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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2020

Cassazione n. 04758/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17519/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dagli A vv .ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente nonchè PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE D'APPELLO MILANO-intimato- avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO MILANO n. 1353/2019 depositata il 17/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio trae origine da un’indagine disposta dal Consiglio Notarile di Sondrionei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la mancata esposizione degli onorari e l’inserimento di voci di spesa non giustificabili. 1.1.All’esito dell’indagine, venne accertato che notaio aveva incassato dai clienti il rimborso di “anticipazioni” in tutto o in parte non dovute e/o non documentate; il professionista non aveva esposto alcunchè a titolo di compensi od aveva indicato compensi in misura inferiore a quanto dovuto a titolo di contribuzione al Consiglio nazionale del Notariato, oltre ad ulteriori anomalie in ordine alle marche da bollo sugli atti rogati o sulle copie rilasciate degli stessi. 1.2.All'esito dell'indagine, il Con siglio notarile di Sondrio chie se l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del notaio per violazione degli artt. 147, lett. a) e b)e c) , della L. n. 89 del 1913. 1.3.La CO.RE.DI. della Lombardia inflisse al notaio Corradini la sospensione di mesi quattro dall'esercizio dell'attività professionale per le violazioni contestate. 1.4.La decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Milano. 1.5.In seguito al ricorso per cassazione proposto dal notaio Corradini, la sentenza della Corte d’appello venne cassata in relazione al motivo con il quale era stato dedotta la violazione del concorso apparente di norme, in quantola condotta consistita nella reiterata emissione di fatture irregolari, a fronte di anticipazioni di spese inesistenti , integrava solo la fattispecie di illecita concorrenza di cui all'art. 147, lettera c), della legge notarile, giacché l'art. 14 del codice deontologico include la suddetta condotta tra le ipotesi tipiche di illecita concorrenza.

La Corte di Cassazione, con sentenza N. 23910/2017 ritenne assorbita, sulla base del concorso apparente di norme, la violazione di cui all'art. 147 lett. b), della citata legge, consistente nella non occasionale, ma ripetuta, violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato, sempre in relazione al medesimo art. 14 del codice deontologico. 1.6.Per effetto dell'accoglimento della censura, la Corte ritenne assorbito l'esame dei motivi concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.7.La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, con ordinanza del 17.2.2020, in parziale riforma della decisione della CO.RE.DI, inflisse al notaio Corradini la sanzione di sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi.

Secondo la Corte di merito, non rientrava nella valutazione della Corte la gravità della condotta ascritta al notaio Corradini, essendo stato demandato al giudice di rinvio di rivedere la corretta qualificazione giuridica della fattispecie.

Ciò posto, tenuto conto del carattere sistematico e, dunque reiterato, della grave condotta posta in essere dal notaio Corradini, la Corte distrettuale reputò congrua la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi e negò la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base delle argomentazione svolte dalla COREDI- che aveva messo in luce la gravità della condotta e l’assenza di ravvedimento - e dalla Corte d’appello nella sentenza cassata. 2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; 2.1.Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile di Sondrio. 2.2.In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed ha fatto istanza di discussione orale. 2.3.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 384 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.2 c.p.c., perché la Corte di merito non si sarebbe uniformata al principio di diritto nella determinazione della sanzione, una volta esclusa la violazione dell’art.147 lettera b) della legge notarile, in ragione del concorso apparente di norme.

L’esclusione di un’ipotesi di illecito disciplinare avrebbe imposto non una nuova qualificazione giuridica del fatto- come si afferma nella sentenza impugnata- ma la valutazione della sua gravità al fine della determinazione della sanzione.

La Corte avrebbe ridotto la sanzione da quattro a tre mesi in modo automatico, senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla gravità del fatto. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Questa Corte, con sentenza N. 23910/2017 ha cassato la sentenza della Corte d’appello, demandando al giudice di rinvio la rivalutazione della gravità della condotta del notaio poiché ha ravvisato un concorso apparente di norme dal momento che la condotta consistita nella reiterata emissione di fatture irregolari, a fronte di anticipazioni di spese inesistenti, integra la fattispecie di illecita concorrenza di cui all'art. 147, lettera c), della legge notarile, in relazione all'art. 14 del codice deontologico, che include la suddetta condotta tra le ipotesi tipiche di illecita concorrenza.

