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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41329/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 53/RG 21721 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per - ii delitto di detenzione di sostanza stupefacente emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello inerente alla pena; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti alla stregua del principio secondo il qca;e : in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le dogIlw: relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai cai all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena, salvo le ipotesi illegalità, Le. pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista per legge (ci'r . motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, m del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso cr: - conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/ 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 53/RG 21721 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per - ii delitto di detenzione di sostanza stupefacente emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello inerente alla pena; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti alla stregua del principio secondo il qca;e : in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le dogIlw: relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai cai all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena, salvo le ipotesi illegalità, Le. pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista per legge (ci'r . motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, m del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso cr: - conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/ 202
Sentenza Cassazione n. 41329/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris