CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21409/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 870/2024,depositata il 22/03/2024, notificata il 4/4/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026La signora [OSCURATO:PERSONA]Angelo proponeva opposizione avverso il decreto n.2119/2021 emesso dal Tribunale di Como, con il quale le era statoingiunto, quale fideiussore del figlio signor [OSCURATO:PERSONA], ilpagamento, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro47.936,12, oltre agli interessi, quale residuo di un finanziamentochirografario di euro 50.000,00 erogato al debitore principale in data 26gennaio 2012.A fondamento dell’opposizione, la D’angelo eccepiva il difetto dilegittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla societàingiungente, deducendo la mancata prova delle plurime cessioni el’inidoneità degli estratti dei numeri della [OSCURATO:PERSONA] recanti gliavvisi di cessione all’identificazione del credito controverso quale creditoricompreso tra quelli ceduti.Deduceva altresì:- l’impossibilità di verificare i rapporti ceduti mediante i siti indicati negliavvisi, in quanto inattivi, come da schermate prodotte;- l’illegittimità dell’attività di riscossione dei crediti cartolarizzati ovesvolta da soggetti non iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B., invocando l’art. 2della l. n. 130/1999 e richiamando, in tal senso, l’aggiornamento dellacircolare n. 288/2015 della Banca d’Italia;- la nullità della fideiussione ai sensi dell’art. 1418 c.c., deducendo laconformazione del testo allo schema uniforme ABI e la riproduzione, inparticolare, delle clausole ritenute illegittime dal provvedimento dellaBanca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005;- la nullità ex art. 1419 c.c., anche alla luce della giurisprudenza dilegittimità richiamata nell’atto, e sosteneva che la caducazione delleclausole avrebbe travolto la deroga all’art. 1957 c.c., con conseguentereviviscenza del termine di decadenza previsto da tale norma;Numero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026- la decadenza del creditore dall’azione nei confronti del fideiussore,assumendo che la scadenza dell’asserita obbligazione si sarebbe verificatail 13 agosto 2013 e che, nondimeno, la banca non avrebbe agitogiudizialmente contro il debitore principale, né avrebbe coltivato condiligenza iniziative giudiziarie, essendo stato il ricorso monitorio propostosolo a distanza di anni;- la vessatorietà delle clausole incidenti sulla facoltà di opporre eccezioni,invocando tanto l’art. 1341 c.c. quanto l’art. 33, secondo comma, lett. t),del Codice del consumo, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 36 delmedesimo codice;- l’inefficacia probatoria, nel giudizio di opposizione, dell’estratto ex art.50 T.U.B., ritenendolo idoneo al solo procedimento monitorio e non anchealla fase di cognizione conseguente all’opposizione.Nella resistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n.821/2023 il Tribunale di Como respingeva l’opposizione, confermando ildecreto ingiuntivo opposto.Avverso tale sentenza la D’Angelo interponeva gravame, lamentandol’erroneità del rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione e dititolarità attiva nonché l’erronea applicazione dell’art. 1957 c.c. (anchesotto il profilo della necessaria natura giudiziale delle “istanze” e della lorodiligente prosecuzione), e riproponendo le ulteriori eccezioni e domandenon esaminate in prime cure (qualifica di consumatore; eccezioni dinullità).Con sentenza n. 870/2024 del 22 marzo 2024 la Corte d’Appello diMilano ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del giudice di primecure.In particolare la corte di merito:a) ha escluso il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito incapo a [OSCURATO:SOCIETA].; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità inmateria di cessione di crediti in blocco e, pur dando atto che la solaNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] non costituisce di per sé prova dellacessione del singolo credito, ha ritenuto che, nel caso di specie, tale provafosse stata comunque raggiunta;b) con riferimento all’attività di riscossione del credito, ha ritenutolegittima la delega a soggetti non iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B.,affermando che l’art. 2 della legge n. 130/1999 non impedisce al soggettoiscritto di avvalersi di terzi per lo svolgimento dell’attività di recupero,purché la titolarità del credito permanga in capo al soggetto legittimato;c) quanto all’art. 1957 c.c., ha condiviso l’impostazione del tribunale,affermando che, in presenza di una fideiussione contenente una clausoladi pagamento a prima richiesta, l’onere