L’art. 147 lett. b), della citata legge, che consiste nella non occasionale, ma ripetuta, violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato, sempre in relazione al medesimo art. 14 del codice deontologico, era quindi assorbita dall’art.147 , lettera c), giacchè le due norme hanno ad oggetto il medesimo fatto. 1.3.Mentre si era formato il giudicato sull’accertamento dell’illecito, la sanzione inflitta sulla base di un concorso apparente di norme esigeva una rivalutazione della gravità della condotta del notaio. 1.4.E’ quindi errata l’affermazione della Corte di merito secondo cui, quale giudice di rinvio, era tenuta ad effettuare soltanto “la corretta qualificazione giuridica” per effetto dell’esclusione, da parte del giudice di legittimità, della violazione prevista dall’art.147 lettera b).

1.5. Il giudice del rinvio era tenuto a rivalutare l’entità della sanzione disciplinare, considerando la gravità della condotta tenuta dal notaio.

1.6. Muovendo dall’errata affermazione secondo cui il giudice del rinvio era tenuto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte di merito ha genericamente richiamato il carattere sistematico e reiterato della condotta posta in essere dal notaio Corradini ed ha automaticamente diminuito la sanzione sulla base del concorso apparente di norme sì da assorbire la violazione della lettera b) nella lettera c) dell’art.147 Legge notarile. 1.7.In tal modo, la corte distrettuale non si è uniformata al principio di diritto disposto da questa Corte, omettendo di valutare in concreto la gravità della condotta al fine di determinare la congruità della sanzione, sulla base degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa n fatto dcisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c. , con riferimento all’esito delle verifiche fiscali relative agli anni di imposta dal 2011 al 2014, che si sarebbero concluse senza il rilievo di particolari anomalie, a riprova dell’occasionalità della condotta del notaio.. 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). 2.3.Nel caso di specie, la censura ha ad oggetto l’omesso esame di scritti difensivi sul fatto storico della violazione, accertato con autorità di giudicato. 2.4.Sono assorbiti il terzo e quarto motivo di ricorso, con cui è dedotta rispettivamente la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c., 156 , comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell’art.144, comma 1 L.89/1913 in relazione al ravvedimento operoso, trattandosi di questioni che la Corte d’appello dovrà esaminare insieme al riesame della gravità della violazione. 3.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione perché determini la sanzione sulla base della valutazione della condotta, tenendo conto degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito. 3.1.Il giudice del rinvio regolerà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17519/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dagli A vv .ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente nonchè PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE D'APPELLO MILANO-intimato- avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO MILANO n. 1353/2019 depositata il 17/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio trae origine da un’indagine disposta dal Consiglio Notarile di Sondrionei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la mancata esposizione degli onorari e l’inserimento di voci di spesa non giustificabili. 1.1.All’esito dell’indagine, venne accertato che notaio aveva incassato dai clienti il rimborso di “anticipazioni” in tutto o in parte non dovute e/o non documentate; il professionista non aveva esposto alcunchè a titolo di compensi od aveva indicato compensi in misura inferiore a quanto dovuto a titolo di contribuzione al Consiglio nazionale del Notariato, oltre ad ulteriori anomalie in ordine alle marche da bollo sugli atti rogati o sulle copie rilasciate degli stessi. 1.2.All'esito dell'indagine, il Con siglio notarile di Sondrio chie se l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del notaio per violazione degli artt. 147, lett. a) e b)e c) , della L. n. 89 del 1913. 1.3.La CO.RE.DI. della Lombardia inflisse al notaio Corradini la sospensione di mesi quattro dall'esercizio dell'attività professionale per le violazioni contestate. 1.4.La decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Milano. 1.5.In seguito al ricorso per cassazione proposto dal notaio Corradini, la sentenza della Corte d’appello venne cassata in relazione al motivo con il quale era stato dedotta la violazione del concorso apparente di norme, in quantola condotta consistita nella reiterata emissione di fatture irregolari, a fronte di anticipazioni di spese inesistenti , integrava solo la fattispecie di illecita concorrenza di cui all'art. 147, lettera c), della legge notarile, giacché l'art. 14 del codice deontologico include la suddetta condotta tra le ipotesi tipiche di illecita concorrenza. La Corte di Cassazione, con sentenza N. 23910/2017 ritenne assorbita, sulla base del concorso apparente di norme, la violazione di cui all'art. 147 lett. b), della citata legge, consistente nella non occasionale, ma ripetuta, violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato, sempre in relazione al medesimo art. 14 del codice deontologico. 