Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08214/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 19 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 2 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.; lette le memorie pervenute a sostegno del ricorso; Rilevato che tutte le doglianze dedotte con il ricorso, che contestano la prova dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risultano meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha individuato una serie di elementi indiziari senz'altro idonei a fondare la pronuncia di condanna, senza incorrere nella violazione del diritto al silenzio laddove ha richiamato l'assenza di un'alternativa ricostruzione della vicenda da parte dell'imputata); Osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 19 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 2 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.; lette le memorie pervenute a sostegno del ricorso; Rilevato che tutte le doglianze dedotte con il ricorso, che contestano la prova dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risultano meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha individuato una serie di elementi indiziari senz'altro idonei a fondare la pronuncia di condanna, senza incorrere nella violazione del diritto al silenzio laddove ha richiamato l'assenza di un'alternativa ricostruzione della vicenda da parte dell'imputata); Osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08214/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris