CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 00624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26828-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell'omonima ditta individuale e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - Oggetto R.G.N.26828/2018 Cron. Rep. Ud.30/11/2023 CC avverso la sentenza n. 675/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/07/2018 R.G.N. 482/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 5.7.2018 n. 675, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame, proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito notificato dall’Istituto previdenziale dell’importo di € 7.684,61, per omesso versamento dei contributi a percentuale relativi ai redditi di partecipazione alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., maturati da [OSCURATO:PERSONA], figlia coadiuvante di [OSCURATO:PERSONA], e socia accomandante della predetta società, distinta da quella del padre, artigiano titolare di tipografia, presso cui, come detto, [OSCURATO:PERSONA] era coadiuvante. Il tribunale riteneva che [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuto a inserire nella base imponibile anche i redditi percepiti dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], per la partecipazione all’attività della compagine [OSCURATO:SOCIETA]. alla qualeegli era estraneo. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’Inps, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 3-bis del D . L . n. 384/92, conv. in legge n. 438/92, a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 233/90 (artigiani ed esercenti attività commerciali) fosse rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, prodotti nello stesso anno di riferimento dei contributi. Per la Corte di merito, alla stregua della legge n. 438 cit., il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti andava calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, come del resto chiarito dalla circolare Inps n. 102 del 12 giugno 2003. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge 463/59, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che, ai sensi della predetta norma, sussiste l’obbligo di contribuzione, per il familiare imprenditore artigiano , a condizione, tuttavia, che il coadiutore non sia titolare o contitolare di impresa già tenuta al versamento dei contributi. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1173 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento all’inesistenza, nella specie, di qualsivoglia obbligazione solidale: in buona sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non essere legittimato passivo per la richiesta d’imposizione contributiva, in quanto non era tenuto al pagamento in solido della contribuzione previdenziale a percentuale, riferita a [OSCURATO:PERSONA] per i redditi maturati da quest’ultima in ragione della partecipazione ad altra società. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2313 comma 1, 2320, 2697 cc. e degli artt. 1 e 5 della legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 o n. 5 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che i redditi prodotti da [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandante della società [OSCURATO:SOCIETA]., fossero soggetti a contribuzione, quando, invece, si trattava di redditi da capitale e non di redditi derivanti da prestazione, anche solo di fatto, di attività lavorativa (che, peraltro, avrebbe dovuto essere provata dall’Inps). Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione della consulenza tecnica svolta in primo grado e/o conseguentemente per mancata applicazione dell’art. 1176 e 1256 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e/o n. 5 c.p.c. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di esame congiunto, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986); ne consegue che vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge di titolare di impresa individuale prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di s.a.s. svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari” (Cass. nn. 18892/23; v., fra le altre, Cass. n.25732/23). Nella specie, pertanto, [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto d’imposta, avrebbe dovuto versare, salvo rivalsa, la contribuzione per la figlia coadiuvante anche per i redditi da capitale percepiti da quest’ultima, quale socia accomandante di altra società in accomandita semplice, e ciò perché era tenuto a versare la contribuzione rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, prodotti nello stesso anno a cui i contributi si riferivano. Pertanto, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, e dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, l’unico obbligato al pagamento della contribuzione previdenziale dovuta è il titolare dell’impresa artigiana, mentre nei rapporti interni fra questi e i propri familiari coadiuvanti, opera il diritto di rivalsa del primo sui secondi. La base imponibile, sulla quale calcolare i contributi, ricomprende, dunque, la totalità dei redditi d’impresa prodotti, ivi compresi i redditi da capitale conseguiti dalla socia accomandante. Il quarto motivo è inammissibile perché censura la valutazione di elementi istruttori, questione di competenza esclusiva del giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (Cass. n. 27000/16). Il motivo è, altresì, inammissibile perché non si confronta con l’effettiva statuizione della Corte del merito,che non attiene al più o meno corretto calcolo dell’importo contributivo da esigere dal Cinquemani, ma al fatto che occorreva tener conto, nella base imponibile reddituale, da cui scaturiva l’importo contributivo esigibile, anche di quanto richiesto con l’avviso di addebito, connesso al reddito derivante dalla partecipazione societaria. In conclusione, il ricorso è da rigettare. Atteso il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, le spese si compensano. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contrib