CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 34370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13270-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 13270 sez. ML -ud. 21-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 322/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 7 dicembre 2020, la Corte d’appello di Venezia ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dal Fondo di Garanzia presso l’Inps dell’importo netto di € 2.016,10oltre accessori spettantigli a titolo di ultime tre mensilità (da settembre a novembre 2010), ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 80/1992, del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., cessato l’8 novembre 2010 ed ammesso anche per il suddetto credito allo stato passivo del Fallimento della società datrice, dichiarato dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 27/2013: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato la domanda; 2. al contrario del Tribunale, essa ha ritenuto il decorso del termine di dodici mesi precedenti l’apertura della procedura concorsuale, ai fini della copertura del Fondo di Garanzia in relazione alle ultime tre mensilità non pagate dal datore di lavoro insolvente, dalla richiesta di intervento ispettivo della D.T.L. di Rovigo (1 settembre 2011) per l’attivazione del procedimento ai sensi del d.lgs. 124/2004 concluso con l’emissione della diffida accertativa con efficacia di titolo esecutivo in data 22 marzo 2012, quale atto equiparabile a provvedimento giurisdizionale: e pertanto quale atto diretto a far valere in giudizio il credito del lavoratore; Ric. 2021 n. 13270 sez. ML -ud. 21-06-2022 -3- 3. con atto notificato il 13 maggio 2021, l’Inpsha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. 80/1992, in relazione all’art. 11, primo comma d.lgs. 124/2004, per la erronea decorrenza del termine di dodici mesi, anteriori all’iniziativa giudiziaria volta alla realizzazione del diritto di credito relativo alle ultime tre mensilità (da settembre a novembre 2010) del rapporto del lavoratore alle dipendenze della società datrice, indennizzabili dal Fondo di Garanzia dell’Inps, dalla richiesta di intervento ispettivo, a seguito del quale la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ha attivato il tentativo di “conciliazione monocratica” nei confronti del datore di lavoro (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. il Fondo di garanzia (istituito presso l'INPS e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tremesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C -373\95) non già la data d'apertura della procedura concorsuale, ma (fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale) la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a Ric. 2021 n. 13270 sez. ML -ud. 21-06-2022 -4- far valere in giudizio il credito del lavoratore (Cass. 1 febbraio 2005, n. 1885; 19 maggio 2008, n. 12634) da quella del“la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro”(Cass. 29 luglio 2020, n. 16249, in motivazione, sub p.ti 25, 26 , di annullamento, in applicazione del suddetto principio, della sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo a ritroso degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ivi compresa la richiesta del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. presso la Direzione provinciale del lavoro); 3.1. nel caso di specie, il titolo idoneo sarebbe, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la diffida emessa dal personale ispettivo delle Direzioni del lavoro, nell'ambito dell'attività di vigilanza, qualora emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, nei confronti del datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art. 12, primo comma d.lgs. 124/2004); e ciò perché, nel caso di inutile decorso del termine per la promozione datoriale del tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro (art. 12, secondo comma d.lgs. cit.) o di mancato raggiungimento dell'accordo attestato da apposito verbale,essa acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo (art. 12, terzo comma d.lgs. cit.). Sicché, si tratterebbe di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale in ipotesi espressamente previsto dalla legge, a norma dell’art. 474, secondo comma, n. 1 c.p.c. in data 22 marzo 2012; 3.2. tuttavia, se da tale data di attribuzione, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, di valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo, ben può essere Ric. 2021 n. 13270 sez. ML -ud. 21-06-2022 -5- individuata, in linea generale la decorrenza dei dodici mesi rilevanti ai fini degli ultimi tre coperti dalla Garanzia del Fondo (non tuttavia nel caso di specie, per essere la data del 22 marzo 2012), altrettanto non si può ritenere dalla richiesta di intervento ispettivo della D.T.L. di Rovigo (1 settembre 2011) per l’attivazione del procedimento ai sensi del d.lgs. 124/2004, rispetto alla quale l’amministrazione ha una mera facoltà discrezionale (art. 11, primo comma d.lgs. cit.: “Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può , mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate”); sicché, essendo inconfigurabile un atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratorenella mera sollecitazione di un’attività ispettiva amministrativa, regolata dal procedimento previsto dagli artt. 11 e 12 d.lgs. 124/2004, le ultime tre mensilità rilevanti (da settembre a novembre 2010), ai fini della copertura del Fondo di Garanzia, non rientrano nei dodici mesi precedenti la data di proposizione di un atto d'iniziativa idoneo a far valere in giudizio il credito del lavoratore; 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Venezia in diversa composizione. Ric. 2