CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19489-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/01/2022 R.G.N. 116/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.19489/2022 Cron. Rep. Ud.21/01/2025 CC Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1935/18 del tribunale di Salerno condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto del 5 settembre 2023 depositato in questo giudizio, con il quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso per accordo tra le parti. Il controricorrente,col medesimo atto del 5 settembre 2023, ha pure dichiarato di accettare la predetta rinunzia. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così