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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 08833/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso censura il riconoscimento dei beni da parte della persona offesa che in udienza ha ribadito il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari, e pertanto invoca censure di merito inammissibili nella presente sede; considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce insufficienza della prova della provenienza delittuosa degli oggetti in lega di argento menzionati nell'imputazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che teso a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso censura il riconoscimento dei beni da parte della persona offesa che in udienza ha ribadito il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini preliminari, e pertanto invoca censure di merito inammissibili nella presente sede; considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce insufficienza della prova della provenienza delittuosa degli oggetti in lega di argento menzionati nell'imputazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che teso a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 08833/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris