CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 47420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il P.G. d.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria depositata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i marzo 2022, il Tribunale di Potenza, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso in data 4.8.2020 dal P.M. del Tribunale di Lagonegro. Il Tribunale procedeva, innanzitutto, a ripercorrere la vicenda procedimentale, evidenziando che: con l'indicato decreto il P.M. aveva convalidato ex art. 355 cod. proc. pen. le operazioni di perquisizione e sequestro effettuate dalla polizia in data 2.8.2020, avente a oggetto una [OSCURATO:PERSONA], diversi arnesi atti allo scasso e la somma di C. 3.000,00; proposta la prima istanza di riesame, l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Potenza per tardività della sua formulazione; la Corte di cassazione aveva, però, annullato la suddetta ordinanza, con rinvio al Tribunale di Potenza che, in data 8.6.2021, aveva ritenuto nullo il decreto impugnato per difetto insanabile di motivazione, ma ciononostante non aveva disposto lo svincolo e la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio (quanto all'autovettura, era emerso che essa fosse di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che aveva determinato la carenza di interesse in capo alla ricorrente in ordine alla sua restituzione; quanto agli arnesi atti allo scasso, la restituzione degli stessi era stata impedita dal disposto del comma 7 dell'art. 324 cod. proc. pen., secondo cui non può disporsi la revoca dei beni in sequestro nei casi indicati dall'art. 240, comma 2, cod. pen. e, per quanto rileva, nell'ipotesi in cui il porto e la detenzione degli stessi costituisca reato; con riferimento alla somma di denaro, unico bene rispetto al quale era stato proposto ricorso per cassazione, aveva mantenuto il vincolo, osservando che "essendo impossibilitato ad accedere al merito della vicenda cautelare, attesa la riscontrata patologia del provvedimento impugnato, non può determinare il soggetto beneficiario avente diritto alla restituzione - che alla revoca del decreto dovrebbe conseguire - e che sarà perciò individuato all'esito del procedimento di cui all'art. 263, comma 4, cod. proc. pen."); anche detta ordinanza, impugnata con ricorso per cassazione esclusivamente con riferimento alla somma di denaro, veniva annullata dalla Corte di legittimità per vizio di motivazione, con pronuncia resa in data 25.11.2021, nella quale è stato rilevato che "la patologia del provvedimento ablatorio non determina in sé l'impossibilità di individuare il soggetto beneficiario" e che "non risultano esplicitati nel provvedimento impugnato i dubbi circa la titolarità della somma in questione, legittimante l'adozione della procedura ex art. 263, comma 4, cod. proc. pen.". Tanto premesso, il Tribunale di Potenza, nel nuovo giudizio di rinvio, prendeva atto del provvedimento emesso dal P.M. del Tribunale di Lagonegro il 27.7.2021, che aveva dissequestrato la somma di denaro, sottoposta a vincolo reale, e ne aveva disposto la restituzione a tale [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del furto perpetrato nel suo appartamento la sera del 2.8.2020, nel corso del quale gli era stata sottratta la somma di C. 3.500,00; in considerazione di tale sopravvenuta circostanza, riteneva che fosse "venuto meno l'interesse della ricorrente all'odierna impugnazione cautelare, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della stessa". 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia della [OSCURATO:PERSONA], avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 324 e 263, comma 4, cod. proc. pen.. Secondo la difesa, l'ordine di restituzione della cosa sequestrata sarebbe consequenziale alla statuizione relativa alla illegittimità del sequestro e si porrebbe a tutela del diritto di proprietà, che non può essere compresso se non in forza di un provvedimento avente base legale; nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo annullato il decreto impositivo del vincolo cautelare, aveva omesso di statuire la conseguente e doverosa restituzione delle cose illegittimamente sequestrate, evocando una norma che non si attaglierebbe alla fattispecie; si sarebbe, così, realizzata una reale compressione del diritto alla restituzione della somma di denaro, conseguito con l'annullamento del vincolo cautelare, che poteva discendere solo dalla apposizione di un nuovo vincolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, occorre richiamare il principio di diritto, secondo cui "una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (Fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti)" [Sez. U. n. 18253 del 24/04/2008, Rv. 239397 - 01; cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6, n. 41114 del 18/09/2013, Rv. 256919 - 01, che ha affermato che "in tema di sequestro preventivo, qualora la cosa sequestrata sia stata successivamente restituita a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, l'originario possessore, legittimato alla proposizione del riesame, perde interesse all'impugnazione, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità della misura cautelare, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio del precedente decreto confermativo, essendo nelle more il bene stato restituito a soggetto diverso dall'istante)"; cfr. Cass. Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019 Rv. 277029 - 01,, che ha statuito che "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso sequestro probatorio di bene già restituito a soggetto diverso dallo stesso, ove finalizzato al mero giudizio sulla legittimità del procedimento che ha condotto al sequestro, nella prospettiva futura, e meramente eventuale, dell'utilizzazione ai fini di prova dell'eseguito sequestro.(In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sulla legittimità dell'apprensione del bene e della utilizzabilità dello stesso come mezzo di prova deve essere condotta nella sede naturale del processo di merito"]. 2. Ebbene, il Tribunale di Potenza, una volta preso atto del sopravvenuto provvedimento del pubblico ministero, con il quale la somma di denaro in questione era stata restituita a [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente adottato la decisione impugnata. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.