1.6.Per effetto dell'accoglimento della censura, la Corte ritenne assorbito l'esame dei motivi concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.7.La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, con ordinanza del 17.2.2020, in parziale riforma della decisione della CO.RE.DI, inflisse al notaio Corradini la sanzione di sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi. Secondo la Corte di merito, non rientrava nella valutazione della Corte la gravità della condotta ascritta al notaio Corradini, essendo stato demandato al giudice di rinvio di rivedere la corretta qualificazione giuridica della fattispecie. Ciò posto, tenuto conto del carattere sistematico e, dunque reiterato, della grave condotta posta in essere dal notaio Corradini, la Corte distrettuale reputò congrua la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi e negò la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base delle argomentazione svolte dalla COREDI- che aveva messo in luce la gravità della condotta e l’assenza di ravvedimento - e dalla Corte d’appello nella sentenza cassata. 2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi; 2.1.Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile di Sondrio. 2.2.In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed ha fatto istanza di discussione orale. 2.3.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 384 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.2 c.p.c., perché la Corte di merito non si sarebbe uniformata al principio di diritto nella determinazione della sanzione, una volta esclusa la violazione dell’art.147 lettera b) della legge notarile, in ragione del concorso apparente di norme. L’esclusione di un’ipotesi di illecito disciplinare avrebbe imposto non una nuova qualificazione giuridica del fatto- come si afferma nella sentenza impugnata- ma la valutazione della sua gravità al fine della determinazione della sanzione. La Corte avrebbe ridotto la sanzione da quattro a tre mesi in modo automatico, senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla gravità del fatto. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Questa Corte, con sentenza N. 23910/2017 ha cassato la sentenza della Corte d’appello, demandando al giudice di rinvio la rivalutazione della gravità della condotta del notaio poiché ha ravvisato un concorso apparente di norme dal momento che la condotta consistita nella reiterata emissione di fatture irregolari, a fronte di anticipazioni di spese inesistenti, integra la fattispecie di illecita concorrenza di cui all'art. 147, lettera c), della legge notarile, in relazione all'art. 14 del codice deontologico, che include la suddetta condotta tra le ipotesi tipiche di illecita concorrenza. L’art. 147 lett. b), della citata legge, che consiste nella non occasionale, ma ripetuta, violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato, sempre in relazione al medesimo art. 14 del codice deontologico, era quindi assorbita dall’art.147 , lettera c), giacchè le due norme hanno ad oggetto il medesimo fatto. 1.3.Mentre si era formato il giudicato sull’accertamento dell’illecito, la sanzione inflitta sulla base di un concorso apparente di norme esigeva una rivalutazione della gravità della condotta del notaio. 1.4.E’ quindi errata l’affermazione della Corte di merito secondo cui, quale giudice di rinvio, era tenuta ad effettuare soltanto “la corretta qualificazione giuridica” per effetto dell’esclusione, da parte del giudice di legittimità, della violazione prevista dall’art.147 lettera b). 1.5. Il giudice del rinvio era tenuto a rivalutare l’entità della sanzione disciplinare, considerando la gravità della condotta tenuta dal notaio. 1.6. Muovendo dall’errata affermazione secondo cui il giudice del rinvio era tenuto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte di merito ha genericamente richiamato il carattere sistematico e reiterato della condotta posta in essere dal notaio Corradini ed ha automaticamente diminuito la sanzione sulla base del concorso apparente di norme sì da assorbire la violazione della lettera b) nella lettera c) dell’art.147 Legge notarile. 1.7.In tal modo, la corte distrettuale non si è uniformata al principio di diritto disposto da questa Corte, omettendo di valutare in concreto la gravità della condotta al fine di determinare la congruità della sanzione, sulla base degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa n fatto dcisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c. , con riferimento all’esito delle verifiche fiscali relative agli anni di imposta dal 2011 al 2014, che si sarebbero concluse senza il rilievo di particolari anomalie, a riprova dell’occasionalità della condotta del notaio.. 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). 2.3.Nel caso di specie, la censura ha ad oggetto l’omesso esame di scritti difensivi sul fatto storico della violazione, accertato con autorità di giudicato. 2.4.Sono assorbiti il terzo e quarto motivo di ricorso, con cui è dedotta rispettivamente la violazione e falsa applicazione degli artt.132 c.p.c., 156 , comma 2 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dell’art.144, comma 1 L.89/1913 in relazione al ravvedimento operoso, trattandosi di questioni che la Corte d’appello dovrà esaminare insieme al riesame della gravità della violazione. 3.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione perché determini la sanzione sulla base della valutazione della condotta, tenendo conto degli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito. 3.1.Il giudice del rinvio regolerà le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Così de