Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22705/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13098/2020R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del controricorso. –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 5439/09/2019, depositata il 3 0 . 12 .20 1 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Milano accoglieva il ricors o propost o dall a [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’atto di irrogazione delle sanzioni n. 278100-552-2014, prot.

Oggetto: Tributi–Dazi n. 60518RU, emesso dall’Ufficio doganale di Milano 2, a seguito della revisione dell’accertamento riguardante alcune importazioni effettuate dal predetto spedizioniere doganale nel periodo gennaio – febbraio 2012, per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , per la mancata inclusione, nel valore della merce dichia rat o in dogana, del corrispettivo relativo alle royaltiescorrisposte ai licenzianti, titolari dei marchi dei prodotti importati; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rilevando che: - il primo giudice aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] , ritenendo che il prodromico avviso di accertamento, che era stato annullato in primo grado, fosse privo di adeguata motivazione e che, pert anto, non potesseassurgere a presupposto per l’irrogazione della sanzione; - l’ADM si era limitata a censurare la sentenza di primo grado argomentando solo sulla legittimità d ell’avviso di rettifica , senza considerare l’atto di irrogazione dellesanzioni e la responsabilità dello spedizioniere; - il motivo sulle sanzioni, propost o solo con la successiva memoria depositata in appello, era inammissibile, in quanto nuovo; - l’ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; -la società contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione d egli artt. 53, 54 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’appello non avesse riguardato l’atto di irrogazione delle sanzioni; -il motivo è fondato nei termini di seguito precisati ;- occorre premettere che, secondo la giurisprudenza ormai costa nte di questa Corte, nel processo tributario, l'art. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, non essendo sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (ex multis, Cass. 27/07/2021, nn. 21437 e 21438); - tale disposizione, tuttavia, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del citato d.lgs. e 346 del codice di rito, rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (ex multis, Cass. 6/06/2018, n. 14534); -chiarito tale aspetto, nella specie si trattava verificare la sussistenza non di questioni non riproposte, bensì di statuizioni non impugnate (e, quindi, passate in giudicato), accertando l’ambito del devolutum sulla base dell’atto di appello, alla luce dell’eventuale violazione di norme processuali e, segnatamente, dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante la specificità dei motivi che, nel con tenzioso tributario possono essere ricavati (anche per implicito, purchè in maniera univoca) da tutto l’atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass. 24/01/2007, n. 1545); - la CTR ha rigettato l'appello, ritenendo che l'ADM non avesse articolato alcun motivo di appello sulle sanzioni irrogate, ma si fosse limitata a censurare la sentenza di primo grado sul tema della dichiarazione di valore in dogana e delle royalties, formulando le doglianze in ordine allesanzioni soltanto con la memoria difensiva; - in realtà, il giudice di appello non ha tenuto conto del fatto che , poichè il ricorso originario della contribuente sulle sanzioni era stato accolto per carenza di motivazione del prodromico avviso di accertamento, l'appello aveva attinto l'atto presupposto soltanto per l'incidenza riflessa sull'atto conseguenziale, del quale esso costituiva l'antecedente funzionale(Cass. 6/12/2021, n. 38550); - del resto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel processo tributario, in ragione della sua natura di processo di impugnazione di atti autoritativi dell’Amministrazione finanziaria, le ragioni poste a base dell'atto impugnato (che contiene l'enunciazione di dette ragioni, oltre che dei relativi presupposti di fatto, stabilendo, nel contempo, i limiti dell'oggetto del giudizio) si intendono acquisite agli atti del processo, con la conseguenza che l'Amministrazione, qualora in primo grado le questioni di merito poste a fondamento dell'atto impugnato non siano state esaminate in quanto ritenute assorbite dall'accoglimento di altre questioni preliminari proposte dal contribuente, non ha l'onere di riproporle nell'atto di appello, potendo esse ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'Amministrazione stessa; che ciò non comporta alcuna violazione del principio costituzionale della parità delle parti, in quanto la diversità di regime del contenuto dell'atto di appello, a seconda che appellante sia l’Amministrazione ovvero il contribuente (tenuto alla specifica riproposizione delle questioni assorbite), deriva - e trova in ciò razionale giustificazione - dalla suddetta natura impugnatoria del processo tributario, nel quale il contribuente mira all'annullamento dell'atto impositivo attraverso la denuncia di specifici vizi e l'Amministrazione al suo mantenimento (Cass. n. 3330/2008; n.16049/2005; n. 12700/2001); - n ella specie, peraltro, con l'atto di appello l'Amministrazione finanziaria aveva ribadito la legittimità del proprio operato e chiesto espressamente, in riforma della sentenza di primogrado, la conferma dell'atto impugnato, come risulta dalle parti riportate nel ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13098/2020R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del controricorso. –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 5439/09/2019, depositata il 3 0 . 