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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31243/2026

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ostitutoProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 16 maggio 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 direclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre distinti episodi del reato di cui all’art.10 ter del d. lgs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Castellammare di Stabia eGragnano il 28 dicembre 2015, il 27 dicembre 2016 e il 27 dicembre 2017.Con sentenza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere neiconfronti dell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 2 (riguardanti i fatti del2015 e del 2016) perché estinti per prescrizione e, in ordine al residuo reato di cuial capo 3 (concernente la condotta del 2017), rideterminava la pena in mesi 6 direclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramiteil suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato, evidenziando che il mancato adempimento da parte delricorrente del debito tributario è dipeso dal sopraggiungere di una crisi irreversibileche ha determinato, per l’improvvisa perdita della principale commessa,un’assoluta carenza di liquidità che ha reso inesigibile la prestazione dovuta,avendo l’imputato dato priorità al pagamento del personale e dei fornitori.Con il secondo motivo, si contesta il rigetto della richiesta di sospensione delprocedimento per messa alla prova, risultando non pertinenti i richiami della Corteterritoriale alla ripetitività delle condotte e alla mancata attivazione dell’imputatonell’ottica risarcitoria, posto che, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] ha pagato gran parte deldebito tributario già prima dell’esercizio dell’azione penale e, dall’altro, laconsumazione di più condotte di evasione non è ostativa all’applicazione dell’art.168 bis cod. pen., di cui sarebbe stata fornita dai giudici di merito un’indebitainterpretazione in chiave puramente retributiva.Con il terzo motivo, infine, è stata eccepita l’inosservanza degli art. 157 e 159cod. pen., rilevandosi che, rispetto all’annualità 2016, andava dichiarata laprescrizione del reato, maturata il 27 maggio 2025, non trovando applicazione ladisciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (cd. [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudiziodi colpevolezza dell’imputato non presenta alcun vizio di legittimità.Deve premettersi al riguardo che non è contestata la sussistenza del reato dalpunto di vista oggettivo, essendo pacifico che la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, società di cuiil ricorrente era legale rappresentante, non ha versato, entro il 27 dicembre 2017,l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale riguardantel’anno 2016, per l’importo di euro 374.159 euro (le analoghe condotte relative aglianni 2015 e 2016 sono state dichiarate in appello estinte per prescrizione).Il tema controverso riguarda piuttosto l’asserita scusabilità della condotta omissivache, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dipesa da impreviste einsuperabili circostanze indipendenti dalla volontà dell’imputato.La questione è stata già adeguatamente affrontata dalla Corte di appello (cfr.pagine 6 e 7 della sentenza impugnata) che, sviluppando ulteriormente leconsiderazioni già espresse dal Tribunale (cfr. pagine 5, 6 e 7 della decisione diprimo grado), si è posta sulla scia della consolidata e condivisa affermazione diquesta Corte (cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967, Sez. 3, n. 8352del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 20266 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.259190), secondo cui l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiereil debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, acondizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia ilprofilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investitol’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramiteil ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la provache non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorsenecessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, puravendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suopatrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di unaimprovvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debitoerariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui nonimputabili.

È stato altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Rv.274319) che l’omesso versamento dell’Iva cui all’art. 10 ter del d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 non può essere giustificato, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., dalpagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l’ordine di preferenzain tema di crediti prededucibili, che impone l’adempimento prioritario dei creditida lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod.civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essererichiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condiciocreditorum, al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato.Alla luce di tale premessa, devono escludersi le violazioni di legge e le lacuneargomentative dedotte dalla difesa, avendo la Corte di appello rimarcato, da unlato, la circostanza che la crisi di liquidità era insorta in epoca successiva alleannualità in cui si sono verificate le omissioni fiscali e, dall’altro lato, il fatto che,in base alla documentazione concernente il relativo contenzioso civile, non erastato nemmeno comprovato il mancato pagamento del corrispettivo da parte dellacommittente SDA [OSCURATO:PERSONA], non potendo dunque affermarsi con certezzache il mancato accantonamento sia dipeso da un fatto ingiusto altrui, fermorestando che, a livello probatorio, nulla di rilevante è stato prodotto in ordine aglieventuali tentativi dell’imprenditore di porre rimedio alla carenza di liquidità, di cuiin ogni caso sono rimaste indimostrate l’imprevedibilità e la non imputabilità.Ha poi aggiunto la Corte territoriale che non poteva comunque attribuirsi efficaciascriminante alla scelta dell’imputato di pagare i dipendenti dell’impresa, cuisarebbero stati corrisposti salari per oltre due milioni di euro, risultando peraltrotale circostanza distonica rispetto alla dedotta situazione di dissesto economico.In definitiva, a fronte di un percorso motivazionale privo di incongruenze ecoerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in questa materia, non vi è quindispazio per l’accoglimento delle censure difensive, volte sostanzialmente asuggerire una non consentita rilettura degli elementi probatori, dovendosi ritenereinvece adeguatamente argomentate in sede di merito sia la sussistenza del doloche l’esclusione della forza maggiore rispetto al mancato versamento dell’iva.Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità.2.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo.Al riguardo occorre richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 19350del 15/05/2026, Rv. 290051 e Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883),secondo cui l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova èsubordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità dirieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione diun giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguatamotivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo,sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.Orbene, alla luce di tale impostazione ermeneutica, deve ritenersi che i giudici dimerito abbiano legittimamente disatteso l’istanza difensiva, evidenziando, inmaniera non illogica (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata), che si è al cospettodi reiterate condotte di evasione, la cui ripetitività osta alla formulazione di unaprognosi favorevole, essendosi inoltre a ciò aggiunto che, se è vero che ilrisarcimento integrale del danno non è condizione indispensabile per l’ammissione,tuttavia nel caso di specie andava stigmatizzato il contegno dell’imputato, che nonaveva adeguatamente dato prova di essersi adoperato a tal fine, essendo statiperaltro interrotti gli iniziali versamenti rateali del debito tributario.3.

Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.Occorre in proposito evidenziare che l’unico episodio per il quale è residuatal’affermazione della penale responsabilità penale dell’imputato è stato commessoil 27 dicembre 2017, ossia nella vigenza del regime prescrizionale introdotto dallalegge n. 103 del 2017, dovendosi richiamare in proposito il principio elaboratodalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Rv. 288175), secondo cui la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovverodal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021.

Da ciòdiscende che per il reato commesso il 27 dicembre 2017 la prescrizione matura il27 giugno 2028, restando solo da precisare che la Corte costituzionale, con lasentenza n. 38/26 emessa il 10 febbraio e depositata il 23 marzo 2026, ha esclusoprofili di incostituzionalità rispetto al regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017.4.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse diScarfato deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 22.05.2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ostitutoProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 maggio 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 9 direclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre distinti episodi del reato di cui all’art.10 ter del d. lgs. n. 74 del 2000; fatti commessi in Castellammare di Stabia eGragnano il 28 dicembre 2015, il 27 dicembre 2016 e il 27 dicembre 2017.Con sentenza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere neiconfronti dell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 2 (riguardanti i fatti del2015 e del 2016) perché estinti per prescrizione e, in ordine al residuo reato di cuial capo 3 (concernente la condotta del 2017), rideterminava la pena in mesi 6 direclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramiteil suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato, evidenziando che il mancato adempimento da parte delricorrente del debito tributario è dipeso dal sopraggiungere di una crisi irreversibileche ha determinato, per l’improvvisa perdita della principale commessa,un’assoluta carenza di liquidità che ha reso inesigibile la prestazione dovuta,avendo l’imputato dato priorità al pagamento del personale e dei fornitori.Con il secondo motivo, si contesta il rigetto della richiesta di sospensione delprocedimento per messa alla prova, risultando non pertinenti i richiami della Corteterritoriale alla ripetitività delle condotte e alla mancata attivazione dell’imputatonell’ottica risarcitoria, posto che, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] ha pagato gran parte deldebito tributario già prima dell’esercizio dell’azione penale e, dall’altro, laconsumazione di più condotte di evasione non è ostativa all’applicazione dell’art.168 bis cod. pen., di cui sarebbe stata fornita dai giudici di merito un’indebitainterpretazione in chiave puramente retributiva.Con il terzo motivo, infine, è stata eccepita l’inosservanza degli art. 157 e 159cod. pen., rilevandosi che, rispetto all’annualità 2016, andava dichiarata laprescrizione del reato, maturata il 27 maggio 2025, non trovando applicazione ladisciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (cd. [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudiziodi colpevolezza dell’imputato non presenta alcun vizio di legittimità.Deve premettersi al riguardo che non è contestata la sussistenza del reato dalpunto di vista oggettivo, essendo pacifico che la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, società di cuiil ricorrente era legale rappresentante, non ha versato, entro il 27 dicembre 2017,l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale riguardantel’anno 2016, per l’importo di euro 374.159 euro (le analoghe condotte relative aglianni 2015 e 2016 sono state dichiarate in appello estinte per prescrizione).Il tema controverso riguarda piuttosto l’asserita scusabilità della condotta omissivache, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dipesa da impreviste einsuperabili circostanze indipendenti dalla volontà dell’imputato.La questione è stata già adeguatamente affrontata dalla Corte di appello (cfr.pagine 6 e 7 della sentenza impugnata) che, sviluppando ulteriormente leconsiderazioni già espresse dal Tribunale (cfr. pagine 5, 6 e 7 della decisione diprimo grado), si è posta sulla scia della consolidata e condivisa affermazione diquesta Corte (cfr. Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967, Sez. 3, n. 8352del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 20266 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.259190), secondo cui l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiereil debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, acondizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia ilprofilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investitol’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramiteil ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la provache non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorsenecessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, puravendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suopatrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di unaimprovvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debitoerariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui nonimputabili. È stato altresì precisato (cfr. Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Rv.274319) che l’omesso versamento dell’Iva cui all’art. 10 ter del d.lgs. 10 marzo2000, n. 74 non può essere giustificato, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., dalpagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l’ordine di preferenzain tema di crediti prededucibili, che impone l’adempimento prioritario dei creditida lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod.civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essererichiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condiciocreditorum, al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato.Alla luce di tale premessa, devono escludersi le violazioni di legge e le lacuneargomentative dedotte dalla difesa, avendo la Corte di appello rimarcato, da unlato, la circostanza che la crisi di liquidità era insorta in epoca successiva alleannualità in cui si sono verificate le omissioni fiscali e, dall’altro lato, il fatto che,in base alla documentazione concernente il relativo contenzioso civile, non erastato nemmeno comprovato il mancato pagamento del corrispettivo da parte dellacommittente SDA [OSCURATO:PERSONA], non potendo dunque affermarsi con certezzache il mancato accantonamento sia dipeso da un fatto ingiusto altrui, fermorestando che, a livello probatorio, nulla di rilevante è stato prodotto in ordine aglieventuali tentativi dell’imprenditore di porre rimedio alla carenza di liquidità, di cuiin ogni caso sono rimaste indimostrate l’imprevedibilità e la non imputabilità.Ha poi aggiunto la Corte territoriale che non poteva comunque attribuirsi efficaciascriminante alla scelta dell’imputato di pagare i dipendenti dell’impresa, cuisarebbero stati corrisposti salari per oltre due milioni di euro, risultando peraltrotale circostanza distonica rispetto alla dedotta situazione di dissesto economico.In definitiva, a fronte di un percorso motivazionale privo di incongruenze ecoerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in questa materia, non vi è quindispazio per l’accoglimento delle censure difensive, volte sostanzialmente asuggerire una non consentita rilettura degli elementi probatori, dovendosi ritenereinvece adeguatamente argomentate in sede di merito sia la sussistenza del doloche l’esclusione della forza maggiore rispetto al mancato versamento dell’iva.Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo.Al riguardo occorre richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 19350del 15/05/2026, Rv. 290051 e Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883),secondo cui l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova èsubordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità dirieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione diun giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguatamotivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo,sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.Orbene, alla luce di tale impostazione ermeneutica, deve ritenersi che i giudici dimerito abbiano legittimamente disatteso l’istanza difensiva, evidenziando, inmaniera non illogica (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata), che si è al cospettodi reiterate condotte di evasione, la cui ripetitività osta alla formulazione di unaprognosi favorevole, essendosi inoltre a ciò aggiunto che, se è vero che ilrisarcimento integrale del danno non è condizione indispensabile per l’ammissione,tuttavia nel caso di specie andava stigmatizzato il contegno dell’imputato, che nonaveva adeguatamente dato prova di essersi adoperato a tal fine, essendo statiperaltro interrotti gli iniziali versamenti rateali del debito tributario.3. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.Occorre in proposito evidenziare che l’unico episodio per il quale è residuatal’affermazione della penale responsabilità penale dell’imputato è stato commessoil 27 dicembre 2017, ossia nella vigenza del regime prescrizionale introdotto dallalegge n. 103 del 2017, dovendosi richiamare in proposito il principio elaboratodalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025,Rv. 288175), secondo cui la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovverodal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021. Da ciòdiscende che per il reato commesso il 27 dicembre 2017 la prescrizione matura il27 giugno 2028, restando solo da precisare che la Corte costituzionale, con lasentenza n. 38/26 emessa il 10 febbraio e depositata il 23 marzo 2026, ha esclusoprofili di incostituzionalità rispetto al regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017.4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse diScarfato deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 22.05.2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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