del creditore di proporre le“istanze” entro il termine previsto dalla norma può ritenersi soddisfattoanche mediante una diffida stragiudiziale tempestivamente inviata; haquindi ritenuto idonea, a tal fine, la comunicazione di decadenza dalbeneficio del termine e di messa in mora risalente all’agosto 2013;d) in ordine alla qualità di consumatore della garante, ha dato atto ditale qualifica, ma ha escluso che la clausola di deroga all’art. 1957 c.c.potesse essere qualificata come vessatoria, ritenendo che essa rientrassetra le clausole riproduttive di disposizioni di legge;e) quanto alle eccezioni di nullità della fideiussione fondate sullo schemaABI e sul provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, ha affermatoche tali censure non fossero applicabili alla fattispecie, sul rilievo che ilprovvedimento dell’Autorità di vigilanza riguarderebbe esclusivamente lefideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche;f) in relazione alla prova del credito, ha ritenuto che la documentazioneprodotta consentisse di ritenere dimostrata l’esistenza e l’ammontare delcredito azionato.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la D’Angelo proponeora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 81, 110 e 111 c.p.c., nonché dell’art. 2 della l.n. 130/1999, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto provatala legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l.Assume che, a fronte di una specifica e reiterata contestazione dellariconducibilità del credito per cui è causa a quelli oggetto delle cessioni inblocco, la corte territoriale abbia attribuito valenza probatoria decisiva aisoli avvisi di cessione pubblicati in [OSCURATO:PERSONA] e a schermate dipagine web richiamate dalla controricorrente, senza verificare se talielementi consentissero l’identificazione del singolo rapporto dedotto ingiudizio e senza confrontarsi con le prove contrarie offerte, costituitedall’inoperatività dei link indicati negli avvisi e dalla natura meramentenumerica, anonima e non datata dei documenti prodotti. Ne trae laconseguenza che il giudice a quo abbia disatteso la giurisprudenza dilegittimità secondo cui la pubblicazione ex art. 58 T.U.B. assolveesclusivamente alla funzione di rendere la cessione opponibile al debitoreceduto, ma non è di per sé idonea a provare l’effettiva inclusione delsingolo credito nella cessione, e che ove tale inclusione sia specificamentecontestata, si impone un accertamento rigoroso fondato su elementiunivoci e verificabili.Né la corte d’appello avrebbe considerato che l’asserito credito sarebbestato oggetto di una pluralità di cessioni susseguitesi nel tempo, con laconseguenza della mancanza di una chiara e certa identificazione delcredito già nell’avviso di cessione originario che avrebbe dovuto indurre aconsiderare irrilevanti, sul piano probatorio, le successive cessionirichiamate dalla controparte.Numero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026Con il medesimo motivo la ricorrente censura altresì la sentenzaimpugnata nella parte in cui è stata ritenuta legittima la delega dell’attivitàdi riscossione del credito a soggetti non iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B.,sostenendo che tale interpretazione si porrebbe in contrasto con il tenoreletterale dell’art. 2, commi 3 e 6, della legge n. 130/1999, che consente losvolgimento dei servizi di riscossione dei crediti cartolarizzatiesclusivamente a banche o intermediari finanziari iscritti nel predetto albo.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1957 c.c., censurando la sentenza impugnatanella parte in cui ha ritenuto idonea una diffida stragiudiziale a integrare le“istanze” richieste dalla norma, sul presupposto della presenza, nelcontratto di fideiussione, di una clausola di pagamento a prima richiesta.Tale conclusione del giudice a quo sarebbe in contrasto conl’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cuil’istanza del creditore, ai fini del mantenimento dell’obbligazione delfideiussore dopo la scadenza dell’obbligazione principale, deve averenatura giudiziale, dovendo consistere nell’esperimento di un mezzo ditutela processuale volto all’accertamento o alla soddisfazione del credito,restando irrilevanti gli atti meramente stragiudiziali, quali le diffide o lemesse in mora, e contesta che la clausola di pagamento a semplicerichiesta sia idonea a trasformare la fideiussione in un contratto autonomodi garanzia come tale derogante al regime dell’art. 1957 c.c. Assume,pertanto, che la mera trasmissione della diffida stragiudiziale, risalenteall’agosto 2013, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, nonfosse idonea a impedire la decadenza del creditore, tanto più a frontedell’inerzia protrattasi3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fattodecisivo per il giudizio, nonché motivazione apparente, sempre inrelazione all’art. 1957 c.c., censurando la sentenza impugnata nella partein cui la corte d’appello, pur avendo ritenuto sufficiente la diffidaNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026stragiudiziale quale “istanza” del creditore, ha del tutto pretermessol’ulteriore e autonoma questione, ritualmente dedotta e ampiamenteargomentata, relativa alla mancata diligente prosecuzione delle istanze daparte del creditore.Anche a voler seguire l’impostazione accolta dal giudice territorialequanto alla natura delle istanze stragiudiziali, secondo quanto prospettatodalla ricorrente, restava comunque imprescindibile verificare se l’attivitàdel creditore fosse stata coltivata con la diligenza richiesta dalla norma,elemento che costituisce presupposto autonomo e indefettibile per laconservazione dell’obbligazione fideiussoria. Sottolinea, al riguardo, chedagli atti di causa emergeva con assoluta evidenza che, dopo la primalettera di messa in mora del 2013, la banca era rimasta del tutto inerteper un arco temporale pluriennale, avendo promosso il ricorso per decretoingiuntivo solo a distanza di quasi nove anni, senza nel frattempointraprendere alcuna iniziativa giudiziale né nei confronti del debitoreprincipale né del fideiussore, e senza intervenire nella procedura esecutivaimmobiliare che aveva interessato il debitore principale, pur potendolofare.Si sarebbe dunque concretizzata quell’inerzia colpevole che l’art. 1957c.c. mira a sanzionare, essendosi determinato, nel corso degli anni, unincremento rilevante del debito per interessi, con aggravio esclusivamentea carico del fideiussore, in contrasto con la ratio della norma, volta aprevenire l’indiscriminato ampliamento dell’esposizione garantita a causadella mancata tempestiva attivazione del creditore.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1469-bis, n. 18, e 1957 c.c., censurando lasentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendoriconosciuto la sua qualità di consumatore, ha escluso il caratterevessatorio della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., sul presuppostoche essa riprodurrebbe una disposizione di legge e sarebbe pertantoNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026sottratta al sindacato di vessatorietà ai sensi dell’art. 34, n. 3, del Codicedel consumo.Lamenta che tale affermazione si pone in evidente contrasto conl’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito e dilegittimità, secondo cui la clausola di rinuncia o di deroga preventiva altermine previsto dall’art. 1957 c.c. determina, a carico del fideiussoreconsumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighicontrattuali, in quanto prolunga indefinitamente il periodo di esposizionealla garanzia, consentendo al creditore di procrastinare l’eserciziodell’azione senza subire conseguenze, trasferendo sul garante le ricadutenegative della propria inerzia.Evidenzia che tale clausola non si limita affatto a riprodurre unaprevisione normativa, ma incide in senso peggiorativo sul regime legale,alterando l’equilibrio del sinallagma in danno della parte debole delrapporto. Rileva che, nella specie, la clausola non risultava essere stataoggetto di specifica trattativa individuale e che, anzi, il contratto difideiussione era stato predisposto unilateralmente dalla banca mediante ilsostanziale recepimento dello schema ABI, cosicché la deroga all’art. 1957c.c. finiva per essere imposta al consumatore senza possibilità di realenegoziazione.Si duole che l’erronea esclusione della vessatorietà della clausola abbiacondotto la corte d’appello a ritenere legittimo un comportamento delcreditore caratterizzato da una prolungata inerzia, neutralizzando lafunzione di protezione che l’art. 1957 c.c. è chiamato a svolgere proprio infavore del fideiussore, tanto più quando questi rivesta la qualità diconsumatore.5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnatanella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto provata l’esistenza eNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026l’ammontare del credito sulla base della documentazione prodotta dallaresistente, segnatamente il contratto di finanziamento e l’estratto conto.Assume che tale conclusione sia in contrasto con i principi che regolano ilriparto dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, nel quale l’estratto ex art. 50 T.U.B., e a maggior ragione unsemplice estratto conto privo dei requisiti di cui alla norma, non puòessere considerato prova sufficiente del credito azionato. L’efficaciaprobatoria privilegiata dell’estratto conto bancario è circoscritta alla fasemonitoria e non si estende al giudizio di cognizione instaurato conl’opposizione, nel quale il creditore è onerato di dimostrare in modoanalitico e puntuale l’effettiva erogazione delle somme, le singole postecontabili, l’applicazione degli interessi e l’inadempimento del debitoreprincipale.Sostiene, pertanto, che, applicando correttamente l’art. 2697 c.c., laCorte d’appello avrebbe dovuto ritenere non assolto l’onere della prova inordine all’esistenza e all’ammontare del credito azionato e,conseguentemente, rigettare la domanda monitoria azionata nei suoiconfronti.