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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26434/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria ARIO:t, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano appello avverso la sentenza emessa dai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 ottobre 2024, di condanna di entrambi alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 674 cod. pen.

La Corte di appello di Catanzaro, richiamato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile, in ragione del disposto di cui 568, comma 5, cod. proc. pen.

Tanto premesso, l'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce l'assenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, e comunque la carenza totale di prove sul punto.

L'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione della sentenza e, comunque, chiede dichiararsi la prescrizione del reato, contestato come consumato in data 17 gennaio 2019.

La Procura Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi le impugnazioni, riqualificate come ricorsi, sono inammissibili. 1.1 Quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è inammissibile per inammissibilità delle censure articolate, interamente formulate quali motivi di appello, che, pertanto, oltre a non corrispondere al catalogo dei motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., risultano articolate interamente in fatto, con rinvio ad una serie di elementi di prova (relazione della [OSCURATO:PERSONA], verbale di sopralluogo e sequestro ad opera della Capitaneria di Porto, dichiarazione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], rilevazioni fotografiche, analisi di laboratorio su campioni prelevati, dichiarazioni dei teste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed ancora esiti di ulteriori sopralluoghi) neppure allegati all'atto di impugnazione che, per l'effetto, non risponde alle esigenze di specificità richieste dalla legge.

2. Quanto allo [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione è inammissibile in ragione della relativa presentazione, sebbene come atto di appello, con sottoscrizione di difensore non iscritto all'Albo speciale degli avvocati cassazionisti: sul punto si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un difensore non iscritto nell'Albo speciale della Suprema Corte, anche nel caso di riqualificazione in ricorso di un atto di appello, posto che l'istituto della conversione dell'impugnazione non comporta deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, di cui dev 2rispettare i requisiti di forma e di sostanza. (Sez. 6, n. 300 del 09/12/2025, dep. 2026, Alfieri, Rv. 289122 - 01).

In particolare, la "regula iuris" che prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da parte di difensore iscritto nell'apposito Albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 - 01): la "ratio" di tale decisione risiede nella considerazione che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non consente di derogare alle norme regolatrici dell'impugnazione, in particolare per quello che concerne l'esclusiva legittimazione a impugnare a mezzo di un difensore cd. cassazionista (Sez.

U, n. 31297 del 16 luglio 2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01; Sez. 1, n. 38293 del 16 settembre 2004, Oliari, Rv. 229737 - 01), giungendosi altrimenti ad un diverso regime processuale, non giustificato, rispetto al caso di presentazione del corretto strumento di impugnazione, tuttavia, parimenti, sottoscritto da difensore non abilitato.

In carenza di valida instaurazione del rapporto processuale, è preclusa a questa Corte ogni valutazione in ordine alla dedotta prescrizione maturata in data successiva alla sentenza di primo grado, tenuto conto dei periodi di sospensione del dibattimento allo scopo rilevanti ed indicati nella sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria ARIO:t, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano appello avverso la sentenza emessa dai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 ottobre 2024, di condanna di entrambi alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. La Corte di appello di Catanzaro, richiamato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile, in ragione del disposto di cui 568, comma 5, cod. proc. pen. Tanto premesso, l'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce l'assenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato, e comunque la carenza totale di prove sul punto. L'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione della sentenza e, comunque, chiede dichiararsi la prescrizione del reato, contestato come consumato in data 17 gennaio 2019. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi le impugnazioni, riqualificate come ricorsi, sono inammissibili. 1.1 Quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è inammissibile per inammissibilità delle censure articolate, interamente formulate quali motivi di appello, che, pertanto, oltre a non corrispondere al catalogo dei motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., risultano articolate interamente in fatto, con rinvio ad una serie di elementi di prova (relazione della [OSCURATO:PERSONA], verbale di sopralluogo e sequestro ad opera della Capitaneria di Porto, dichiarazione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], rilevazioni fotografiche, analisi di laboratorio su campioni prelevati, dichiarazioni dei teste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed ancora esiti di ulteriori sopralluoghi) neppure allegati all'atto di impugnazione che, per l'effetto, non risponde alle esigenze di specificità richieste dalla legge. 2. Quanto allo [OSCURATO:PERSONA], l'impugnazione è inammissibile in ragione della relativa presentazione, sebbene come atto di appello, con sottoscrizione di difensore non iscritto all'Albo speciale degli avvocati cassazionisti: sul punto si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un difensore non iscritto nell'Albo speciale della Suprema Corte, anche nel caso di riqualificazione in ricorso di un atto di appello, posto che l'istituto della conversione dell'impugnazione non comporta deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, di cui dev 2rispettare i requisiti di forma e di sostanza. (Sez. 6, n. 300 del 09/12/2025, dep. 2026, Alfieri, Rv. 289122 - 01). In particolare, la "regula iuris" che prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da parte di difensore iscritto nell'apposito Albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 - 01): la "ratio" di tale decisione risiede nella considerazione che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non consente di derogare alle norme regolatrici dell'impugnazione, in particolare per quello che concerne l'esclusiva legittimazione a impugnare a mezzo di un difensore cd. cassazionista (Sez. U, n. 31297 del 16 luglio 2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01; Sez. 1, n. 38293 del 16 settembre 2004, Oliari, Rv. 229737 - 01), giungendosi altrimenti ad un diverso regime processuale, non giustificato, rispetto al caso di presentazione del corretto strumento di impugnazione, tuttavia, parimenti, sottoscritto da difensore non abilitato. In carenza di valida instaurazione del rapporto processuale, è preclusa a questa Corte ogni valutazione in ordine alla dedotta prescrizione maturata in data successiva alla sentenza di primo grado, tenuto conto dei periodi di sospensione del dibattimento allo scopo rilevanti ed indicati nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
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