CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23107/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato l'assoluzione dal delitto di cui all'art. 610 cod. pen. per particolare tenuità del fatto e la condanna agli effetti civili; considerato che il primo motivo di ricorso - che assume la violazione dell'art. 610 cod. pen. e dell'art. 530 cod. proc. pen. - e il secondo motivo - che deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 111 Cost. nonché il vizio di motivazione, oltre che l'inversione dell'onere probatorio - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospettano con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento della prova senza denunciarne ritualmente in travisamento (che non può essere dedotto mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ed è manifestamente infondato in ordine all'elemento della violenza nel reato in imputazione che, per costante giurisprudenza, «si identifica inqualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione» (Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 - dep. 2016, G., Rv. 266020 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si stima equo liquidare in complessivi euro 3.340,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANc. 2 T2026 9 Ftenzi 2.: ziario .5.unit4 2