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1418e 1419 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi e la motivazioneapparente, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha escluso la rilevanza delle eccezioni di nullità dellafideiussione, ritenendole assorbite sul presupposto che il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia sarebbe riferibileesclusivamente alle fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche.Assume che la Corte territoriale abbia adottato una motivazioneintrinsecamente contraddittoria e giuridicamente errata, giacché il giudicedi primo grado aveva dato atto della riproduzione, nel contratto dedotto ingiudizio, delle clausole censurate dalla Banca d’Italia e dell’esistenzadell’intesa anticoncorrenziale, senza tuttavia trarne le necessarieNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026conseguenze sul piano della validità del negozio, mentre la corte d’appello,anziché colmare tale lacuna, ha negato in radice l’applicabilità delladisciplina della nullità facendo leva, in modo apodittico, sulla natura“specifica” della fideiussione.Tale impostazione sarebbe in contrasto con la pronuncia delle SezioniUnite n. 41994 del 30/12/2021, ove sarebbe stata attribuita portatagenerale alla nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI. Evidenziache, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, la distinzionetra fideiussione omnibus e specifica non è di per sé idonea a escluderel’applicazione della sanzione della nullità, dovendo piuttosto accertarsi se ilcontratto riproduca le clausole censurate e se tali clausole siano il frutto diun’intesa restrittiva della concorrenza. Rileva, inoltre, che la corted’appello abbia omesso di confrontarsi con il profilo della nullità parzialedella fideiussione e con le sue ricadute sistematiche, in particolare conriferimento alla clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., la cui caducazioneavrebbe imposto di verificare nuovamente il rispetto del termine e delladiligenza richiesti dalla norma.7. Il primo motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguitoillustrati.Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l’avviso dicessione, perché possa assolvere alla funzione di rendere conoscibilel’avvenuta cessione dei crediti in blocco, deve contenere tutti gli elementinecessari a identificare con precisione il credito, in modo da poterneaffermare con certezza l’inclusione nell’operazione traslativa.Nel caso in esame la corte territoriale ha ritenuto che tale prova fossestata fornita, osservando che i contratti di credito oggetto della cessioneerano stati individuati attraverso l’indicazione di apposite pagine webconsultabili a tal fine, nonché mediante gli screenshot delle medesimepagine, nei quali erano riportati i contratti di cessione del credito posto afondamento del decreto ingiuntivo opposto; detta modalità diNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026assolvimento dell’onere della prova è stata già in altre occasioni ritenutada questa Corte inidonea, ove non accompagnata da elementi identificativichiaramente evincibili e deponenti per la relativa ricomprensione nellacessione ( v., da ultimo, Cass. 24 maggio 2026, n. 15945 ).Il secondo profilo di censura è inammissibile, perché non coglie la ratiodecidendi della sentenza d’appello.La corte territoriale, infatti, non ha fondato la decisione sulla legittimitàin astratto dell’attività di recupero crediti svolta da soggetti muniti dellasola licenza ex art. 115 T.U.L.P.S., né ha confuso tale attività con quella diintermediazione finanziaria. Al contrario, ha operato – correttamente sulpiano concettuale – una netta distinzione tra la titolarità del credito el’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria, che devonosussistere e permanere in capo a un soggetto iscritto all’albo ex art. 106T.U.B., e l’attività meramente stragiudiziale di recupero crediti, che puòessere delegata a soggetti terzi muniti di licenza ex art. 115 T.U.L.P.S.,senza che ciò incida né sulla titolarità del rapporto né sulla legittimazionead agire in giudizio.Muovendo da tale premessa, la corte d’appello ha ritenuto decisivo ilfatto che, nel caso di specie, il master servicer Gardant risultasse iscrittoall’albo ex art. 106 T.U.B., con la conseguenza che nulla ostava alla delegadell’attività materiale di recupero crediti a soggetti terzi non iscritti a dettoalbo, trattandosi di profilo privo di riflessi sulla legittimazione sostanzialedella creditrice procedente.La ricorrente, invece, sovrappone indebitamente piani distinti,assumendo che il regime dell’art. 2 della legge n. 130/1999 vieti anchel’attività stragiudiziale di recupero crediti a soggetti non iscritti all’albo dicui all’art. 106 T-T-UB. Anche a voler seguire l’impostazione dellaricorrente sul piano astratto, essa non ha confutato l’affermazione –decisiva – secondo cui l’azione era stata esercitata dal titolare del creditoovvero da soggetto legittimato sul piano dell’intermediazione finanziaria.Numero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026La censura si risolve, pertanto, in una critica inconferente rispetto alfondamento della statuizione ed è come tale inammissibile, ex art. 366,primo comma, n. 4 c.p.c.8. Il terzo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Non basta che la banca avesse inviato la richiesta - eventualmenteanche- stragiudiziale, ma occorreva anche che avesse coltivato la relativaazione con diligenza.Anche a voler seguire l’impostazione accolta dal giudice territorialequanto alla natura delle istanze stragiudiziali, restava comunqueimprescindibile verificare se l’attività fosse stata coltivata con la diligenzarichiesta dalla norma; elemento che costituisce presupposto autonomo eindefettibile allo scopo di scongiurare quell’inerzia colpevole che l’art. 1957c.c. mira a sanzionare, onde prevenire l’indiscriminato ampliamentodell’esposizione garantita e scongiurare un utilizzo abusivo del credito chesi ponga, altresì, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.Sicché, si pone in contrasto con i detti principi - oltre ad essere di per séirragionevole – la condotta del creditore che, in contrasto con la ratiodell'art. 1957 c.c., volta a tutelare il fideiussore dall'incertezza che derivadal ritardo del creditore nell'escussione della garanzia, determina unasituazione per la quale il garante resta di fatto immobilizzato nell'attesa diun intervento del creditore (Cass. 2/04/2026, n. 8232).A norma dell'art. 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo lascadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesiabbia proposto le sue istanze contro il debitore e «le abbia con diligenzacontinuate».Orbene, nella specie il giudice di merito ha accertato che il menzionatotermine era stato originariamente rispettato dal creditore, seppuremediante la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale dipagamento, ma non ha accertato, come gli era stato chiesto, se dettaNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026iniziativa stragiudiziale fosse stata coltivata con la tempestività che uncomportamento diligente avrebbe richiesto.9. Il quarto motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Premesso che l’art. 1957 c.c. è norma non già imperativa bensìdispositiva, e quindi derogabile, la questione non è se una derogaconvenzionale sia in sé ammissibile, bensì se la specifica clausola dideroga possa legittimamente spiegare effetti nel caso concreto.Sotto il primo profilo, la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art.1341 c.c., accertando che la clausola n. 6 era stata specificamenteapprovata per iscritto e tale circostanza non è stata contestata dallagarante.Tale statuizione, considerata isolatamente, non presenta profili dierroneità.La corte territoriale ha però ulteriormente escluso la vessatorietà dellaclausola, pur a fronte della pacifica qualità di consumatore della garante,sul rilievo che essa riprodurrebbe il contenuto di una norma di legge, conconseguente applicazione dell’art. 34, comma 3, Codice del consumo.Tale affermazione è erronea.La clausola n. 6 non riproduce invero il contenuto dell’art. 1957 c.c., mase ne discosta, lo deroga, attenuandone o escludendone il regime didecadenza e l’onere della sollecita e diligente attivazione del creditore.Una clausola di deroga della disciplina legale non può essere inveropropriamente qualificata come clausola riproduttiva di una disposizione dilegge, ai sensi dell’art. 34, comma 3, Codice del consumo, che si riferisceesclusivamente a pattuizioni che si limitano a recepire il contenutoprecettivo della legge, senza alterarne l’equilibrio normativo.Ne consegue che erroneamente la corte d’appello ha nella specie esclusola vessatorietà della clausola.Vale