12 .20 1 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Milano accoglieva il ricors o propost o dall a [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’atto di irrogazione delle sanzioni n. 278100-552-2014, prot. Oggetto: Tributi–Dazi n. 60518RU, emesso dall’Ufficio doganale di Milano 2, a seguito della revisione dell’accertamento riguardante alcune importazioni effettuate dal predetto spedizioniere doganale nel periodo gennaio – febbraio 2012, per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , per la mancata inclusione, nel valore della merce dichia rat o in dogana, del corrispettivo relativo alle royaltiescorrisposte ai licenzianti, titolari dei marchi dei prodotti importati; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), rilevando che: - il primo giudice aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] , ritenendo che il prodromico avviso di accertamento, che era stato annullato in primo grado, fosse privo di adeguata motivazione e che, pert anto, non potesseassurgere a presupposto per l’irrogazione della sanzione; - l’ADM si era limitata a censurare la sentenza di primo grado argomentando solo sulla legittimità d ell’avviso di rettifica , senza considerare l’atto di irrogazione dellesanzioni e la responsabilità dello spedizioniere; - il motivo sulle sanzioni, propost o solo con la successiva memoria depositata in appello, era inammissibile, in quanto nuovo; - l’ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; -la società contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione d egli artt. 53, 54 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’appello non avesse riguardato l’atto di irrogazione delle sanzioni; -il motivo è fondato nei termini di seguito precisati ;- occorre premettere che, secondo la giurisprudenza ormai costa nte di questa Corte, nel processo tributario, l'art. 56 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, non essendo sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (ex multis, Cass. 27/07/2021, nn. 21437 e 21438); - tale disposizione, tuttavia, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del citato d.lgs. e 346 del codice di rito, rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (ex multis, Cass. 6/06/2018, n. 14534); -chiarito tale aspetto, nella specie si trattava verificare la sussistenza non di questioni non riproposte, bensì di statuizioni non impugnate (e, quindi, passate in giudicato), accertando l’ambito del devolutum sulla base dell’atto di appello, alla luce dell’eventuale violazione di norme processuali e, segnatamente, dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante la specificità dei motivi che, nel con tenzioso tributario possono essere ricavati (anche per implicito, purchè in maniera univoca) da tutto l’atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass. 24/01/2007, n. 1545); - la CTR ha rigettato l'appello, ritenendo che l'ADM non avesse articolato alcun motivo di appello sulle sanzioni irrogate, ma si fosse limitata a censurare la sentenza di primo grado sul tema della dichiarazione di valore in dogana e delle royalties, formulando le doglianze in ordine allesanzioni soltanto con la memoria difensiva; - in realtà, il giudice di appello non ha tenuto conto del fatto che , poichè il ricorso originario della contribuente sulle sanzioni era stato accolto per carenza di motivazione del prodromico avviso di accertamento, l'appello aveva attinto l'atto presupposto soltanto per l'incidenza riflessa sull'atto conseguenziale, del quale esso costituiva l'antecedente funzionale(Cass. 6/12/2021, n. 38550); - del resto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel processo tributario, in ragione della sua natura di processo di impugnazione di atti autoritativi dell’Amministrazione finanziaria, le ragioni poste a base dell'atto impugnato (che contiene l'enunciazione di dette ragioni, oltre che dei relativi presupposti di fatto, stabilendo, nel contempo, i limiti dell'oggetto del giudizio) si intendono acquisite agli atti del processo, con la conseguenza che l'Amministrazione, qualora in primo grado le questioni di merito poste a fondamento dell'atto impugnato non siano state esaminate in quanto ritenute assorbite dall'accoglimento di altre questioni preliminari proposte dal contribuente, non ha l'onere di riproporle nell'atto di appello, potendo esse ritenersi sottratte al dibattito processuale soltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'Amministrazione stessa; che ciò non comporta alcuna violazione del principio costituzionale della parità delle parti, in quanto la diversità di regime del contenuto dell'atto di appello, a seconda che appellante sia l’Amministrazione ovvero il contribuente (tenuto alla specifica riproposizione delle questioni assorbite), deriva - e trova in ciò razionale giustificazione - dalla suddetta natura impugnatoria del processo tributario, nel quale il contribuente mira all'annullamento dell'atto impositivo attraverso la denuncia di specifici vizi e l'Amministrazione al suo mantenimento (Cass. n. 3330/2008; n.16049/2005; n. 12700/2001); - n ella specie, peraltro, con l'atto di appello l'Amministrazione finanziaria aveva ribadito la legittimità del proprio operato e chiesto espressamente, in riforma della sentenza di primogrado, la conferma dell'atto impugnato, come risulta dalle parti riportate nel ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di s
Sentenza Cassazione n. 22705/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris