CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19164/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliato,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] edAntonio Ciavarella, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 6064/16 della Commissione TributariaRegionale del Lazio, pubblicata in data 17 ottobre 2016.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.giugno 2026.Numero registro generale 11030/2019Numero sezionale 4845/2026Numero di raccolta generale 19164/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale del Lazio ha accolto l’appello di RomaCapitale avverso la sentenza n. 11516/14 della CommissioneTributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato accolto ilricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gliPsicologi avverso gli avvisi di accertamento ICI 2007, 2008 e2009 aventi ad oggetto un immobile, ubicato in Roma, per ilquale era stata contestata l’omessa dichiarazione e non erastata riconosciuta l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i),d.lgs. n. 504 del 1992.2. L’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gliPsicologi ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi diimpugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:- con il primo motivo è stata perorata la tempestività -e,quindi, l’ammissibilità- del ricorso, ai sensi degli artt. 327,secondo comma, c.p.c. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992,in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza per gliPsicologi non aveva avuto conoscenza del processo di secondogrado e della sentenza che lo aveva definito (che avevaimpugnato non appena aveva avuto contezza della suapubblicazione) a causa dell’inesistenza della notificazionedell’atto d’appello da parte di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11030/2019Numero sezionale 4845/2026Numero di raccolta generale 19164/2026Data pubblicazione 11/06/2026- con il secondo motivo è stata dedotta la nullità dellasentenza impugnata per violazione degli artt. 16 d.lgs. n. 546del 1992, 456 c.c., 170, 301 e 330 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c. e 62 d.lgs. n. 546 del 1992,in quanto la notifica dell’atto d’appello era stata effettuata neiconfronti del suo difensore e domiciliatario, che, però, eradeceduto;- con il terzo motivo è stata denunciata la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 327 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e 62 d.lgs.n. 546 del 1992, in quanto la notifica era comunque avvenutaoltre il termine perentorio “lungo” previsto per la proposizionedell’appello.2. Con istanza depositata in data 8 aprile 2026, l’EnteNazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi hasollecitato la riunione del ricorso a quello -iscritto al n.11111/20 R.G.- con il quale è stata impugnata la sentenza (n.5533/19 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio)resa nel giudizio di revocazione instaurato avverso lamedesima sentenza in questa sede impugnata.3. E’ stato affermato che i ricorsi per cassazione contro ladecisione di appello e contro la decisione che decidel’impugnazione per revocazione devono essere riuniti,nonostante si tratti di due gravami inerenti a distintiprovvedimenti, in quanto la connessione esistente tra le duepronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c.,potendo risultare determinante sul ricorso per cassazionecontro la sentenza d’appello l’esito di quello attinentealla sentenza di revocazione (cfr. Cass., sez. un., n. 10933/97,Numero registro generale 11030/2019Numero sezionale 4845/2026Numero di raccolta generale 19164/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cass. n. 25376/06, Cass. n. 10534/15, Cass. n. 16435/16,Cass. n. 7328/20 e Cass. n. 21315/22).4. È necessario, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, alfine di permettere la riunione, giusta adozione deiprovvedimenti all’uopo necessari, delle due cause de quibus. P.Q.MLa Corte rinvia la trattazione del ricorso (R.G. n. 11030/19) anuovo ruolo, al fine di permetterne la riunione -ricorrendo ipresupposti stabiliti dalla legge- con quello indicato inmotivazione (R.G. n. 11111/20).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]