altresì sottolinearsi che la specifica approvazione per iscritto ai sensidell’art. 1341 c.c., pur rilevante sul piano civilistico generale, non è idoneaNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026a escludere la nullità delle clausole vessatorie nei contratti conclusi con ilconsumatore, restando distinto e autonomo il sindacato di vessatorietàfondato sul significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.La corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto verificare se la clausola n.6, nella misura in cui consentiva al creditore di mantenere indefinitamenteferma l’obbligazione fideiussoria, trasferendo sulla garante le conseguenzedella propria inerzia, fosse idonea a determinare un significativo squilibrioai sensi dell’art. 33 Codice del consumo, valutazione che è risultata deltutto pretermessa (v. Cass. 22/7/2025, n. 20773, secondo cui la clausolache porta deroga a vantaggio della Banca ai termini previsti nell'art. 1957c.c., contenuta in un contratto di fideiussione soggetto all'ambitoapplicativo del D.Lgs. n. 206/2005 - la cui disciplina si affianca a quella,altra e diversa ma concorrente, degli artt. 1341-1342 c.c. in tema diclausole onerose nelle condizioni generali di contratto - ha naturavessatoria, perché determina un evidente squilibrio dei diritti e degliobblighi derivanti dal contratto, alla stregua dei commi 1 e 2, lett. t),dell'art. 33 del Codice del consumo, posto che il fideiussore implicitamenterinuncia al diritto di opporre al creditore che non abbia agitotempestivamente l'eccezione di decadenza inerente allo stesso contratto digaranzia che la norma codicistica gli riconosce, cui adde: Cass.31/05/2025, n. 14687).Sotto ulteriore e concorrente profilo, la corte d’appello ha fattodiscendere dalla clausola n. 6 anche l’automatica irrilevanza della condottadi prolungata inattività del creditore, omettendo ogni verifica in ordine allacompatibilità di una simile inerzia con i limiti funzionali della clausoladerogatoria.Anche sotto tale aspetto, la motivazione è carente, poiché l’esistenza diuna deroga convenzionale al termine di cui all’art. 1957 c.c. (v. supra,sub. § 9) non esonerava comunque il giudice dal controllo sullaragionevolezza e correttezza dell’esercizio del diritto da parte delNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026creditore, specie considerando che tale inerzia come risulta dai fatti dicausa si era protratta per un arco temporale tale da incidere in modorilevante sull’equilibrio del rapporto.10. Il quinto motivo è inammissibile.La ricorrente non ha colto la ratio decidendi della impugnata sentenza: ap. 21 la corte territoriale, dopo avere correttamente ricordato checostituisce principio costante quello secondo cui l’esibizione dell’estrattoconto certificato ex art. 50 T.U.B. riveste efficacia probatoria solo nelprocedimento monitorio, mentre nel procedimento di opposizione trovanoapplicazione le regole di ripartizione dell’onere della prova per cuil’opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale poiché spetta alui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, haaffermato: «Tale onere della prova è stato soddisfatto dall’odierna parteappellata che ha prodotto in giudizio sia il contratto di finanziamento sial’estratto conto da cui emerge l’accredito delle somme oggetto delfinanziamento e la mancata loro restituzione. Tali documenti sono statiinseriti all’interno del fascicolo di primo grado di parte convenuta».È evidente dunque che il giudice a quo ha correttamente applicato lagiurisprudenza di questa Corte – v. Cass. 6/6/2018, n. 16640, secondo cui«nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldopassivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali,quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali,quali la contestazione dell'importo a debito…, nel giudizio a cognizionepiena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentratanella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamenteopposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentarel'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propriapretesa».11. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1°, del 3°, del 4° motivo diricorso, assorbiti il 2°, il 5° e il 6° motivo, consegue l’accoglimento delNumero registro generale 13998/2024Numero sezionale 1697/2026Numero di raccolta generale 21409/2026Data pubblicazione 23/06/2026ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio allaCorte d'Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1°, il 3° e il 4° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti il 2°, il 5° e il 6° motivo. Cassa in relazionela sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]