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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22624/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita come da requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto contestatogli ai sensi dell'art. 217 legge fall, per avere aggravato il dissesto della srl [OSCURATO:PERSONA] omettendo di chiederne il fallimento, che era stato.

Poi dichiarato con sentenza del 13 febbraio 2012, per l'intervenuta prescrizione dello stesso, e ne confermava la responsabilità per il residuo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'imputato era già stato assolto in prime cure), rideterminando la pena principale e le pene accessorie nelle misure indicate in dispositivo.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie cesure in sei motivi.

2.1. Con il primo lamenta il difetto di correlazione tra la sentenza del Tribunale ed il dispositivo letto in udienza, posto che in motivazione si era detto che l'imputato doveva essere assolto dal delitto di bancarotta patrimoniale, assoluzione non sancita in dispositivo.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte territoriale aveva omesso di considerare gli atti di disposizione patrimoniale provenienti dall'imputato ed effettuati con proprie risorse a favore della fallita, tra i quali spiccava l'assunzione, insieme ai soci ed a una terza persona, tale Pancera, di una fidejussione a garanzia delle operazioni bancarie fino alla concorrenza di euro 75mila.

2.3. Con il terzo motivo eccepisce il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale aveva fondato la conferma della responsabilità dell'imputato per le condotte distrattive sull'assenza di riscontri documentali di tali corresponsioni, dimenticando così che il prevenuto, dimessosi dalla carica di amministratore, non avrebbe potuto ricercarli nel compendio contabile, al quale non poteva più accedere.

Peraltro, dalla lettura delle causali bancarie dei prelievi, si rilevava come l'erogazione di euro 22.900 fosse stata, invece, giustificata dalle finalità di impresa.2.4.

Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all'asserita distrazione in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di euro 42.900 euro, che, quale dipendente della fallita, aveva diritto ad essere remunerato, ed il travisamento della prova documentale in ordine alla ritenuta distrazione di 50mila euro in favore dello stesso imputato, costituendo, invece, la stessa, il suo compenso da amministratore, legittimamente incassato in ragione di specifica delibera assembleare.

Del resto in quel periodo, la società era pienamente attiva e contava decine di dipendenti.

2.5. Con il quinto ed il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla durata delle pene accessorie.

Il ricorrente ne lamenta l'eccessività, illogicamente giustificata in relazione alla qualità professionale dell'imputato e la violazione di legge quanto alla mancata riduzione delle stesse per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che appare evidente come, al punto 6 della motivazione, il Tribunale avesse commesso un mero materiale ed intendesse assolvere l'imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e non da quello di bancarotta patrimoniale, tanto che, ai punti da 2 a 4, ne aveva motivata la responsabilità.

Il dispositivo era conseguente alla motivazione, così intesa (di assoluzione dalla bancarotta documentale e di condanna per la bancarotta patrimoniale).

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo - spesi sulla declaratoria di responsabilità per il delitto di bancarotta patrimoniale - sono tutti inammissibili perché sono interamente versati in fatto e non tengono così conto del perimetro del sindacato di legittimità che deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri della Corte la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il curatore avesse accertato la presenza di prelievi da parte dell'imputato per euro 22.900 e di erogazioni a favore del medesimo per euro 50.000 e che, per i primi, non era stata fornita giustificazione alcuna (e quella suggerita, la remunerazione ai dipendenti, appariva incongrua rispetto al ristretto periodo di tempo nel quale erano stati operati) e che, per i secondi, non era stata individuata alcuna delibera assembleare che li giustificasse, anche considerando lo stato di grave crisi finanziaria in cui, già da allora, versava la società poi fallita.

Quanto, poi, alle somme di denaro pervenute al [OSCURATO:PERSONA], le medesime causali dei versamenti escludevano che fossero state corrisposte a titolo di stipendi in corso.

"s1.12.1h

3. Il epeeptiD-iid il quinafi-cTt-i-vo sono manifestamente infondati considerando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Quanto alla durata delle pene accessorie si è già avuto modo di precisare che, in tema di giudizio abbreviato, la diminuente speciale di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, sia per la chiara lettera della norma citata, sia per la natura e la funzione delle pene accessorie, diverse rispetto all'assetto ordinamentale della pena principale (Sez. 1, n. 21906 del 18/05/2021, Spinabelli, Rv. 281390).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita come da requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto contestatogli ai sensi dell'art. 217 legge fall, per avere aggravato il dissesto della srl [OSCURATO:PERSONA] omettendo di chiederne il fallimento, che era stato. Poi dichiarato con sentenza del 13 febbraio 2012, per l'intervenuta prescrizione dello stesso, e ne confermava la responsabilità per il residuo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'imputato era già stato assolto in prime cure), rideterminando la pena principale e le pene accessorie nelle misure indicate in dispositivo. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie cesure in sei motivi. 2.1. Con il primo lamenta il difetto di correlazione tra la sentenza del Tribunale ed il dispositivo letto in udienza, posto che in motivazione si era detto che l'imputato doveva essere assolto dal delitto di bancarotta patrimoniale, assoluzione non sancita in dispositivo. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale aveva omesso di considerare gli atti di disposizione patrimoniale provenienti dall'imputato ed effettuati con proprie risorse a favore della fallita, tra i quali spiccava l'assunzione, insieme ai soci ed a una terza persona, tale Pancera, di una fidejussione a garanzia delle operazioni bancarie fino alla concorrenza di euro 75mila. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale aveva fondato la conferma della responsabilità dell'imputato per le condotte distrattive sull'assenza di riscontri documentali di tali corresponsioni, dimenticando così che il prevenuto, dimessosi dalla carica di amministratore, non avrebbe potuto ricercarli nel compendio contabile, al quale non poteva più accedere. Peraltro, dalla lettura delle causali bancarie dei prelievi, si rilevava come l'erogazione di euro 22.900 fosse stata, invece, giustificata dalle finalità di impresa.2.4. Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all'asserita distrazione in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di euro 42.900 euro, che, quale dipendente della fallita, aveva diritto ad essere remunerato, ed il travisamento della prova documentale in ordine alla ritenuta distrazione di 50mila euro in favore dello stesso imputato, costituendo, invece, la stessa, il suo compenso da amministratore, legittimamente incassato in ragione di specifica delibera assembleare. Del resto in quel periodo, la società era pienamente attiva e contava decine di dipendenti. 2.5. Con il quinto ed il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla durata delle pene accessorie. Il ricorrente ne lamenta l'eccessività, illogicamente giustificata in relazione alla qualità professionale dell'imputato e la violazione di legge quanto alla mancata riduzione delle stesse per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che appare evidente come, al punto 6 della motivazione, il Tribunale avesse commesso un mero materiale ed intendesse assolvere l'imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e non da quello di bancarotta patrimoniale, tanto che, ai punti da 2 a 4, ne aveva motivata la responsabilità. Il dispositivo era conseguente alla motivazione, così intesa (di assoluzione dalla bancarotta documentale e di condanna per la bancarotta patrimoniale). 2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo - spesi sulla declaratoria di responsabilità per il delitto di bancarotta patrimoniale - sono tutti inammissibili perché sono interamente versati in fatto e non tengono così conto del perimetro del sindacato di legittimità che deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri della Corte la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il curatore avesse accertato la presenza di prelievi da parte dell'imputato per euro 22.900 e di erogazioni a favore del medesimo per euro 50.000 e che, per i primi, non era stata fornita giustificazione alcuna (e quella suggerita, la remunerazione ai dipendenti, appariva incongrua rispetto al ristretto periodo di tempo nel quale erano stati operati) e che, per i secondi, non era stata individuata alcuna delibera assembleare che li giustificasse, anche considerando lo stato di grave crisi finanziaria in cui, già da allora, versava la società poi fallita. Quanto, poi, alle somme di denaro pervenute al [OSCURATO:PERSONA], le medesime causali dei versamenti escludevano che fossero state corrisposte a titolo di stipendi in corso. "s1.12.1h 3. Il epeeptiD-iid il quinafi-cTt-i-vo sono manifestamente infondati considerando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Quanto alla durata delle pene accessorie si è già avuto modo di precisare che, in tema di giudizio abbreviato, la diminuente speciale di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, sia per la chiara lettera della norma citata, sia per la natura e la funzione delle pene accessorie, diverse rispetto all'assetto ordinamentale della pena principale (Sez. 1, n. 21906 del 18/05/2021, Spinabelli, Rv. 281390). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000
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