Roma. 2.11 dispositivo così recita: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente ai residui reati ascritti al Bonanni.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente ai residui reati ascritti al Bonanni.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che, dopo le parole «limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione», deve leggersi e scriversi «limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione».

P.Q.M.

Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente al procedimento R.G. n. 17303/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 1 nel senso che laddove è scritto «limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione», deve leggersi e scriversi «limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione».

Si annoti in calce al ruolo d'udienza.

Così deciso in Roma, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha deciso i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 della Corte di appello di Roma. 2.11 dispositivo così recita: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente ai residui reati ascritti al Bonanni. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende». 3.11 ruolo d'udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente ai residui reati ascritti al Bonanni. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende». 4.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza non rispecchia quello riportato in sentenza. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore mediante la procedura a tal fine prevista essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che, dopo le parole «limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione», deve leggersi e scriversi «limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione». P.Q.M. Dispone correggersi il ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente al procedimento R.G. n. 17303/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 1 nel senso che laddove è scritto «limitatamente al reato di cui al capo S) perché estinto per prescrizione», deve leggersi e scriversi «limitatamente ai reati di cui ai capi D) ed S) perché estinti per prescrizione». Si annoti in calce al ruolo d'udienza. Così deciso in Roma, il 13
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