CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 1984
Cassazione n. 19557/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del TRIBUNALE di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .c7Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 18-ter, 69, 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 2, 3, 25, 111 Cost., 3,6 e 8 Cedu, e al vizio di motivazione in relazione alle ragioni del parziale oscuramento della missiva oggetto di trattenimento non chiaramente specificate, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondate e meramente rivalutative. E ciò a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento impugnato, in cui il Tribunale di Messina, accogliendo parzialmente il reclamo avverso il trattenimento della missiva indirizzata al detenuto da [OSCURATO:PERSONA] e pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto, ha rilevato che, malgrado le allegazioni del reclamante (tra cui la visura camerale dimostrativa dell'attività di macellaio di [OSCURATO:PERSONA] e le missive che hanno superato il visto di censura, da cui si ricava che l'argomento della "carne" sia noto al detenuto e regolarmente trattato nella corrispondenza intercorsa), nel caso specifico ricorrono elementi eccentrici rispetto a quello letterale trattato, tali da far ritenere che il contenuto effettivo della missiva trascenda la mera fornitura della carne, risultando l'argomento della "carne" inframezzato dal riferimento a questioni che richiedono una manifestazione di volontà; e che la tutela delle esigenze poste a fondamento del provvedimento di trattenimento può essere assicurata oscurando parzialmente la missiva nella parte segnalata dalla nota dell'[OSCURATO:PERSONA] di detta [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 2024, così da non rendere sproporzionata la limitazione alla libertà di corrispondenza del detenuto. Considerato, pertanto, che a fronte di dette argomentazioni, facenti correttamente leva sul pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nel caso di trasmissione integrale delle missiva, il ricorso, che insiste su una lettura alternativa della stessa, che, proprio perché non avente contenuto illecito, non andava parzialmente oscurata, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] eTh 2